Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3060 del 08/02/2011

Cassazione civile sez. VI, 08/02/2011, (ud. 20/12/2010, dep. 08/02/2011), n.3060

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PROTO Vincenzo – Presidente –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

EQUITALIA PRAGMA s.p.a., elettivamente domiciliata in ROMA, viale

Parioli 76 presso l’avvocato D’Amore Beverino con l’avv. SCARANO

Vincenzo che la rappresenta e difende giusta procura speciale in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Fallimento N.D.M. – Nuova Distribuzione Merci s.r.l. in persona del

curatore;

– intimato –

avverso il decreto n. 13296 cron. adottato dal Tribunale di Pescara

il 22.10.2009.

Udita la relazione della causa del 20.12.2010 del Consigliere Dott.

MACIOCE Luigi;

udito l’avv. V. Scarano che ha richiamato il ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO Immacolata che nulla osserva alla relazione.

Fatto

RILEVA IN FATTO

Il relatore designato in data 24.06.2010 ha esteso relazione ex art. 380 bis c.p.c., formulando le considerazioni e le proposte che appresso si trascrivono:

Con il decreto impugnato il Tribunale di Pescava ha confermato il rigetto della richiesta della Equitalia Pragma s.p.a. di riconoscere il privilegio di cui all’art. 2752 c.c. al proprio credito di Euro 61.989,20 già ammesso in chirografo nel passivo del Fallimento N.D.B. – Nuova Distribuzione Merci – s.r.L. Hanno ritenuto i giudici del merito:

a) il sopravvenuto D.L. n. 159 del 2007, di estensione all’IRAP dell’invocato privilegio, non è applicabile retroattivamente;

b) l’art. 2752 c.c., nel suo testo previgente non può essere interpretato nel senso che il privilegio previsto per l’ILOR si applichi all’IRAP, perchè la nuova imposta non ha sostituito solo l’ILOR ma anche altri quattro tributi di diversa natura e non è un’imposta sul reddito come l’ILOR. Contro il decreto ricorre ora per cassazione Equitalia Pragma s.p.a, e propone cinque motivi d’impugnazione. Non ha spiegato difese invece il Fallimento N.D.B. – Nuova Distribuzione Merci – s.r.l.

Diritto

OSSERVAZIONI IN DIRITTO

1. Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione dell’art. 2752 c.c. in relazione all’art. 12 preleggi e al D.L. n. 159 del 2007, art. 39, comma 2.

Sostiene che, in quanto tributo diretto dello Stato, l’IRAP doveva considerarsi inclusa tra i tributi cui l’art. 2752 c.c., riconosceva il privilegio, già prima della sopravvenuta sua espressa modifica in tal senso, con norma di carattere meramente interpretativo e quindi retroattiva.

Con il secondo motivo la ricorrente deduce violazione dell’art. 2752 c.c. in relazione all’art. 12 preleggi e al D.L. n. 159 del 2007, art. 39, comma 2, sotto altro profilo.

Sostiene che l’art. 2752 c.c., comma 1, contiene un rinvio formale e dinamico alle norme istitutive di tributi diretti dello Stato. Con il terzo motivo la ricorrente deduce vizio di motivazione della decisione impugnata nella parte in cui ha omesso di considerare la natura formale del rinvio dell’art. 2752 c.c., alla legislazione tributaria.

Con il quarto motivo la ricorrente deduce ancora violazione dell’art. 2752 c.c. in relazione all’art. 12 preleggi e al D.L. n. 159 del 2007, art. 39, comma 2, sotto altro profilo.

Sostiene che è ammessa l’interpretazione estensiva delle norme sui privilegi e che un’interpretazione estensiva appunto giustifica l’inclusione dell’IRAP tra i crediti privilegiati ex art. 2752 c.c. Con il quinto motivo infine la ricorrente deduce violazione dell’art. 2752 c.c., ultimo comma, in relazione all’art. 12 preleggi. Sostiene che all’IRAP potrebbe essere riconosciuto il privilegio previsto per i tributi istituiti dalla legge per la finanza locale.

2. Appare manifestamente fondato e assorbente il quarto motivo del ricorso.

Questa corte ha già avuto modo di chiarire, infatti, che “il privilegio generale mobiliare previsto dall’art. 2752 c.c., comma 1, espressamente esteso ai crediti per imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) dal D.L. 1 ottobre 2007, n. 159, art. 39 convertito con modificazioni dalla L. 29 novembre 2007, n. 222, dev’essere riconosciuto a detti crediti anche per il periodo anteriore all’entrata in vigore di tale modifica, alla stregua di un’interpretazione estensiva del testo originario dell’art. 2752, giustificata dall’esigenza di certezza nella riscossione del credito, ai fini del reperimento dei mezzi necessari per consentire allo Stato ed agli altri enti pubblici di assolvere i loro compiti istituzionali, nonchè dalla causa del credito, avente ad oggetto un’imposta erariale e reale, introdotta in sostituzione dell’ILOR e soggetta alla medesima disciplina, per quanto riguarda l’accertamento e la riscossione” (Cass., sez. 1^, 1 marzo 2010, n. 4861, m. 612382).

Se questa giurisprudenza sarà confermata, il ricorso dovrà essere accolto e il decreto impugnato cassato con decisione nel merito, ricognitiva del privilegio controverso.

Ritiene il Collegio che la relazione meriti piena condivisione posto che l’indirizzo di cui alla sentenza n. 4861 del 2010 di questa Corte è stato seguito dalla successiva 17925 del 2010 (la prima e la seconda afferenti crediti IRAP per periodi anteriori alla entrata in vigore della richiamata modificazione dell’art. 2752 c.c., comma 1,) nell’ambito di una scelta interpretativa estensiva fatta propria dalle S.U. con la sentenza n. 11930 del 2010 della quale non può che trascriversi l’enunciato principio di diritto:

“Le norme del cod. civ. che stabiliscono i privilegi in favore di determinati crediti possono essere oggetto di interpretazione estensiva, la quale costituisce il risultato di un’operazione logica diretta ad individuare il reale significato e la portata effettiva della norma, che permette di determinare il suo esatto ambito di operatività, anche oltre il limite apparentemente segnato dalla sua formulazione testuale; e di identificare l’effettivo valore semantico della disposizione, tenendo conto dell’intenzione del legislatore, e soprattutto della “causa” del credito che, ai sensi dell’art. 2745 c.c, rappresenta la ragione giustificatrice di qualsiasi privilegio.

Con la conseguenza che il privilegio generale sui mobili istituito dall’art. 2752 c.c., sui crediti per le imposte, tasse e tributi dei comuni previsti dalla legge per la finanza locale,deve essere riconosciuto anche per i crediti dei comuni relativi all’imposta comunale sugli immobili (ICI) introdotta dal D.Lgs. n. 504 del 1992, pur se successiva e quindi non compresa tra i tributi contemplati dal R.D. n. 1175 del 1931″.

Accolto il ricorso nei termini proposti dalla relazione e cassato l’impugnato decreto ben può provvedersi ai sensi dell’art. 384 c.p.c..

ammettendo in privilegio il credito IRAP azionato da Equitalia Pragma quale agente di riscossione per la Provincia di Pescara. La larga anteriorità del diniego di ammissione in privilegio (5.6.2009) al mutamento di giurisprudenza in subiecta materia di questa Corte costituisce valida ragione per compensare le spese del giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e decidendo ai sensi dell’art. 384 c.p.c., ammette in privilegio il credito di Euro 5.518,48 per IRAP della ricorrente soc. Equitalia Pragma; compensa tra le parti le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2011

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