Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30598 del 20/12/2017


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Civile Sent. Sez. L Num. 30598 Anno 2017
Presidente: NAPOLETANO GIUSEPPE
Relatore: LEO GIUSEPPINA

SENTENZA

sul ricorso 18505-2014 proposto da:
IBRAHIM AHMED MOUSTAFA MOHAMED C.F. BRHHMD60B11Z336Y,
elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZALE GREGORIO
VII 16, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI
MARCHESE, che lo rappresenta e difende, giusta delega
in atti;
– ricorrente –

2016
4000

contro

RUSSOTTFINANCE S.P.A. C.F. 01603100833, in persona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA SARDEGNA 29, presso lo

Data pubblicazione: 20/12/2017

studio dell’avvocato GIORGIO VASI, che la rappresenta
e difende unitamente all’avvocato UMBERTO CAPOLUONGO,
giusta delega in atti;
– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1221/2013 della CORTE

1297/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza

del

22/11/2016

dal

Consigliere

Dott.

GIUSEPPINA LEO;
udito l’Avvocato VASI GIORGIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto

Procuratore

Generale Dott. RENATO FINOCCHI GHERSI che ha concluso
per il rigetto del ricorso.

D’APPELLO di MILANO, depositata il 23/01/2014 R.G.N.

R.G. n. 18505/14
Udienza del 22 novembre 2016

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

respingeva il gravame interposto da Ibrahim Ahmed Moustafa Mohamed, avverso
la sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva disatteso la domanda
proposta dallo stesso, nei confronti di Russottfinance S.p.A. — presso la quale era
stato assunto il 10/9/1996, con mansioni di operaio volta ad ottenere
l’accertamento della nullità del licenziamento per giusta causa intimatogli dalla
società il 17/6/2010, con le conseguenze di cui all’art. 18 della legge n. 300/1970.
Per la cassazione della sentenza l’Ibrahim propone ricorso sulla base di due
motivi, ulteriormente illustrati da memoria ai sensi dell’art. 378 del codice di rito.
La Russottfinance S.p.A. resiste con controricorso.
Il Collegio ha autorizzato la redazione della motivazione in forma semplificata.

MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo articolato il ricorrente denuncia, in riferimento all’art.
360, primo comma, n. 5 c.p.c., l’omesso esame circa un fatto decisivo per il
giudizio oggetto di discussione tra le parti, lamentando, in particolare, una
errata valutazione delle risultanze istruttorie in cui sarebbe incorsa la Corte
distrettuale relativamente alla circostanza che avrebbe condotto al
provvedimento espulsivo nei confronti del lavoratore.
1.1. Il motivo è inammissibile, poiché, all’evidenza, tende ad una nuova
valutazione delle prove, pacificamente estranea al giudizio di legittimità (cfr.,
ex plurimis, Cass.. SU.. n. 24148/2013; Cass. n. 14541/2014).
Inoltre, per quanto più in particolare attiene al dedotto vizio motivazionale, come
sottolineato dalle Sezioni Unite di questa Corte (con la sentenza n. 8053 del

La Corte di Appello di Milano, con sentenza depositata in data 22/10/2013,

2014), per effetto della riforma del 2012, per un verso, è denunciabile in
Cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge
costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione
in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal

“mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella
“motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni
inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente
incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di
“sufficienza” della motivazione): per l’altro verso, è stato introdotto
nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo
all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza
risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto
di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato,
avrebbe determinato un esito diverso della controversia).
Orbene, poiché la sentenza oggetto del giudizio di legittimità è stata pubblicata,
come riferito in narrativa, il 22 ottobre 2013, nella fattispecie si applica, ratione

tempori.s, il nuovo testo dell’art. 360. comma 1, n. 5), come sostituito dall’art. 54,
comma I. lettera b), del decreto-legge 22 giugno 2012. n. 83, convertito, con
modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134, a norma del quale la sentenza
può essere impugnata con ricorso per cassazione per omesso esame circa un fatto

decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Ma, nel
caso in esame, il motivo di ricorso che denuncia il vizio motivazionale non indica
con precisione il fatto storico (Cass. n. 21152 del 2014), con carattere di
decisività, che sarebbe stato oggetto di discussione tra le parti e che la Corte di
Appello avrebbe omesso di esaminare: né, tanto meno, fa riferimento, alla stregua

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confronto con le risultanze processuali (tale anomalia si esaurisce nella

della pronunzia delle Sezioni Unite, ad un vizio della sentenza così radicale da
comportare” in linea con “quanto previsto dall’art. 132, n. 4, c.p.c., la nullità della
sentenza per mancanza di motivazione”.
E, dunque, non potendosi più censurare, dopo la riforma del 2012, la

legittimità sulla esistenza e sulla coerenza del percorso motivazionale del giudice
di merito (cfr.. tra le molte, Cass. n. 25229 del 2015) che, nella specie, è stato
condotto dalla Corte territoriale con argomentazioni logico-giuridiche del tutto
congrue nel procedimento di sussunzione operato.
2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce, in riferimento all’art. 360, primo
comma, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione di norme di diritto e
dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro, lamentando che la Corte
d’Appello avrebbe applicato in modo errato gli artt. 2119, 1455 c.c., 167 del
CCNL Turismo e 174 CCNL Micro, Piccole e Medie Imprese esercenti
attività nel settore turismo.
2.2. Anche questo motivo non può essere accolto, posto che il ricorrente non ha
prodotto i testi dei CCNL di cui lamenta la violazione, né ha indicato in
quale atto processuale i detti contratti eventualmente si trovino.
Al riguardo, questa Suprema Corte ha, in più occasioni, ribadito che “l’onere
del ricorrente per cassazione di depositare, a pena di improcedibilità del
ricorso, i contratti collettivi sui quali il ricorso si fonda, va interpretato nel
senso che il suddetto deposito deve avere ad oggetto non solo l’estratto
recante le singole disposizioni collettive invocate nel ricorso, ma l’integrale
testo del CCNL contenente tali disposizioni” (cfr., ex plurimis, Cass. n.
10360/2014).

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motivazione relativamente al parametro della sufficienza, rimane il controllo di

Per quanto poi attiene alla valutazione alla dedotta mancata congruità del
licenziamento intimato al lavoratore rispetto ai fatti commessi, va
sottolineato che anche la formulazione di tale censura appare palesemente
diretta ad ottenere una nuova ed inammissibile valutazione dei fatti in ordine

percorso motivazionale scevro di vizi logico-giuridici è pervenuta alla
pronunzia del decisum oggetto di questo giudizio.
Al riguardo, alla stregua dei costanti arresti giurisprudenziali di legittimità,
“la valutazione della gravità dell’inadempimento del lavoratore o
dell’adeguatezza della sanzione attiene a questioni di merito che, ove risolte
dal giudice di merito con apprezzamento in fatto adeguatamente giustificato
con motivazione sufficiente e non contraddittoria si sottraggono al riesame
in sede di legittimità (cfr.. tra le molte. Cass. nn. 6222/2014, 8293/2012,
7948/2011).
3. Per tutto quanto esposto, il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile ed il
ricorrente condannato al pagamento delle spese del presente giudizio, che si
liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento
delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 3.100,00, di cui Euro
100,00 per esborsi. oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di
legge.
Così deciso in R la, 22 novembre 2016

alla gravità degli addebiti contestati. laddove la Corte distrettuale con un

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