Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3060 del 08/02/2018
Civile Ord. Sez. 6 Num. 3060 Anno 2018
Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: MANZON ENRICO
ORDINANZA
sul ricorso 28304-2016 proposto da:
1(:;ENTZIA DELLE ENTRATE, C.F. 06363391001, in persona del
Direttore pro tempore, domiciliata in ROMA, VIA 1)I3
PORTOGHESI 12, presso l’ AVVOCATURA GENERALE DELID
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
–
ricorrente
–
contro
V_\(:( )MIC SRI
CF 0?,000420923,
in
persona
del
legale
tappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in RC )\ \, YlA
LUIGI LUCIANI n.1, presso lo studio dell’avvocato DANIELE
MANCA BITTI, rappresentata e difesa dall’avvocato GIUSEPPE
,AI ;
– contro ricorrente –
Data pubblicazione: 08/02/2018
avverso la sentenza n. 278/1/2016 della COMMISSIONI
TRIBUTARLA REGIONALE di CAG I .1 ARI, depositata il
19/09/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 10/01/2018 dal Consigliere Dott. l’,NRICO
Disposta la motivazione semplificata su concorde indicazione del
Presidente e del Relatore.
Rilevato che:
Con sentenza in data 19 novembre 2015 la Commissione tributaria
regionale della Sardegna accoglieva l’appello principale proposto dalla
Vacomic srl avverso la sentenza n. 199/6/10 della Commissione
tributaria provinciale di Cagliari che ne aveva respinto il ricorso contro
gli avvisi di accertamento IRAP, IRES, IVA 2003-2004. La CTR
osservava in particolare che trattandosi di atti impositivi esitati in
seguito ad un accesso presso la società contribuente, se ne doveva
affermare in via pregiudiziale ed assorbente di merito l’illegittimità in
quanto non preceduto dal rilascio del processo verbale di
constatazione con decorso del termine dilatorio di 60 giorni, come
previsto dall’art. 12, comma 7, legge 212/2000.
\-cTverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l’ i \genzia
delle entrate deducendo due motivi.
Resiste con controricorso la società contribuente.
Considerato che:
Con il primo motivo —ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc.
l’agenzia fiscale ricorrente lamenta la violazione di plurime disposizioni
legislative e dei principi rivenienti dalla giurisprudenza della Corte di
giustizia UE, poiché la CTR ha affermato l’illegittimità degli avvisi di
accertamento impugnati erroneamente qualificandoli come derivanti da
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MANZON.
attività di verifica fiscale in senso stretto e proprio, mentre si trattava di
accertamenti c.d. “a tavolino”.
Con il secondo motivo —ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc.
civ.- la ricorrente si duole dell’ omesso esame di un fatto decisivo
controverso, poiché la CFR non ha considerato le ragioni di fatto per
attività istruttoria meramente interna e non derivante da un accesso
presso la società contribuente.
Le censure, da esaminarsi congiuntamente per stretta connessione,
sono infondate.
Va ribadito che:
-«La garanzia di cui all’art. 12, comma 7, della legge 27 luglio 2000 n.
212 si applica a qualsiasi atto di accertamento o controllo con accesso
o ispezione nei locali dell’impresa, ivi compresi gli atti di accesso
istantanei finalizzati all’acquisizione di documentazione, in quanto la
citata disposizione non prevede alcuna distinzione ed è, comunque,
necessario redigere un verbale di chiusura delle operazioni anche in
quest’ultimo caso, come prescrive l’art. 52, sesto comma, del d.P.R. 26
ottobre 1972 n. 633» (Sez. 5, Sentenza n. 15624 del 09/07/2014, Rv.
631980 – 01);
-«In materia di garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali,
l’art. 52 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, impone la redazione del
processo verbale di chiusura delle operazioni in ogni caso di accesso o
ispezione nei locali dell’impresa, ivi compresi gli atti di accesso
finalizzati alla raccolta di documentazione, e solo dal rilascio di copia
del predetto verbale decorre il termine di sessanta giorni trascorso il
quale può essere emesso l’avviso di accertamento ai sensi dell’art. 12,
comma 7, della legge 27 luglio 2000, n. 212» (Sez. 5, Sentenza n. 7843
del 17/04/2015, Rv. 635300 – 01).
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le quali gli atti impositivi de quibus dovevano considerarsi frutto di un’
Nel caso di specie risulta correttamente e compiutamente accertato in
fatto dal giudice tributario di appello che gli atti impositivi impugnati
sono stati preceduti anche da un accesso presso la società
contribuente, specificamente finalizzato alla richiesta di
documentazione.
corretta applicazione dei principi di diritto espressi nei citati arresti
giurisprudenziali; che dunque il giudice tributario di appello non ha in
alcun modo violato le disposizioni legislative evocate, anche come
interpretate nella giurisprudenza di questa Corte e della Corte di
giustizia L11 -” né ha omesso di esaminare le ragioni di fatto addotte
dall’agenzia fiscale a sostegno della propria diversa qualificazione
dell’attività istruttoria prodromica all’emissione degli atti impositivi
medesimi.
Va peraltro soggiunto specificamente in ordine alla distinzione che si
fa nel ricorso tra le due annualità fiscali ai fini del rispetto o meno del
termine dilatorio di cui all’art. 12, comma 7, legge 212/2000, che tale
argomento difensivo della ricorrente non ha rilievo giuridico, poiché
nel caso di specie risulta violato l’obbligo di redazione e consegna del
PVC previsto dalla disposizione statutaria
de qua, sicché deve
affermarsi come mai iniziata la stessa decorrenza del termine in
questione.
Il ricorso va dunque rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in
dispositivo.
Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione
a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica
difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l’art. 13
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Ne consegue che la sentenza impugnata ha quindi fatto piena e
comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Sez. 6 – L, Ordinanza
n. 1778 del 29/01/2016, Rv. 638714 — 01).
PONI
La Corte rigetta il ricorso; condanna l’agenzia fiscale ricorrente al
pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro
accessori di legge.
Così deciso in Roma, 10 gennaio 2018
Il Presi
5.600 oltre euro 200 per esborsi, 15% per contributo spese generali ed