Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 306 del 09/01/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 306 Anno 2014
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: SCALDAFERRI ANDREA

ORDINANZA

4’11/

sul ricorso 28144-2012 proposto da:
HIDAYAT JONHY, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
COMANO 95, presso lo studio dell’avvocato FARAON LUCIANO,
che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;

– ricorrente contro
FERRARO ETTORE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE
DELLE MILIZIE 38, presso lo studio dell’avvocato BLASI SERGIO,
che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato FERRARO
ALDO giusta procura speciale in calce alla memoria;

– resistente nonché contro

Data pubblicazione: 09/01/2014

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
80415740580, UFFICIO DEL PUBBLICO MINISTERO DEL
TRIBUNALE DI TRENTO;

– intimati –

DEL 26/10/2012, depositata il 31/10/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
15/10/2013 dal Consigliere Relatore Dott. ANDREA
SCALDAFERRI;
è solo presente l’Avvocato Faraon Luciano difensore del ricorrente;
è presente il P.G. in persona del Dott. CARMELO SGROI.

In fatto e in diritto
Rilevato che, con ordinanza depositata il 31 ottobre 2012, il Tribunale
di Trento, definendo la causa n.1789/12 R.G. instaurata da Jonhy
Hidayat, cittadino indonesiano, nei confronti di Ettore Ferraro nonché
del Ministero Economia e Finanze e dell’Ufficio del Pubblico
Ministero presso lo stesso Tribunale, ha dichiarato la propria
incompetenza per territorio (indicando come competente
alternativamente. il Tribunale di Novara o quello di Venezia), fissando
termine per la,riassunzione e condannando l’attore al rimborso delle
spese in favore della parte costituita Ferraro;
che, con atto spedito per la notifica il 30 novembre 2012, Jonhy
Hidayat ha proposto regolamento di competenza, chiedendo
l’annullamento di detta ordinanza, di altro provvedimento in pari data
con il quale il tribunale ha disposto in merito al contributo unificato e
dell’ulteriore provvedimento in data 16 novembre 2012 con il quale è
stata rigettata una “istanza di revoca” proposta dall’odierno ricorrente;
Ric. 2012 n. 28144 sez. M1 – ud. 15-10-2013
-2-

avverso l’ordinanza N. 1789/2012 del TRIBUNALE di TRENTO

che nel ricorso -premessa una non chiara ricostruzione di complesse
vicende riguardanti il sequestro penale eseguito nei confronti del
Ferraro (nonché, pare, altro precedente sequestro amministrativo nei
confronti di terzi), e successivo dissequestro, di documentazione nella
quale sarebbero compresi titoli rappresentativi di beni inclusi nell’asse

al giudice civile l’accertamento del suo diritto alla restituzionel’Hidayat lamenta la violazione degli artt.1182-1174 cod.civ. (perché
competente dovrebbe ritenersi non già il tribunale del luogo in cui è
avvenuta la consegna dei documenti al Ferraro, bensì quello del luogo
in cui il dissequestro è stato disposto, non avendo la domanda ad
oggetto il diritto alla restituzione bensì al possesso dei documenti
stessi), la mancanza di motivazione su un punto essenziale, la
violazione degli artt.182 e 183 cod.proc.civ. (perché il tribunale non si
sarebbe pronunciato sulla eccezione sollevata dal convenuto in merito
al difetto di valida procura di esso attore), la violazione degli artt.183 e
190 cod.proc.civ. (perchè il tribunale ha statuito sulle spese senza aver
previamente invitato le parti a precisare le conclusioni), la violazione
dell’art.91 cod.proc.civ. e la illogicità e carenza di motivazione della
condanna alle spese;
che, nella memoria depositata ex art.47 cod.proc.civ., il Ferraro ha
preliminarmente eccepito l’inammissibilità e improcedibilità del ricorso
(per il mancato rispetto del disposto dell’art.369 cod.proc.civ., per
l’estensione dell’impugnazione a provvedimenti diversi da quello sulla
competenza e per difetto di ius postulandi in capo all’avv.Faraon che
l’ha sottoscritto) ed argomentato comunque la sua infondatezza;
che il Procuratore Generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto
rigettarsi il ricorso, rilevandone peraltro la parziale inammissibilità;

Ric. 2012 n. 28144 sez. M1 – ud. 15-10-2013
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ereditario di pertinenza del ricorrente, titoli dei quali questi ha chiesto

ritenuto che il difetto di valida procura può ritenersi sanato, a norma
dell’art.182 comma cod.proc.civ., dall’avvenuto deposito ex art.372
comma 2 cod.proc.civ. di nuova procura rilasciata dal ricorrente
all’estero con scrittura privata autenticata dal Notaio Messie Pholuan in
data 29 gennaio 2013, essendo in tale documento ravvisabili —come

tale atto consistenti nella identificazione del sottoscrittore e nella
apposizione della sottoscrizione alla presenza del Pubblico ufficiale;
che tuttavia il ricorso è inammissibile;
che, in particolare, non risulta contenuta nel ricorso alcuna indicazione
specifica dei documenti sui quali il ricorso si fonda (art.366 n.6 c.p.c.),
dei quali neppure risulta il deposito (art.369 n.4 c.p.c.), nonostante nei
motivi di doglianza si faccia riferimento ad una serie di atti e
provvedimenti a sostegno di tali doglianze; che la nuova previsione
dell’art.366 n.6, introdotta con il D.Lgs.n.40/2006, oltre a richiedere la
“specifica” indicazione degli atti e dei documenti posti a fondamento
del ricorso, esige che sia specificato in quale sede processuale del
giudizio di merito il documento, pur individuato in ricorso, risulti
prodotto, e, in ragione dell’art.369 comma 2 n.4 cod.proc.civ., è
richiesto anche che esso sia prodotto in sede di legittimità:
adempimenti, questi, la mancanza dei quali rende il ricorso stesso
inammissibile (cfr.tra molte: Cass.Sez.3 n.20535/09; S.U.n.28547/08);
che, peraltro, ulteriori ragioni di (parziale) inammissibilità derivano
dalla estensione della impugnazione a provvedimenti diversi da quello
che ha statuito sulla competenza e dalla denunzia di vizi di
motivazione non ammessa in sede di regolamento di competenza
(cfr.tra molte: Sez.2 n.14561/02);

Ric. 2012 n. 28144 sez. M1 – ud. 15-10-2013
-4-

rilevato dal P.G. nelle sue conclusioni scritte- gli elementi essenziali di

ritenuto pertanto che la declaratoria di inammissibilità del ricorso si
impone, con la conseguente condanna della parte ricorrente al
pagamento delle spese, che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente

complessivi C 5.100,00 —di cui C 5000 per compenso- oltre accessori di
legge.
Roma, 15 ottobre 2013

tiziaric
F unzionario_Qius
TALARI
aolo

42-

A

DEPOSITATO N CANCELLERIA
.

Roma, …………
Funzionario Giudiziano

al pagamento delle spese di questo giudizio di cassazione, in

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