Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30597 del 30/12/2011
Cassazione civile sez. II, 30/12/2011, (ud. 01/12/2011, dep. 30/12/2011), n.30597
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –
Dott. MATERA Lina – Consigliere –
Dott. PROTO Cesare Antonio – rel. Consigliere –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –
Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
PROMECO IMPIANTI SAS in persona del legale rappresentante pro tempore
D.B., domiciliato ex lege in ROMA, presso la CORTE di
CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato BONGIORNO ANTONIO;
– ricorrente –
contro
COMUNE di FAGGIANO;
– intimato –
avverso la sentenza n. 273/2005 della CORTE D’APPELLO di lecce, (R.G.
278/03);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
01/12/2011 dal Consigliere Dott. CESARE ANTONIO PROTO;
Preliminarmente il Cons. relatore fa presente che non è presente
agli atti la sentenza impugnata e l’istanza ex art. 369 c.p.c.;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale DOTT.
CAPASSO Lucio che ha concluso per l’improcedibilità del ricorso.
Fatto
IN FATTO E IN DIRITTO
Secondo quanto si apprende nel ricorso, la PRO.ME.CO. Impianti s.a.s.
proponeva ricorso per Cassazione avverso la sentenza della corte d’appello di Lecce – sezione distaccata di Taranto e premetteva, in fatto che i giudici del merito avevano respinto la sua domanda di pagamento del prezzo di una fornitura effettuata a favore del Comune di Faggiano ritenendo che il pagamento non fosse dovuto perchè il contratto concluso non era di fornitura, ma di appalto e l’appalto non aveva avuto esecuzione.
Non si costitutiva l’intimato comune di Faggiano.
La ricorrente formulava tre motivi di ricorso, il primo relativo alla violazione dell’art. 184 c.p.c. per omessa ammissione dei mezzi di prova, il secondo relativo all’interpretazione del contratto e il terzo relativo ad erronea applicazione di norme in materia di deposito e di appalto. Tuttavia la ricorrente, non comparsa all’udienza dell’1/12/2011, non ha depositato la copia autentica della sentenza impugnata, come prescritto, sotto comminatoria di improcedibilità del ricorso, dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2.
Ne discende che deve essere pronunciata declaratoria di improcedibilità del ricorso.
In considerazione della mancata costituzione dell’intimato, non v’è condanna al pagamento delle spese a carico della ricorrente soccombente.
P.Q.M.
La Corte dichiara improcedibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 1 dicembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2011