Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30598 del 30/12/2011

Cassazione civile sez. II, 30/12/2011, (ud. 06/12/2011, dep. 30/12/2011), n.30598

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo – Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Consigliere –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

GIOVANNI ANCESCHI SRL (OMISSIS) in persona dell’Amministratore

pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA NOMENTANA 76,

presso lo studio dell’avvocato SELVAGGI CARLO, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato JUNGINGER GIORGIO;

– ricorrente –

contro

C.B.G., GLADSTONE SPA GIA’ ISI MONTELUPO SPA in

persona del legale rappresentante pro tempore;

– intimati –

sul ricorso 12571-2006 proposto da:

C.B.G. (OMISSIS), elettivamente

domiciliata in ROMA, V.LE LIEGI 42, presso lo studio dell’avvocato

ALOISIO ROBERTO GIOVANNI, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato MAUPOIL ETTORE;

– controricorrente ricorrente incidentale –

contro

GIOVANNI ANCESCHI SRL (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA NOMENTANA 76, presso lo studio dell’avvocato SELVAGGI

CARLO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato JUNGINGER

GIORGIO;

– controricorrente al ricorso incidentale –

e contro

ISI MONTELUPO SPA;

– intimato –

sul ricorso 14046-2006 proposto da:

GLADSTONE SPA (OMISSIS) GIA’ ISI MONTELUPO SPA GIA’ COMAPAGNIA

IMM.RE CASA, in persona del legale rappresentante pro tempore

C.M. elettivamente domiciliato in ROMA, P.ZZA MAZZINI

27, presso lo studio dell’avvocato S.R., che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato R.E.;

– controricorrente – ricorrente incidentale –

contro

C.B.G., GIOVANNI ANCESCHI SRL;

avverso la sentenza n. 239/2005 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 31/01/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/12/2011 dal Consigliere Dott. IPPOLISTO PARZIALE;

udito l’Avvocato MAUPOIL Cesare presente anche MAUPOIL Ettore,

difensore della resistente C. che si riporta agli atti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DEL

CORE Sergio che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e

del ricorso incidentale GLADSTONE SPA, accoglimento per quanto di

ragione del ricorso incidentale C.B.G..

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La ricorrente principale, Giovanni Anceschi S.p.A., impugna la sentenza 239 del 2005 della Corte di appello di Milano, che rigettava la sua impugnazione alla sentenza del 2001 del Tribunale della stessa città, così confermandola. Resistono le parti intimate che propongono anche ricorso incidentale. La Anceshi spa resiste con controricorso al ricorso incidentale del notaio C.B..

2. In fatto l’odierna ricorrente ha chiesto il risarcimento dei danni subiti per effetto della mancata trascrizione a carico del fondo servente della servitù di veduta a favore dell’immobile, relativamente al suo lato nord est, acquistato dallo stesso unico proprietario.

La domanda è avanzata nei confronti della venditrice nonchè del notaio rogante, che dava atto dell’esistenza della servitù in questione, non verificandone l’avvenuta trascrizione.

La domanda di accertamento dell’esistenza della servitù di veduta di prospetto è stata avanzata dall’odierna ricorrente in altro giudizio (pendente anch’esso in Cassazione e recante RGN 9323 del 2006). Il Tribunale respingeva la domanda principale di risarcimento dei danni perchè non provata, posto che l’edificio da costruire in corrispondenza della parete del fabbricato in questione non era stato realizzato in aderenza. Respingeva anche la domanda formulata nei confronti del notaio, perchè ritenuta inammissibile in quanto tardiva in mancanza di accettazione contraddittorio.

La Corte d’appello, adita anche dal notaio e dalla venditrice, confermava la sentenza di primo grado, ritenendo che nessun danno si era in concreto verificato, per essere stati gli immobili realizzati, come da concessione edilizia, nel rispetto delle prescrizioni urbanistiche e nel rispetto delle distanze. Non poteva esser risarcito un danno “meramente ipotetico”. Correttamente era stata esclusa anche la liquidazione in via equitativa, posto che l’appellante non aveva fornito alcuna prova al riguardo.

La Corte territoriale rigettava anche l’appello incidentale della venditrice non essendo “configurabile alcuna responsabilità dell’alienante… fondata su un danno ipotetico ed eventuale e comunque non provato ed inesistente in concreto”. Quanto al notaio rogante, osservava la Corte territoriale che dall’esame dell’atto era risultato che era stato lo stesso notaio “a dare atto dell’esistenza di una servitù di prospetto e non le parti” con la conseguenza della corretta statuizione in ordine all’affermazione della responsabilità del professionista che aveva “omesso complete necessarie visure relative all’atto da stipulare e che non aveva segnalato all’acquirente l’inesistenza della servitù che… risultava ancora da costituire ad opera di D.F. (originario unico proprietario, ndr)”. Rigettava la domanda di risarcimento per l’assenza di prova sul danno.

3. – La ricorrente principale formula quattro motivi di ricorso, mentre il ricorso incidentale del notaio è affidato ad un unico motivo. Propone ricorso incidentale subordinato la Gladstone S.p.A., formulando un unico motivo sulla compensazione delle spese. Resiste con controricorso al ricorso incidentale del notaio la Anceschi.

Hanno depositato memorie la ricorrente principale e il notaio.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. I ricorsi, in quanto proposti avverso la medesima sentenza, vanno riuniti ai sensi dell’art. 335 c.p.c..

2. – Va esaminata in via preliminare l’eccezione di nullità del ricorso per difetto di notificazione alla giusta parte, la Gladstone, società incorporante quella in cui si era precedentemente fusa la Isi Montelupo. L’eccezione è infondata. A seguito della nuova formulazione dell’art. 2504 bis cod. civ., introdotta per effetto del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 (in vigore a decorrere dallo gennaio 2004), in base al cui comma 1 la società che risulta dalla fusione o quella incorporante assumono i diritti e gli obblighi delle società partecipanti alla fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti, anche processuali anteriori alla fusione, la fusione configura una vicenda meramente evolutivo-modificativa del medesimo soggetto giuridico (allo stesso modo di quanto avviene con la trasformazione), senza la produzione di alcun effetto successorio ed estintivo, con la conseguenza che essa, implicando ora anche la continuità nei rapporti processuali, non comporta più, a norma degli artt. 110, 299 e 300 cod. proc. civ., interruzione del processo in cui sia parte una società partecipante, per l’appunto, ad una fusione. (Cass. 14526/2006).

3. – Il ricorso principale è infondato.

I primi tre i motivi ruotano intorno alla violazione dell’art. 1498 c.c. per nulla configurabile nella specie. Nel caso di vendita di un fondo con servitù attiva dichiaratamente già costituita, ma che, in effetti, non esiste, non possono trovare applicazione nè le norme sulla garanzia per l’evizione parziale (perchè non si tratta di vendita di cosa parzialmente altrui art. 1480 cod. civ.) nè quelle di garanzia per vendita di cosa gravata da oneri o da diritti reali di godimento non apparenti di terzi (che riguarda la diversa ipotesi di cosa venduta come libera ma che poi risulti gravata da taluno dei pesi anzidetti, art. 1489 cod. civ.), ma ricorre l’ipotesi di un difetto di qualità della cosa venduta conseguente all’inadempimento del venditore (art. 1497 cod. civ.). Al riguardo, vedi Cass. n. 1179 del 1972 e Cass. 1579 del 1978.

La formulazione di censure basate su di una disposizione inconferente rispetto all’oggetto del giudizio rende inammissibili le censure medesime.

Il terzo motivo (che denuncia vizi di motivazione) reca un’ulteriore, autonoma causa di inammissibilità, impingendo contro un accertamento di fatto del giudice, il quale ha appunto negato la sussistenza stessa del danno avendolo l’attrice ricondotto, per sua stessa ammissione, a un danno ipotetico ed eventuale, a un quid di virtuale e non di attuale sul presupposto che, in futuro, avrebbe potuto esserle chiesto e intimato di chiudere le aperture sul lato nordest del fabbricato compravenduto. Tale essendo la ratio decidendi, una CTU al riguardo sarebbe risultata ininfluente.

Il quarto motivo riguarda la disposta compensazione delle spese ed è infondato. Lamenta parte ricorrente la disposta compensazione delle spese, pur risultando la sua domanda respinta soltanto perchè non provata nel quantum. Al riguardo occorre rilevare, invece, che tale decisione risulta conforme al diritto, stante l’avvenuta proposizione di una domanda di risarcimento dei danni e proprio in ragione dell’esito complessivo del giudizio, anche alla luce di quanto si dirà in ordine al ricorso incidentale del notaio.

2. – Il ricorso incidentale subordinato della Gladston sulla disposta integrale compensazione delle spese resta assorbito dal rigetto del ricorso principale.

3. – Il ricorso incidentale del notaio C.B. riguarda l’affermata responsabilità del professionista in ordine alla domanda avanzata nei suoi confronti per il risarcimento dei danni e respinta per mancata prova sul danno. La Corte territoriale sembrerebbe aver ritenuto di affermare una responsabilità disancorata dalla proposta domanda di risarcimento dei danni, pur avendo affermato per il venditore che un tale accertamento non faceva parte del giudizio, e sebbene non fosse possibile la limitazione della domanda di risarcimento dei danni, originariamente proposta per an e quantum, all’accertamento della responsabilità fine a se stessa senza nessun aggancio con la domanda risarcitoria ex contractu. Così intesa la pronuncia della Corte territoriale, essa si porrebbe in contrasto con i principi più volte affermati da questa Corte, secondo cui l’azione di responsabilità contrattuale nei confronti del notaio che abbia violato i propri obblighi professionali ovvero tenuto una condotta negligente in relazione agli incarichi direttamente ricevuti dai clienti (o ai doveri da ritenere comunque inclusi negli incarichi medesimi) presuppone la produzione del danno. Ai fini dell’accertamento di tale danno è necessario valutare se i clienti avrebbero potuto con ragionevole certezza conseguire una situazione economicamente più vantaggiosa qualora il professionista avesse diligentemente adempiuto la propria prestazione (vedi Cass. 566/2000, 9060/1995 e 5630/1993). Principio questo a sua volta proiezione del più generale principio secondo cui l’azione di responsabilità contrattuale nei confronti del debitore (art. 1218 cod. civ.) presuppone la produzione del danno, non diversamente dall’azione di responsabilità extracontrattuale, ancorchè l’inadempimento del debitore sussista prima ed a prescindere dall’effetto dannoso.

Una corretta interpretazione della pronuncia della Corte territoriale conduce, invece, a dare rilievo al rigetto della domanda di risarcimento dei danni richiesti (unica domanda avanzata), dovendosi considerare la parte della motivazione destinata alla valutazione del comportamento del notaio una mera argomentazione, e non già una statuizione, insuscettibile come tale di passare in giudicato e di fondare l’interesse per il presente ricorso.

4. – Vanno, quindi, rigettati il ricorso principale e quello incidentale del notaio e va dichiarato assorbito il ricorso incidentale subordinato della Gladstone. L’esito complessivo del giudizio e la peculiarità della vicenda inducono a disporre la compensazione delle spese fra tutte le parti anche per il presente grado.

P.T.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, rigetta il principale e l’incidentale del notaio C.B.; dichiara assorbito il ricorso incidentale della Gladstone. Compensa le spese del giudizio tra tutte le parti.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 6 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2011

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