Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30599 del 20/12/2017


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Civile Ord. Sez. L Num. 30599 Anno 2017
Presidente: DI CERBO VINCENZO
Relatore: CURCIO LAURA

ORDINANZA
sul ricorso 3370-2012 proposto da:
MACERA GAETANO C.E. MCRGTN83Al2L245T, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA GERMANICO 172, presso lo
studio dell’avvocato SERGIO NATALE EDOARDO GALLEANO,
che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
– ricorrente contro
POSTE ITALIANE S.P.A. C.E. 97103880585, in persona del
2017
2388

legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, PIAZZA MAZZINI 27, presso lo
studio dellavvocato SALVATORE TRIFIRO, che la
rappresenta e difende giusta delega in atti;
– controricorrente –

Data pubblicazione: 20/12/2017

avverso la :entenza n. 13/2011 della CORTE D’APPELLO
di MILANO, depositata il 25/01/2011, R. G. N.

1506/2008.

Rg.n.3370/2017
RILEVATO
Che la Corte di Appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale della stessa città
che aveva respinto la domanda di Gaetano Macera , accertando la legittimità del termine
apposto al contratto stipulato con Poste Italiane spa dal 2 al 31 gennaio 2006 , per ragioni “di
carattere sostitutivo correlate alla specifica esigenza di provvedere alla sostituzione del

Che la Corte territoriale

ha confermato il giudizio di legittimità del termine, avendo

preliminarmente ritenuto inammissibile, in quanto tardiva, l’istanza formulata dall’appellante
Macera all’udienza di discussione in appello, di produzione di un contratto di assunzione a
termine , stipulato tra le parti, per un periodo analogo ma con causale parzialmente diversa.
Che nel merito la Corte ha ritenuto assolto l’onere di specificazione della causale sostitutiva in
considerazione dell’ambito aziendale complesso quale quello della società datrice di lavoro,
riportandosi all’orientamento espresso da questa Corte in particolare con le sentenza n.1576 e
n.1577 del 2010 e rilevando altresì che la società aveva assolto anche l’onere probatorio a suo
carico posto avendo prodotto documentazione relativa alle sostituzioni effettuate dal Macera.
Che avverso tale sentenza il Macera ha proposto ricorso affidato a quattro motivi, ai quali ha
opposto difese Poste spa con controricorso.
Che entrambe la parti hanno depositato memorie ai sensi degli artt.378 e 380 bis c.p.c.
CONSIDERATO
Che i motivi di ricorso hanno riguardato: 1) violazione e falsa applicazione , in relazione
all’art.360 comma 1 n.3 C.P.C., degli artt. 421 e 437 c.p.c.; secondo l’appellante la Corte
territoriale avrebbe dovuto acquisire il documento costituito dal contratto sottoscritto tra le
parti il 28.12.2005 che recava una diversa causale, riferendosi alla sostituzione di lavoratori
temporaneamente inidonei allo svolgimento di mansioni di recapito del periodo 2./31 gennaio
2006. Ciò in quanto il contratto non avrebbe potuto che avere una sola specifica ragione
relativq ad una sola esigenza, cosi che l’acquisizione del documento sarebbe stata necessaria
ed essenziale per l’accertamento dell’effettiva ragione giustificatrice.2) violazione dell’arti del
DLgs n.368/2001 per non essere il contratto a termine impugnato rispettoso della disposizione
legislativa 1 diversamente da quanto affermato dalla sentenza , che non ha tenuto conto di
quanto osservato dalla sentenza n. 242/2009 della Corte Costituzionale in relazione alla
necessità che venga indicato il nome del lavoratore sostituito , solo così assicurandosi la
trasparenza e la veridicità della causale; 3) violazione dell’art. 1 del DLgs n.368/2001 per
1

personale inquadrato al servizio di recapito presso DOL Polo Logistico Lombardia”

mancata specificazione delle ragioni sostitutive nella causale del contratto , ciò essendo
necessario per la riconoscibilità e verificabilità delle stesse; 4)violazione dell’art.2697c.c.
1,..e.1.
avendo la corte di meritoVsulla base delle prove dedotte dalla società , in presenza di ben
precise contestazioni del lavoratore e in presenza di deduzioni che evidenziavano le carenze di
personale che affliggevano l’ufficio di applicazione del Macera.
Che il primo motivo è infondato . La Corte territoriale ha ritenuto di non acquisire il documento
costituito dal diverso contratto a termine che risultava stipulato tra le parti anteriormente a

statuizione è corretta alla luce di quanto statuito dall’art.437 comma 2 c.p.c, avendo la corte
osservato che l’ammissione di nuova prova in sede di gravame è possibile solo ove si tratti di
prove vertenti su fatti comunque allegati negli atti introduttivi di causa in primo grado. Questa
Corte ha più volte ribadito che nel rito del lavoro le parti devono indicare, negli atti introduttivi
di causa, i mezzi di prova dei quali intendono avvalersi e, in particolare, dei documenti,
potendosi ritenere possibile una successiva produzione, anche in appello, “solo se sia
giustificata dal tempo della formazione dell’atto ovvero dall’evolversi della vicenda processuale
successivamente al ricorso ed alla memoria di costituzione ( cfr tra le tante, Cass. 6969/2009.)
Tale preclusione può trovare un contemperamento – ispirato alla esigenza di coniugare il
principio dispositivo con la ricerca della “verità reale” – nei poteri d’ufficio del giudice in materia
di ammissione di nuovi mezzi di prova, ai sensi dell’art. 421 cod. proc. civ. (e dell’art. 437,
secondo comma, cod. proc. civ., nel giudizio di appello ) solo “nel caso in cui essi abbiano una
speciale efficacia dimostrativa e siano ritenuti dal giudice indispensabili ai fini della decisione
della causa.( cfr Cass. 6498/2011 , Cass. 13353/2012 ). Nel caso in esame la Corte
territoriale, con motivazione esente da qualsiasi vizio logico, ha correttamente rilevato che del
contratto di cui si chiedeva l’ammissione non era stato fatto alcun cenno in primo grado
neanche in termini di mera allegazione, che la difesa di primo grado era stata svolta solo con
riferimento alla causale inserita nel contratto prodotto con il ricorso introduttivo e che , inoltre,
lo stesso recava anche delle date contraddittorie ( 3.1.2006 e poi altra a mano quella del
28.12 2005).
Che il secondo, il terzo ed il quarto motivo , connessi e pertanto esaminabili congiuntamente,
sono in parte inammissibili e in parte infondati. Questa Corte ha più volte ribadito ( cfr per
tutte Cass.n.1576/2010 e da ultimo Cass. n. 208/2015 , Cass. n.1246/2016 ) che “In tema di
assunzione a termine di lavoratori subordinati per ragioni di carattere sostitutivo, l’onere di
specificazione è soddisfatto, nelle situazioni aziendali complesse, oltre che dall’enunciazione
delle predette esigenze, dall’indicazione di elementi ulteriori, quali l’ambito territoriale di
riferimento, il luogo della prestazione lavorativa, le mansioni dei lavoratori da sostituire, il
diritto degli stessi alla conservazione del posto, che consentano di determinare il numero dei
2

quello allegato al fascicolo di promo grado e richiamato nel ricorso ex art.414 c.p.c.. La

lavoratori da sostituire, ancorché non identificati nominativamente, e di verificare la
sussistenza del prospettato presupposto di legittimità, tanto alla luce sia della sentenza della
Corte cost. n. 107 del 2013, che ha rigettato la questione di illegittimità costituzionale degli
artt. 1 e 11 del d.lgs. n. 368 del 2001, sia della sentenza della Corte di Giustizia UE del 24
giugno 2010, in C-98/09, che ha riconosciuto la compatibilità comunitaria della stessa
normativa con la clausola 8.3 dell’accordo quadro allegato alla direttiva n. 1999/70/CE”.
Che nel caso di specie non è contestato che tali elementi fossero contenuti nel contratto

allegato documentazione ( modulo di rilevazione delle presenze per il periodo di durata del
contratto) dal quale emergeva il nome dei titolari essenti sostituiti dal Macera e la causa
dell’assenza, le rispettive zone di recapito.
Che la Corte milanese ha pertanto motivato nel merito valutando la produzione documentale,
motivazione non sindacabile in questa sede di legittimità, stante il ragionamento logico
giuridico non suscettibile di censura in termini di vizi motivazionali.
Che il ricorso deve quindi essere respinto, con condanna del ricorrente, soccombente , alla
rifusione delle spese del grado, liquidate come da dispositivo.
p.q.m
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente
giudizio che liquida in euro 200,00 per esborsi, euro 4000,00 per compensi professionali, oltre
spese generali al 15% ed accessori di legge.
Così deciso nell’ Adunanza Camerale del 24.5.2017, in Roma.

stipulato tra le parti . La Corte territoriale inoltre ha motivato precisando che Poste spa aveva

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