Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 306 del 10/01/2020

Cassazione civile sez. VI, 10/01/2020, (ud. 28/11/2019, dep. 10/01/2020), n.306

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14730-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

P.G.B.M., elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA ADELAIDE RISTORI, 38 presso lo STUDIO ASSOCIATO – CONSULENZA

LEGALE E TRIBUTARIA, rappresentato e difeso dall’avvocato ANGELA

SIRIGNANI;

– intimato –

avverso la sentenza n. 6576/2/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata il 14/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 28/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO

RAGONESI.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Commissione tributaria provinciale di Roma, con sentenza n. 6294/16, sez. 51, accoglieva il ricorso proposto da P.G.B.M. avverso i dinieghi di rimborso Irap per gli anni 2004-2008.

Avverso detta decisione l’Agenzia delle entrate proponeva appello innanzi alla CTR Lazio che, con sentenza 6576/2017, rigettava l’impugnazione confermando l’orientamento espresso dal giudice di primo grado.

Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l’Agenzia delle Entrate sulla base di un motivo.

Ha resistito con controricorso il contribuente.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il motivo di ricorso l’Amministrazione deduce la violazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2, comma 1, e dell’art. 2697 c.c., perchè, nel caso di specie, il contribuente avrebbe impiegato beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile allo svolgimento della propria attività e avrebbe svolto la propria attività in forma associata.

Il motivo presenta aspetti di inammissibilità e di manifesta infondatezza.

E’ inammissibile per quanto concerne le asserite notevoli spese relative a beni strumentali per gli anni oggetto di causa in ragione di significative spese relative ad immobili, compensi a terzi ed elevati acquisti e quote ammortamento relative a beni mobili.

Invero, trattasi di affermazioni del tutto generiche prive di ogni indicazione precisa e prive di alcuna indicazione riguardo agli elementi ed alle prove processuali da cui le predette affermazioni derivino.

Le stesse, proprio in ragione della assoluta genericità, non sono pertanto in grado di confutare le dettagliate indicazioni che si rinvengono nella sentenza impugnata secondo le quali le quote di ammortamento sarebbero le seguenti: anno 2004 Euro 8501; anno 2004 Euro 10.695; anno 2006 Euro 8.861; anno 2007 Euro 4130; anno 2008 Euro 1.187. Le spese per collaboratori o personale dipendente sarebbero state invece le seguenti: anno 2004 Euro 8.501; anno 2005 Euro 2.138; anno 2006 Euro 1.020; anno 2007 Euro 0; anno 2008 Euro 0.

La motivazione in questione si basa su un accertamento di fatto in base al quale si è rilevata la modesta entità delle spese effettuate nel corso degli anni dal contribuente e risulta del tutto conforme alla giurisprudenza di questa Corte secondo cui il presupposto dell'”autonoma organizzazione” richiesto dal D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2, non ricorre quando il contribuente responsabile dell’organizzazione impieghi beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile all’esercizio dell’attività e si avvalga di lavoro altrui non eccedente l’impiego di un dipendente con mansioni esecutive. (Cass. 9451/15 SU – Cass. 18881/16).

Il motivo è poi manifestamente infondato per quanto concerne la partecipazione ad uno studio associato.

Sul punto la sentenza impugnato ha osservato che la partecipazione ad uno studio associato non significa che tale struttura sia necessariamente al servizio dell’attività singola del libero professioniste e, nel caso di specie, ha ritenuto di dovere escludere tale ipotesi in ragione del fatto che il contribuente svolgeva solo le funzioni di componente di collegi sindacali di società di capitali e che l’Ufficio non aveva fornito prova che, grazie all’associazione, il professionista avesse ricevuto incarichi di revisione o di componente di collegi sindacali.

Trattasi di una motivazione che investe il merito della questione che appare, come tale adeguatamente motivata e conseguentemente non censurabile in ragione anche del fatto che l’Amministrazione non ha dedotto nè dimostrato di avere addotto concreti elementi nella fase di merito atti a indurre ad una diversa decisione.

La valutazione effettuata dal giudice di seconde cure risulta, inoltre, essere conforme ai più recenti orientamenti di questa Corte con cui si è osservato che “il commercialista, dunque, che sia anche amministratore, revisore e sindaco di società non è soggetto a IRAP per il reddito netto di tali attività perchè è soggetto a imposizione fiscale unicamente l’eccedenza dei compensi rispetto alla produttività auto-organizzata dell’opera individuale; il che si verifica in quanto per la soggezione a IRAP non è sufficiente che il commercialista operi presso uno studio professionale, atteso che tale presupposto non integra di per se stesso il requisito dell’autonoma organizzazione.

Già con Cass. n. 10594 del 2007, n. 15893 del 2011 e n. 3434 del 2012 si era chiarito – con riferimento a fattispecie nella quale si discuteva di redditi realizzati dal libero professionista nell’esercizio di attività sindaco, amministratore di società, consulente tecnico – che non fosse – soggetto a imposizione quel segmento di ricavo netto consequenziale a quell’attività specifica purchè risultasse possibile, in concreto, lo scorporo delle diverse categorie di compensi conseguiti e verificare l’esistenza dei presupposti impositivi per ciascuno dei settori interessati.

Tale accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, solo se congruamente motivato. (Cass. 22138/16; Cass. 16372/17).

Ancora, nel senso appena descritto, è stato ribadito che, in tema d’IRAP, non realizza il presupposto impositivo l’esercizio dell’attività di sindaco e di componente di organi di amministrazione e controllo di enti di categoria, che avvenga in modo individuale e separato rispetto ad ulteriori attività espletate all’interno di un’associazione professionale, senza ricorrere ad un’autonoma organizzazione. (Cass. 19327/16).

Il ricorso va dunque respinto. Segue alla soccombenza la condanna al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in Euro 3500,00 oltre spese forfettarie 15% ed accessori.

Così deciso in Roma, il 28 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 10 gennaio 2020

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