Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30599 del 27/11/2018

Cassazione civile sez. III, 27/11/2018, (ud. 06/06/2018, dep. 27/11/2018), n.30599

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. GORGONI Marilena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25861-2015 proposto da:

L.U., B.D., elettivamente domiciliate in ROMA,

VIA CASSIA 833, presso lo studio dell’avvocato GIANLUCA MACCHIA, che

le rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

S.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI CASTANI 195,

presso lo studio dell’avvocato BRUNO CALATI, che la rappresenta e

difende giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1470/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 24/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

06/06/2018 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 24/3/2015 la Corte d’Appello di Roma, in accoglimento del gravame interposto dalla sig. S.M. e in conseguente parziale riforma della pronunzia Trib. Roma n. 25431 del 2013, ha rigettato la domanda nei confronti della medesima proposta dai coniugi sigg. B.C. ed L.U. di accertamento dell’esistenza di un contratto di comodato senza determinazione di tempo avente ad oggetto posto auto nell’area adiacente all’immobile oggetto di atto pubblico compravendita in data 27/10/2005, e di conseguente declaratoria di relativa cessazione per recesso ad nutum con atto notificato il 19/2/2011.

Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito la L. e la figlia B.D. – quale erede del defunto padre C. – propongono ora ricorso per cassazione, affidato a 3 motivi.

Resiste con controricorso la S..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va pregiudizialmente osservato che nella specie la sentenza impugnata risulta dal difensore – destinatario della relativa notificazione -dell’odierno ricorrente versata in atti in copia cartacea di quella pervenutagli a mezzo posta elettronica certificata con la relazione di notificazione redatta dal mittente L. n. 53 del 1994, ex art. 3 bis, comma 5, con l’attestazione del difensore mittente della conformità all’originale digitale della copia analogica formata ma invero priva della pure necessaria attestazione, con propria sottoscrizione autografa, della conformità all’originale digitale della suddetta copia analogica formata (ai sensi L. n. 53 del 1994, art. 9, commi 1 bis e 1 ter) e depositata presso la cancelleria di questa Corte (v. Cass., 22/12/2017, n. 30765; Cass., 14/7/2017, n. 17450).

A tale stregua, quanto depositato non è idoneo ad attestare la data in cui è avvenuta la notificazione, nè ad integrare il requisito dell’autenticazione della sentenza depositata, atteso che la copia analogica attestata conforme non risulta nella disponibilità di questa Corte neppure in quanto “prodotta dalla parte controricorrente ovvero acquisita mediante l’istanza di trasmissione del fascicolo d’ufficio” (così Cass., Sez. Un., 2/5/2017, n. 10548).

Ne consegue l’improcedibilità del ricorso (v. Cass., 22/12/2017, n. 30765; Cass., 15/11/2017, n. 15192; Cass., 14/7/2017, n. 17450).

D’altro canto, vale infine osservare, non risulta invero nemmeno rispettato il termine breve d’impugnazione ex art. 325 c.p.c., essendo stato il ricorso notificato solo in data 24/10/2015, e pertanto oltre 60 giorni dalla pubblicazione dell’impugnata sentenza.

Va per altro verso osservato che anche per il controricorso, notificato con modalità telematica, non risultano depositate in cancelleria le ricevute di accettazione e consegna della notificazione dell’atto (previste al D.P.R. n. 68 del 2005, art. 6) in copia analogica munite di attestazione di conformità con sottoscrizione autografa del difensore L. n. 53 del 1994, ex art. 9, commi 1-bis e 1-ter, sicchè deve esserne dichiarata d’ufficio l’improcedibilità (v. Cass., 30/3/2018, n. 7900).

Attese le ragioni della decisione, va disposta la compensazione tra le parti delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso e il controricorso improcedibili. Compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello rispettivamente dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 6 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 27 novembre 2018

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