Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3060 del 10/02/2010

Cassazione civile sez. I, 10/02/2010, (ud. 10/11/2009, dep. 10/02/2010), n.3060

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – rel. Consigliere –

Dott. FITTIPALDI Onofrio – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

S.P.F., elettivamente domiciliata in Roma, Piazza del

Popolo 18, presso l’avv. FRISANI Pietro L., che la rappresenta e

difende giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura generale dello Stato, che lo rappresenta e difende per

legge;

– controricorrente –

avverso il decreto della Corte d’appello di Milano, rep. n. 2064/07,

del 20 luglio 2007, nella causa iscritta al n. 209/07 Reg. ric. V.G.;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

10 novembre 2009 dal relatore, cons. Dott. SCHIRO’ Stefano;

udito per la ricorrente l’avv. Pietro L. Frisani;

alla presenza del Pubblico ministero, in persona del sostituto

procuratore generale, dott.ssa CARESTIA Antonietta, che nulla ha

osservato;

LA CORTE:

Fatto

FATTO E DIRITTO

A) rilevato che e’ stata depositata in cancelleria, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., la seguente relazione, comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti:

“IL CONSIGLIERE RELATORE, letti gli atti depositati;

RITENUTO CHE:

1. S.P.F. ha proposto ricorso per Cassazione, sulla base di tre motivi, avverso il decreto in data 20 luglio 2007, con il quale la Corte di appello di Milano ha condannato il Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento in favore della menzionata ricorrente della somma di Euro 1.400,00, a titolo di indennizzo per il superamento del termine di ragionevole durata di un processo instaurato davanti alla Corte dei Conti, con ricorso depositato il 18 marzo 1989 e definito con sentenza del 25 gennaio 2006;

1.1. il Ministero intimato ha resistito con controricorso;

OSSERVA:

2. la Corte di appello di Milano ha accolto la domanda nella misura di Euro 1,400,00 a titolo di indennizzo del solo danno non patrimoniale, avendo accertato una durata del processo superiore di 4 anni e 8 mesi al termine ragionevole e quantificato l’indennizzo in Euro 300,00 per ciascun anno di ritardo, in considerazione del sostanziale disinteressamento palesato dalla S., che fa desumere una ridotta entita’ del suo disagio morale relativo alla lungaggine del procedimento, anche perche’ l’interessata non si e’ premurata di dare alcun impulso al ricorso;

3. la ricorrente censura il decreto impugnato, proponendo tre motivi di ricorso, con i quali lamenta:

3.1. la mancata valutazione da parte della Corte dell’avvenuta presentazione di un istanza di prosecuzione da parte dell’interessata, fermo restando che la mancata presentazione dell’istanza di prelievo e’ irrilevante nel caso di specie;

3.2. la liquidazione dell’indennizzo in misura inferiore ai criteri stabiliti dalla giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell’uomo, senza tener conto della natura pensionistica della controversia e della conseguente importanza della posta in gioco;

3.3. la disposta compensazione delle spese processuali;

4. i motivi di cui ai punti 3.1. e 3.2., esaminati congiuntamente, appaiono manifestamente fondati, in quanto, la determinazione dell’indennizzo nella misura di Euro 300,00 ad anno sembra configurarsi irragionevolmente in misura inferiore a quella che risulterebbe dall’applicazione dei parametri stabiliti dalla CEDU, tenuto anche conto che la ricorrente ha comunque sollecitato la trattazione del processo, depositando istanza di prosecuzione del giudizio; la doglianza di cui al punto 3.3. appare assorbita, in quanto l’accoglimento dei primi due motivi comporta il rinnovo del giudizio di merito;

5. alla stregua delle considerazioni che precedono e qualora il collegio condivida i rilevi formulati al punto 4., si ritiene che il ricorso possa essere trattato in Camera di consiglio ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c.”;

B) osservato che non sono state depositate conclusioni scritte o memorie ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. e che, a seguito della discussione sul ricorso tenuta nella Camera di consiglio, il collegio ha condiviso le considerazioni esposte nella relazione;

B1) rilevata preliminarmente l’inammissibilita’ del controricorso, tardivamente notificato il 21 gennaio 2008, oltre il termine previsto dall’art. 370 c.p.c., essendo stato il ricorso notificato il 7 dicembre 2007; ritenuto altresi’ che, in base alle considerazioni che precedono, il decreto impugnato deve essere annullato con riferimento alle censure accolte e che, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa puo’ essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 1;

B2) considerato in particolare che, determinato, secondo il non censurato accertamento del giudice del merito, in quattro anni e otto mesi il periodo di durata non ragionevole, il parametro per indennizzare la parte del danno non patrimoniale subito nel processo presupposto va individuato nell’importo non inferiore ad Euro 750,00 per anno di ritardo, alla stregua degli argomenti svolti nella sentenza di questa Corte n. 16086 del 2009; che, secondo tale pronuncia, in tema di equa riparazione per violazione del diritto alla ragionevole durata del processo e in base alla giurisprudenza della Corte dei diritti dell’uomo (sentenze 29 marzo 2006, sui ricorsi n. 63261 del 2000 e nn. 64890 e 64705 del 2001), gli importi concessi dal giudice nazionale a titolo di risarcimento danni possono essere anche inferiori a quelli da essa liquidati, “a condizione che le decisioni pertinenti” siano “coerenti con la tradizione giuridica e con il tenore di vita del paese interessato”, e purche’ detti importi non risultino irragionevoli, reputandosi, peraltro, non irragionevole una soglia pari al 45 per cento del risarcimento che la Corte avrebbe attribuito, con la conseguenza che, stante l’esigenza di offrire un’interpretazione della L. 24 marzo 2001, n. 89 idonea a garantire che la diversita’ di calcolo non incida negativamente sulla complessiva attitudine ad assicurare l’obiettivo di un serio ristoro per la lesione del diritto alla ragionevole durata del processo, evitando il possibile profilarsi di un contrasto della medesima con l’art. 6 della CEDU (come interpretata dalla Corte di Strasburgo), la quantificazione del danno non patrimoniale deve essere, di regola, non inferiore a Euro 750,00 per ogni anno di ritardo eccedente il termine di ragionevole durata; ritenuto che tali principi vanno confermati in questa sede, con la precisazione che il suddetto parametro va osservato in relazione ai primi tre anni eccedenti la durata ragionevole, dovendo invece aversi riguardo per quelli successivi, al parametro di Euro 1.000,00 per anno di ritardo, tenuto conto che l’irragionevole durata eccedente tale periodo comporta un evidente aggravamento del danno; che di conseguenza si deve riconoscere alla ricorrente l’indennizzo di Euro 3.920,00, oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo, al cui pagamento deve essere condannato il Ministero soccombente;

B3) considerato altresi’ che le spese del giudizio di merito e quelle del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, in base alle tariffe professionali previste dall’ordinamento italiano con riferimento al giudizio di natura contenziosa (Cass. 2008/23397; 2008/25352).

PQM

LA CORTE Accoglie il ricorso. Cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna il Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento in favore di in favore di S.P.F. della somma di Euro 3.920,00, oltre agli interessi legali a decorrere dalla domanda.

Condanna inoltre il Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento in favore della ricorrente delle spese del giudizio di merito, che si liquidano in Euro 978,00, di cui Euro 378,00 per competenze ed Euro 100,00 per esborsi, oltre a spese generali e accessori di legge, nonche’ di quelle del giudizio di cassazione, che si liquidano in Euro 900,00, di cui Euro 800,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge.

Cosi’ deciso in Roma, il 10 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2010

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