Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30597 del 20/12/2017


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Cassazione civile, sez. II, 20/12/2017, (ud. 25/10/2017, dep.20/12/2017),  n. 30597

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza n. 1779 del 2013, l’adito Tribunale di Milano – pronunciando in via definitiva sull’opposizione formulata dalla s.r.l. Reefline avverso l’ordinanza-ingiunzione n. 1527/2009 adottata in data 21 giugno 2011 dal Ministero della Salute – Ufficio Veterinario (per gli adempimenti CEE – Compartimento Lombardia), con la quale le era stata irrogata la sanzione amministrativa di Euro 20.658,00 in relazione alla violazione del D.Lgs. 6 aprile 2006, n. 193, artt. 1 e 5 con riferimento alla detenzione a fini commerciali di 35 flaconi di medicinale veterinario denominato “(OMISSIS)” (avente scadenza al maggio 2011), recante in etichetta la dicitura “aiuta il processo di rigenerazione delle lesioni cutanee e delle ferite grazie alle proprietà antinfiammatoriè, senza l’indicazione della composizione qualitativa e quantitativa oltre che in difetto della preventiva autorizzazione all’immissione in commercio (ai sensi del citato D.Lgs. n. 193 del 2016, art. 5) – rigettava l’opposizione stessa, confermando l’emessa ingiunzione. A sostegno dell’emanata pronuncia il primo giudice riteneva configurata l’infrazione posta a fondamento dell’impugnata ordinanza-ingiunzione dal momento che il suddetto prodotto presentava i caratteri di un “medicinale veterinario per presentazione” alla stregua delle proprietà riportate sull’etichetta, con la conseguenza che, ai fini della sua commercializzazione, sarebbe stato necessario il preventivo rilascio della prescritta autorizzazione.

Nei confronti della sentenza di primo grado proponeva appello la società opponente deducendo l’erroneità della gravata statuizione in ordine alla ritenuta qualificazione del prodotto nei richiamati termini unitamente all’illegittimità della medesima pronuncia per omessa motivazione circa la congruità della sanzione amministrativa inflittale, oltre che in relazione al riconoscimento delle spese giudiziali liquidate in favore del Ministero della Salute, ancorchè rappresentato nel giudizio di prime cure solo a mezzo di apposito funzionario delegato, il quale, peraltro, non aveva nemmeno prodotto nota spese.

Nella contumacia dell’appellato Ministero, la Corte di appello di Milano, con sentenza n. 2691 del 2014 (resa ai sensi dell’art. 281-sexies c.p.c.), pubblicata il 9 luglio 2014, rigettava integralmente il gravame, confermando la decisione di prime cure sia con riferimento alla correttezza della qualificazione come “medicinale veterinario” del descritto prodotto (ponendo riguardo anche alla giurisprudenza della Corte di giustizia europea, con particolare riferimento alla sentenza 15 novembre 2007 in causa C-319/05) sia in relazione alla legittimità dell’entità della sanzione irrogata.

Avverso la suddetta sentenza di secondo grado (non notificata) ha proposto ricorso per cassazione la s.r.l. Reefline, articolato in tre motivi. L’intimato Ministero della Salute non ha svolto attività difensiva in questa fase.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la ricorrente ha censurato la sentenza impugnata – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, – assumendo la violazione del D.Lgs. 6 aprile 2006, n. 193, artt. 1 e 5.

A conforto della dedotta doglianza la s.r.l. Reefline – dopo aver ripercorso la genesi del citato D.Lgs. n. 196 del 2006 (costituente, invero, attuazione nell’ordinamento italiano della Direttiva 2004/28/CE “recante codice comunitario dei medicinali veterinari”) – ha inteso confutare la riconducibilità del controverso prodotto (ritenuto illegittimamente immesso in commercio) alla qualificazione di “medicinale veterinario”, sostenendo la necessità dell’interrelazione – a tal fine – delle definizioni di “medicinale per presentazione” e di “medicinale per funzione” (risultano citate, in proposito, le sentenze della Corte di Giustizia CE del 10 luglio 2014 nelle cause riunite C358/13 e C-181/14 e del 15 novembre 2007 nella causa C-319/05, quest’ultima anche allo scopo della descrizione del primo tipo di medicinale).

In ogni caso, la ricorrente ha prospettato che il prodotto in questione non avrebbe potuto ritenersi propriamente un medicinale siccome privo dell’attitudine ad incidere sulle funzioni fisiologiche (dei pesci, nel caso di specie) e dell’idoneità a svolgere un’azione immunologica o metabolica. Pertanto, secondo l’anzidetta società, si sarebbero dovute ritenere sprovviste di significatività le proprietà rigenerative ed antinfiammatorie risultanti dall’etichetta del prodotto (rivolto esclusivamente agli appassionati di acquariologia), peraltro comuni anche ad altri prodotti non costituenti sicuramente medicinali.

1.1. Il motivo è infondato e deve, pertanto, essere rigettato.

Ad avviso del collegio, infatti, deve ritenersi corretta la qualificazione di medicinale per presentazione operata dalla Corte di appello di Milano nella sentenza impugnata, alla stregua della giurisprudenza comunitaria richiamata e dell’alternatività tra rilevanza autonoma del medicinale veterinario “per presentazione” e quella del medicinale veterinario “per funzione”, per come desumibile dalle definizioni riportate nel menzionato D.Lgs. n. 193 del 2006, art. 1 ed emergente dalla Direttiva 2001/82/CE nella versione modificata e “ratione temporis” applicabile nella fattispecie – dalla successiva Direttiva 21/3/2004, n. 204/28/CE (cfr. punto 2 dell’art. 1), recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari, di cui lo stesso decreto legislativo appena citato costituisce specifica attuazione nell’ordinamento nazionale.

Invero, in base al richiamato D.Lgs. n. 196 del 2006, art. 1 si definisce medicinale veterinario: “ogni sostanza o associazione di sostanze presentata come avente proprietà curative o profilattiche delle malattie animali” (art. 1, punto 1), lett. a) nonchè “ogni sostanza o associazione di sostanze che possa essere utilizzata sull’animale o somministrata agli animali allo scopo di ripristinare, correggere o modificare funzioni fisiologiche, esercitando un’azione farmacologica, immunologica o metabolica, ovvero di stabilire una diagnosi medica” (art. 1, punto 1, lett. b).

Nella prima categoria – a cui appartengono i cc.dd. “medicinali per presentazione” – rientrano quei prodotti per l’appunto presentati come dotati di proprietà curative o profilattiche ai sensi delle predette direttive comunitarie, quando essi sono descritti o raccomandati come tali, anche attraverso apposite etichettature, foglietti illustrativi o presentazioni orali, oppure ogniqualvolta appaia, anche implicitamente, ma con univocità, agli occhi di un consumatore mediamente accorto ed informato che il prodotto, alla stregua della sua “presentazione”, dovrebbe avere le proprietà pubblicizzate od esteriormente propagandate.

Nella seconda categoria – in cui si inseriscono i cc.dd. “medicinali per funzione” – si includono quei prodotti le cui proprietà farmacologiche sono state accertate scientificamente e che sono realmente destinati a consentire di formulare una diagnosi medica o a ripristinare, correggere o modificare funzioni fisiologiche.

Orbene, dalla stessa prospettazione della catalogazione dei suddetti medicinali, non può dubitarsi che il legislatore nazionale – proprio per attuare pienamente la direttiva comunitaria presupposta – abbia inteso conferire un rilievo autonomo a ciascun gruppo di medicinali veterinari e ciò lo si evince, anche in funzione ermeneutica, dallo stesso contenuto del punto 2) dell’art. 1 della ricordata Direttiva n. 2001/82/CE (come modificata dalla successiva Direttiva n. 2004/28/CE), laddove – con riferimento alla duplice qualificazione di “medicinale veterinario” nei precisati termini – risulta inserita la congiunzione disgiuntiva “oppure”, proprio a sottolineare la netta distinzione tra i due tipi di sostanza e l’attribuzione a ciascuna di esse di una rilevanza autonoma sul piano giuridico-sanzionatorio.

Del resto la sussistenza della violazione discende dalla prescrizione – contenuta nel D.Lgs. n. 193 del 2006, art. 1 – per cui nessun medicinale veterinario (e tale deve intendersi ogni medicinale riconducibile alle definizioni qualificatorie di cui al precedente art. 1) può essere immesso in commercio senza aver ottenuto l’AIC dal Ministero della Salute, a norma dello stesso D.Lgs. 6 aprile 2006, n. 193 oppure dalla Comunità europea, ai sensi del Regolamento CE 726/2004.

Oltretutto, dalla costante giurisprudenza della Corte di Giustizia scaturisce l’affermazione del principio secondo cui un prodotto costituisce un medicinale veterinario se rientra nell’una o nell’altra delle due predette definizioni (v., in tal senso, già sentenze HLH Warenvertrieb e Orthica, C-211/03, C-299/03 e da C-316/03 a C-318/03, nonchè la sentenza 15 novembre 2007 nella causa C319/05, richiamata anche nella decisione della Corte di appello di Milano).

D’altronde è facilmente intuibile come il divieto (autonomamente rilevante) di commercializzazione dei cc.dd. “farmaci per presentazione” (senza preventivo rilascio di apposita autorizzazione da parte della competente P.A.) sia preposto a tutelare i consumatori dai prodotti che non abbiano l’efficacia che essi potrebbero legittimamente attendersi dalle proprietà risultanti dalle etichette o mediante altre modalità informative.

E, con riferimento al caso di specie ed indipendentemente dalla circostanza che il prodotto oggetto dell’accertamento fosse indirizzato alla cerchia dei soggetti interessati all’acquariologia, è indubbio che la descrizione sull’etichetta dei flaconi sequestrati alla società ricorrente integrasse il requisito della “presentazione” (e, perciò, dell’esteriorizzazione della sussistenza di proprietà curative e profilattiche di patologie animali), posto che le proprietà antinfiammatorie riportate sull’etichetta stessa – per come accertato adeguatamente in punto di fatto dal giudice di appello (che ha valorizzato i riscontri emergenti dal verbale di sequestro dei NAS di Milano e le medesime risultanze oggettive evincibili dalle etichette apposte sui flaconi, pure ritualmente acquisite in giudizio) – erano riportate come idonee a curare le lesioni cutanee o le ferite dei pesci ornamentali attraverso l’ausilio del processo di rigenerazione e, quindi, a produrre un effetto propriamente terapeutico.

Alla stregua delle suesposte complessive argomentazioni il primo motivo denunciato dalla ricorrente non merita accoglimento.

2. Con il secondo motivo la società ricorrente ha prospettato – sempre con riguardo all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, – la violazione della L. n. 689 del 1981, art. 11sostenendo che la Corte di appello di Milano aveva omesso ogni adeguata motivazione, ai fini della quantificazione della sanzione, dei concreti e specifici elementi oggettivi e soggettivi connotanti l’infrazione ad essa ascritta.

2.1. Anche questa censura non è meritevole di accoglimento poichè la determinazione della misura della sanzione è stata ritenuta dalla Corte territoriale correttamente congrua ed adeguatamente motivata rispetto ai limiti edittali previsti (essendo stata irrogata una sanzione corrispondente a circa il doppio del minimo). Infatti, il giudice di appello ha idoneamente ravvisato la “coerente contezza” dell’entità della sanzione irrogata nei confronti della società ricorrente come rilevata dal primo giudice, essendo stata valorizzata la giusta correlazione tra l’oggettiva rilevanza della condotta punita e il prevedibile profitto che dalla consumazione della stessa la s.r.l. Reefline avrebbe potuto conseguire, in tal modo procedendo una globale valutazione degli elementi soggettivi ed oggettivi caratterizzanti la condotta medesima configurante l’illecito amministrativo ascritto alla indicata società e, quindi, conformandosi ai parametri stabiliti in via generale dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 11 (cfr. Cass. 10 dicembre 2003, n. 18811, e Cass. 29 novembre 2010, n. 24127).

3. Con la terza ed ultima doglianza la ricorrente ha censurato – con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, – la sentenza di appello in relazione alla violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sul motivo di impugnazione ritualmente dedotto con cui era stata denunciata la violazione dell’art. 91 c.p.c. da parte del giudice di primo grado, il quale aveva liquidato, oltre alla spese vive, anche le competenze professionali in favore dell’opposta P.A., malgrado la stessa fosse stata rappresentata solo da un funzionario e non a mezzo di un difensore tecnico.

3.1. Rileva il collegio che questo motivo è fondato.

In effetti, dall’esame dell’atto di appello (ammissibile anche nella presente fase di legittimità trattandosi di vizio processuale), emerge che effettivamente la società ricorrente aveva formulato un terzo motivo in ordine alla regolazione delle spese processuali e all’erroneità della liquidazione dei compensi in favore dell’opposto Ministero all’esito del giudizio di primo grado (che, poi, non aveva svolto attività difensiva in quello di appello), siccome lo stesso non si era propriamente costituito a mezzo difensore ma era stato rappresentato solo da un funzionario appositamente delegato, il quale non aveva nemmeno depositato la necessaria nota spese per la liquidazione dei soli esborsi che gli sarebbero spettati.

Orbene, la Corte di appello ha omesso qualsiasi pronuncia in ordine a questa censura, ragion per cui sussiste la violazione processuale dedotta con la terza doglianza nel ricorso. Ne consegue la cassazione in parte qua della sentenza impugnata.

Tuttavia, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, dovendosi escludere soltanto la liquidazione delle spese e competenze riconosciute dal giudice di primo grado, la causa può essere decisa in tali termini nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, essendo ormai pacifico che nel giudizio di legittimità, alla luce dei principi di economia processuale e della ragionevole durata del processo di cui all’art. 111 Cost., nonchè di una lettura costituzionalmente orientata dell’attuale art. 384 c.p.c. citato, una volta verificata l’omessa pronuncia su un motivo di appello, la Corte di cassazione può evitare la cassazione con rinvio della sentenza impugnata e decidere la causa nel merito sempre che si tratti di questione di diritto che non richiede ulteriori accertamenti di fatto (v., ex multis, Cass. 28 ottobre 2015, n. 21968, e Cass. 28 giugno 2017, n. 16171).

La fondatezza della censura discende dalla piana applicazione del principio reiterato nella giurisprudenza di questa Corte (cfr., ad es., Cass. 27 agosto 2007, n. 18066, e Cass. 24 maggio 2011, n. 11389) secondo cui l’autorità amministrativa che ha emesso il provvedimento sanzionatorio, quando sta in giudizio personalmente o avvalendosi di un funzionario appositamente delegato (come era consentito dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 23, comma 4, “ratione temporis” applicabile nel caso di specie), non può ottenere la condanna dell’opponente, che sia soccombente, al pagamento dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, difettando le relative qualità nel funzionario amministrativo che sta in giudizio, per cui sono, in tal caso, liquidabili in favore dell’ente le spese, diverse da quelle generali, che abbia concretamente affrontato in quel giudizio e purchè risultino da apposita nota. Ne consegue che, con riferimento alla controversia in questione, il giudice di primo grado non solo ebbe a riconoscere illegittimamente i compensi professionali in favore dell’opposto Ministero malgrado esso fosse stato rappresentato solo da un funzionario delegato (e non costituito, quindi, propriamente a mezzo difensore), ma – altrettanto illegittimamente – liquidò in favore di quest’ultimo anche una somma a titolo di esborsi, pur nell’accertata mancata presentazione di una nota specifica (di cui viene dato conto nella stessa motivazione della sentenza del Tribunale di Milano).

Da ciò deriva l’accoglimento del terzo motivo di appello formulato dalla società ricorrente, con eliminazione del capo sulla condanna alle spese a carico della s.r.l. Reefline contenuto nella sentenza di primo grado.

4. In definitiva, vanno rigettati i primi due motivi ed accolto il terzo, con conseguente relativa decisione nel merito nei sensi di cui in dispositivo, ferma rimanendo nel resto la decisione di appello.

5. In ragione dell’accoglimento solo parziale del ricorso e della novità assoluta della questione trattata con riferimento al primo motivo, sussistono idonee ragioni giustificative dell’integrale compensazione delle spese dell’intero giudizio.

PQM

La Corte rigetta i primi due motivi di ricorso ed accoglie il terzo. Cassa in relazione al motivo accolto la sentenza impugnata e, decidendo nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, accoglie il terzo motivo di appello formulato dalla s.r.l. Reefline avverso la sentenza di primo grado del Tribunale di Milano relativo alla pronuncia in essa contenuta sulla condanna alle spese di giudizio a carico della s.r.l. Reefline, che, per l’effetto, viene eliminata. Compensa interamente tra le parti le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Seconda civile, il 25 ottobre 2017.

Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2017

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