Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3060 del 08/02/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 3060 Anno 2013
Presidente: LAMORGESE ANTONIO
Relatore: AMOROSO GIOVANNI

SENTENZA
sul ricorso 29408-2010 proposto da:
MINISTERO DELLA DIFESA 80425650589, in persona del
Ministro pro tempore, rappresentato e difeso
dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui
Uffici domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI, 12;
– ricorrente –

!012
L350

contro

COMPASS GROUP ITALIA S.P.A. quale incorporante la
PALMAR S.R.L. 02979410152, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA P.L. DA PALESTRINA 47, presso lo studio

Data pubblicazione: 08/02/2013

dell’avvocato IOSSA FRANCESCO PAOLO, rappresentata e
difesa dall’avvocato ROBERTO DE GUGLIELMI, giusta
delega in atti;
– controricorrente nonchè contro

COLUCCI TERESA, MARANGELO PAOLA, FIORIN LORELLA MARIA,
MORSANUTTO ANGELITA, CECCHINATO YVANNA, TONINI LUCIA,
FRANZON LUCIA, COSTANTINI ERIKA, FREGNAN DANIELA,
BORTOLUZZI DONATELLA, CIRIACI ANNA, SAN MATTEO 85
S.C.A.R.L. , BOZZER .LIVIANA, LUCIS AURORA, STABILE
PAOLA, BIASOTTO ANGELINA, FELTRIN NICOLETTA, BON
TIZIANA, TOMBOLINI ELISABETTA, FRANZON FLAVIA, MACOR
DONATELLA, AMICO SUSANNA, BERTINO FRANCESCA, ANESE
ARIELLA, COSTA ANNA, CREPALDI EMANUELA, MENEGUZZI
ADRIANA, SUSAN MARIA CRISTINA, DI TURI MIRIAM,
BERNARDO LOREDANA, TOLLON TERESINA, COSTANTINI
STEFANIA, ZANCO SERENELLA;

intimati –

avverso la sentenza n. 40/2010 della CORTE D’APPELLO
di VENEZIA, depositata il 01/09/2010 R.G.N. 420/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 17/12/2012 dal Consigliere Dott. GIOVANNI
AMOROSO;
udito l’Avvocato GIACOBBE DANIELA;
udito l’Avvocato GIRONE LORENZA per delega IOSSA PAOLO

DANTE CATERINA, ARRIGONI ROBERTA, GUERRA IVANA,

FRANCESCO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIANFRANCO SERVELLO che ha concluso per

il rigetto del ricorso.—

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato in data 1.3.2005 avanti il GL di Venezia Ariella
Anese ed altri ricorrenti, indicati in epigrafe quali resistenti, premetteva di avere
svolto attività lavorativa alle dipendenze di S. Matteo 85 scarl, impresa esercente

attività di pulizie industriali fino al 29.2.2004, essendo destinati ad attività di pulizia
presso le Caserme Matter di Mestre (VE), Bafile di Malcontenta (VE), Capitò di
Portogruaro (VE) e S. Andrea del Lido di Venezia (VE); di non essere stati retribuiti

l’importo relativo al TFR, al saldo della tredicesima mensilità per l’anno 2003, i teatil
di tredicesima e quattordicesime riferiti al 2004, l’indennità sostitutiva di ferie e
festività e permessi non goduti alla cessazione del rapporto; che l’attività lavorativa a
favore di San Matteo 85 Scarl si era svolta nell’ambito di un contratto di appalto tra
le Amministrazioni della Difesa e l’Associazione Temporanea d’Impresa (ATI) cui
partecipava San Matteo 85, con impresa capogruppo Palmar Sri subentrata a SGS
s.r.I.; che obbligati al pagamento del residuo credito dei lavoratori dovevano
considerarsi, oltre alla ex datrice di lavoro San Matteo 85 scarl, anche il Ministero
della Difesa e gli enti committenti, in forza del disposto di cui all’art. 29, co. 2,
D.Lgs. 276/2003, – ovvero comunque ex art. 1676 c.c, nei limiti del residuo debito
degli stessi verso San Matteo 85 al momento della richiesta di adempimento rivolta

nei loro confronti, nonché la società Palmar perché coobbligata al pagamento delle
retribuzioni al personale impiegato nell’appalto in base all’art. 10 del relativo
contratto (“la ditta contraente si obbliga a praticare verso i dipendenti lavoratori,
condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti
collettivi di lavoro di categoria”), attestante un’obbligazione assunta verso il
personale San Matteo 85 ex art. 1411 c.c, nonché, eventualmente, in quanto a sua
volta debitrice nei confronti di San Matteo 85 ed a questo fine agivano in via
surrogatoria ex art. 2900 c.c. Concludevano dunque affinché i convenuti venissero
condannati a corrispondere loro le somme ancora dovute al momento della
cessazione del rapporto di lavoro, in solido tra loro ed in ogni caso per l’intero
quanto a San Matteo 85.
2. Pur ritualmente notificati il ricorso e pedissequo decreto di fissazione

dell’udienza, non si costituiva in giudizio la società San Matteo 85, della quale
veniva quindi dichiarata la contumacia all’udienza del 12.10.2005.
Si costituiva in giudizio Palmar s.p.a., chiedendo il rigetto di ogni domanda
formulata dai ricorrenti nei suoi confronti.
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ud. 20 dicembre 2012

integralmente, avanzando ciascuno – rispetto a quanto corrisposto in busta paga

Si costituivano in giudizio altresì le Amministrazioni convenute, precisando
che i rapporti tra le Amministrazioni Militari e San Matteo 85 erano limitati al
contratto di appalto n. 104, stipulato il 21.2.2000 tra il Ministero della Difesa Regione Militare Nord – Centro Amministrativo Regionale e l’ATI costituita da San
Matteo 85 ed SGS, quale impresa capogruppo, alla quale nel dicembre 2000 era
subentrata Palmar, con contratto aggiornato nel dicembre 2000 con atto aggiuntivo n.
119 e scaduto al 31.12.2001. Quanto all’attività di pulizia successivamente effettuata

base di obbligazioni commerciali specificamente concluse dal Comando Brigata
Artiglieria di Portogruaro (VE) – per la caserma Capitò – e dal Comando Lagunari
Serenissima – per le caserme Bafile e Matter – con la sola Palmar s.p.a., senza alcun
riferimento a San Matteo 85 scarI. Concludevano dunque per il rigetto delle
domande proposte nei loro confronti.

3. 11 tribunale di Venezia, con sentenza n. 100 del 2007, condannava la
Cooperativa e le Amministrazioni in solido al pagamento delle somme dovute ai
lavoratori e respingeva la domanda nei confronti della Palmar.
4. Avverso tale decisione interponevano appello le Amministrazioni statali.
Resisteva i lavoratori depositando memoria con la quale chiedevano il rigetto
del gravame e proponevano altresì impugnazione incidentale.
Si costituiva altresì la Palmar, la quale chiedeva la conferma della decisione
impugnata.
Con sentenza del 26.1.2010 la Corte d’appello di Venezia accoglieva
parzialmente l’appello principale e dichiarava il difetto di legittimazione passiva
della Regione Militare Nord-Centro Amministrativo Regionale, del Comando
Brigata Artiglieria e delle Caserme “E. Matter”, A. Bafile e S. Andrea”,
confermando nel resto l’impugnata sentenza. Dichiara inammissibile l’appello
incidentale in ordine al primo motivo e lo rigetta in ordine al secondo; Condannava
il Ministero alla rifusione della metà delle spese del presente grado in favore degli
appellanti incidentali, e compensava la residua metà; compensava le spese del grado
tra il Ministero e Palmar Sri. Venezia.
5. Avverso questa pronuncia ricorre per cassazione il Ministero della difesa
con quattro motivi.
Resiste con controricorso la parte intimata.

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mi, 20 dicembre 2012

nell’ambito delle caserme indicate in ricorso, esponevano che essa si era svolta sulla

MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il ricorso, articolato in quattro motivi, il ricorrente Ministero della
Difesa induce l’erronea interpretazione delle disposizioni contrattuali che – secondo
l’Avvocatura dello Stato – mostrerebbero che la sola società Palmar in proprio e non
già nella qualità di capogruppo dell’associazione temporanea con la società San
Matteo, datrice di lavoro dei dipendenti originari ricorrenti, doveva considerarsi parte
contrattuale nel contratto di appalto stipulato dopo la scadenza al 31 dicembre 2000

Matteo.
Inoltre l’Avvocatura dello Stato deduce la violazione dell’art. 112 c.p.c. per
aver il giudice di primo grado accolto la domanda sulla base di una argomentazione
diversa da quella dedotta dagli originari ricorrenti.
2. 11 ricorso — i cui quattro motivi possono essere esaminati congiuntamente —
è infondato.
La corte d’appello ha puntualmente motivato la sua interpretazione dei due
contratti di appalto rilevanti nel giudizio: quello iniziale che riguardava
espressamente anche la cooperativa S. Matte() con scadenza 31 dicembre 2000 e
quello successivo, senza soluzione di continuità, che formalmente vedeva come
controparte dell’Amministrazione della difesa soltanto la società Palmar. Ma la Corte
d’appello, con valutazione di merito ad essa devoluta e non censurabile in sede di
legittimità perché assistita da motivazione sufficiente e non contraddittoria, ha
ritenuto che comunque nella prosecuzione del rapporto di appalto di pulizia fosse pur
sempre coinvolta la cooperativa S. Matteo; sicché la responsabilità del committente
ai sensi dell’art. 1676 c.c., doveva ritenersi non già limitata al periodo con scadenza
31 dicembre 2000, ma estesa per tutto il periodo dei due contratti d’appalto stipulati
in sequenza temporale.
Né vi è violazione dell’art. 112 c.p.c. atteso che la pronuncia di condanna del
giudice di primo grado corrispondeva al petitum e alla causa pretendi dell’originario
ricorso: i ricorrenti facevano valere la responsabilità del committente ai sensi dell’art.
29 del cligs. n. 276 del 2003 e in via subordinata dell’art. 1676 c.c.; il giudice di
primo grado ha accolto questa pro spettazione subordinata e la Corte d’appello,

dichiarando inammissibile l’appello incidentale dei lavoratori, ha confermato in
questa parte la pronuncia di primo grado.
3. Il ricorso va quindi rigettato.

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ud. 20 dicembre 2012

del precedente contratto con l’associazione temporanea di imprese tra SGS e San

Sussistono giustificati motivi (in considerazione della peculiarità della
fattispecie, dell’evoluzione giurisprudenziale sulle questioni dibattute e della
problematicità delle stesse nel contesto del progressivo assetto del diritto vivente) per
compensare tra le parti costituite le spese di questo giudizio di cassazione. Non
occorre invece provvedere sulle spese delle altre parti che non hanno svolto difesa
alcuna.
PER QUESTI MOTIVI

tra il Ministero ricorrente e la società Palmar s.r.1.; nulla per le altre parti intimate.
Così deciso in Roma il 17 dicembre 2012
Il Consigliere estensore

Il Presidente

La Corte rigetta il ricorso; compensa le spese di questo giudizio di cassazione

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