Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30597 del 22/11/2019

Cassazione civile sez. VI, 22/11/2019, (ud. 07/05/2019, dep. 22/11/2019), n.30597

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Maria Margherita – rel. Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18076-2018 proposto da:

J.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VALADIER 53,

presso lo studio dell’avvocato ALLEGRA ROBERTO, rappresentato e

difeso dall’avvocato MARZA’CARMELO;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS), in

persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA

dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dall’avvocato PULLI

CLEMENTINA, VALENTE NICOLA, CAPANNOLO EMANUELA, MASSA MANUELA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2122/2018 del TRIBUNALE di CATANIA, depositata

il 17/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 07/05/2019 dal Consigliere Relatore Dott.sa LEONE

MARGHERITA MARIA.

Fatto

RILEVATO

Ch:

Il Tribunale di Catania con la sentenza n. 2122/18 nel procedimento ex art. 445 bis c.p.c., aveva dichiarato che J.S. era invalido nella misura dell’80% e quindi in possesso dei requisiti sanitari utili all’assegno di invalidità civile con decorrenza dalla domanda amministrativa. Il Tribunale aveva condannato l’Inps alla rifusione delle spese processuali della fase della opposizione ed invece compensato le spese relative alla fase dell’Accertamento tecnico preventivo (ATP).

Avverso tale ultimo capo della decisione, relativo alla compensazione delle spese, l’assistito proponeva ricorso affidato ad un solo motivo.

Veniva depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1) Violazione o falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c. e art. 92 c.p.c., comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Rilevava il ricorrente l’errata statuizione sulla compensazione delle spese relative alla fase dell’accertamento tecnico preventivo (ATP). Il Tribunale aveva rilevato che le spese erano da compensare “attese le diverse conclusioni del ctu di quella fase”.

Occorre precisare che la domanda avanzata originariamente dal ricorrente era di accertamento dei requisiti utili alla pensione e/o all’assegno di invalidità (ovvero alla riconferma di quest’ultimo) e che tale domanda era stata rigettata dal giudice in sede di Accertamento tecnico preventivo.

In sede di opposizione le indagini peritali avevano invece ritenuto sussistenti le condizioni invalidanti sin dalla domanda amministrativa proposta dal ricorrente, sicchè la domanda era stata accolta con totale riforma dell’esito dell’ATP.

La particolare struttura del procedimento dell’ATP prevede che alla prima fase dell’accertamento possa seguire, a seguito della opposizione di una delle parti, la fase della cognizione ordinaria in cui è definitivamente accertata la eventuale sussistenza del requisito sanitario. Si tratta comunque di un unico giudizio a formazione successiva ed eventuale, a completamento del quale deve svolgersi, ai fini delle spese giudiziali la valutazione di soccombenza tra le parti.

Nel caso di specie l’indagine peritale svolta in sede di opposizione ha accertato la presenza del requisito utile all’assegno sin dalla domanda amministrativa e dunque ha evidenziato la piena fondatezza della domanda originariamente proposta. Da ciò deve dedursi che la scelta di compensare le spese del procedimento dell’ATP, in presenza di un totale accoglimento della domanda, sia pur successivamente accertata, risulta essere in contrasto con il principio di non onerare la parte vittoriosa delle spese.

Deve, invero, rilevarsi, in conformità a quanto già chiarito da questa Corte (cfr., in particolare, Cass. 11301/2015) che la decisione adottata integra un normale esito dell’attività valutativa del giudice e che la disposta compensazione potrebbe tradursi in una sostanziale soccombenza di fatto d ha ella parte vittoriosa, con lesione del diritto di agire in giudizio e di difendersi ex art. 24 Cost., se non pure della regola generale dell’art. 91 c.p.c. (così Cass. 11301/2015 cit.), laddove la sostanziale soccombenza dell’istituto deve essere adeguatamente riconosciuta sotto il profilo della suddivisione del carico delle spese (Cass.n. 16982/2017)

A tale esito deve giungersi anche in ragione della recente decisione della Corte Costituzionale che con la sentenza n. 77/2018 ha ribadito che, fermo il principio di non attribuzione delle spese alla parte interamente vittoriosa, le ipotesi di compensazione, in aggiunta a quelle già espressamente considerate dall’art. 92 c.p.c., possono essere valutate dal giudice, ma comunque motivate e delimitate nel perimetro delle gravi e eccezionali ragioni. Di queste ultime, nel caso in esame, il Tribunale nel compensare le spese dell’ATP, non ha dato conto alcuno.

Il ricorso deve quindi essere accolto, cassata la sentenza con riguardo al motivo accolto, con rinvio al Tribunale di Catania, altro giudice, perchè, in conformità ai principi espressi, decida anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza con riguardo al motivo accolto e rinvia al Tribunale di catania, altro Giudice, anche sulle spese del giudizio di legittimità

Così deciso in Roma, il 7 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2019

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