Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30599 del 22/11/2019

Cassazione civile sez. VI, 22/11/2019, (ud. 07/05/2019, dep. 22/11/2019), n.30599

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – rel. Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18488-2018 proposto da:

P.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GAVINANA 2,

presso lo studio dell’avvocato PAOLO ZUROLO, che lo rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS), in

persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA

dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dall’avvocato

CLEMENTINA PULLI, NICOLA VALENTE, EMANUELA CAPANNOLO, MANUELA MASSA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 9480/2017 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il

27/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 07/05/2019 dal Consigliere Relatore Dott.sa

MARGHERITA MARIA LEONE.

Fatto

RILEVATO

CHE:

Il Tribunale di Roma con la sentenza n. 9480/17 aveva dichiarato la sussistenza, in capo a P.M., del requisito sanitario utile alla indennità di accompagnamento con decorrenza dal 10.4.2015 ed aveva altresì condannato l’inps al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi Euro 1.600,00 oltre accessori (oltre che le spese di ctu)

Avverso tale ultimo capo della decisione, relativamente alle spese, proponeva ricorso il P. con due motivi, cui resisteva l’inps con controricorso.

Veniva depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1)- Con il primo motivo è dedotta la violazione e falsa applicazione delle norme di diritto con riguardo al D.L. n. 1 del 2012, art. 9, alla L. n. 247 del 2012, art. 13, e al D.M. n. 55 del 2014, (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3); nonchè vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5, per non aver, il tribunale, specificato le singole voci di liquidazione delle spese processuali, così impedendo di valutarne la corretta statuizione;

2)- Con il secondo motivo è dedotta la nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per violazione dell’art. 112 c.p.c., per non aver, il tribunale provveduto a liquidare le spese della prima fase del giudizio o per averle liquidate in modo non corretto.

I motivi possono essere trattati congiuntamente in quanto attinenti alla liquidazione delle spese giudiziali.

Parte ricorrente sostanzialmente denuncia la violazione e falsa applicazione delle norme di diritto quali il D.M. n. 55 del 2014, artt. 2,4 e 19, con riguardo all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 nonchè vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5.

Rileva che la assenza di motivazione sulla liquidazione delle spese non aveva consentito di comprendere quali fossero i parametri di riferimento utilizzati per la determinazione delle stesse. Rileva comunque la incongruità della somma liquidata rispetto al valore della controversia, indicando in complessivi Euro 4.199,00 l’importo invece dovuto per le due fasi del giudizio.

Il motivo risulta fondato. Si osserva che, ai fini della individuazione degli scaglioni applicabili in ragione del valore della causa per la liquidazione delle spese di giudizio, nelle controversie relative a prestazioni assistenziali deve applicarsi il criterio previsto dall’art. 13 c.p.c., comma 1, di talchè, se il titolo è controverso, il valore si determina in base all’ammontare delle somme dovute per due anni (Cass. S.U. n. 10455 del 2015). Applicando tali principi al caso in esame, il valore della causa va individuato tra Euro 5.200,00 ed Euro 26.000,00, in tale scaglione rientrando l’ammontare di due annualità della prestazione richiesta, ed i parametri minimi stabiliti per tale scaglione, computando tre fasi per il procedimento di istruzione preventiva e quattro per la causa di merito, vanno individuati in Euro 911,00 per la fase di istruzione preventiva (risultanti dalla somma di Euro 270,00 per studio della controversia, Euro 337,50 per la fase introduttiva del giudizio ed Euro 303,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione, dovendosi ridurre le prime due del 50% e la terza del 70%, ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, art. 4) e, trattandosi di causa inquadrabile nella tab. 4 (cause di previdenza), in Euro 2.251,00 per il giudizio di merito (risultanti dalla somma di Euro 442,50 per la fase di studio, Euro 370,00 per la fase introduttiva del giudizio, Euro 475,50 per la fase istruttoria e/o di trattazione ed Euro 962,00 per la fase decisionale, dovendosi ridurre le prime due e la fase decisionale del 50% e la fase istruttoria del 70%, ancora ai sensi del citato D.M. n. 55 del 2014, art. 4).

Con riguardo alla fase istruttoria e/o di trattazione, la riduzione va operata sottraendo il 70% all’importo del parametro medio, dovendo così interpretarsi il disposto del D.M. n. 55 del 2014, art. 4, che testualmente prevede un riduzione “fino al 70 per cento” dell’importo liquidato per tale fase. Avuto riguardo all’importo dianzi delineato, balza evidente come la liquidazione delle spese contenuta nell’impugnata sentenza sia inferiore a detti minimi, nè risulta alcuna motivazione in ordine alla non riconoscibilità, nel caso concreto, di alcuni compensi stabiliti dal citato D.M. n. 55 del 2014, in relazione alle singole fasi processuali.

Pertanto, in accoglimento del ricorso, la sentenza va cassata per quanto di ragione e, non apparendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito liquidando le spese in complessivi Euro 3.162,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfetario nella misura del 15%.

Le spese del giudizio di legittimità seguono il principio della soccombenza.

In considerazione dell’accoglimento del ricorso, non sussistono presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

PQM

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, liquida le spese del giudizio di merito in Euro 3.162,00 per compensi professionali oltre spese generali nella misura del 15%ed accessori di legge con distrazione al procuratore antistatario. Condanna il controricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità liquidate in Euro 1.500,00 per compensi ed Euro 200,00 per spese oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge, con distrazione.

Così deciso in Roma, il 7 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2019

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