Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30596 del 30/12/2011

Cassazione civile sez. II, 30/12/2011, (ud. 01/12/2011, dep. 30/12/2011), n.30596

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –

Dott. MATERA Lina – rel. Consigliere –

Dott. PROTO Cesare Antonio – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

L.M.G. (OMISSIS), domiciliato ex lege in ROMA,

PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato FOGLIANO PIER GIUSEPPE;

– ricorrente –

contro

SEGHERIA TAPPARI DI FABRIZIO TAPPARI & C SAS in persona del

legale

rappresentante pro tempore;

– intimato –

avverso la sentenza n. 234/2005 del TRIBUNALE di VERCELLI, depositata

il 01/04/2005;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

01/12/2011 dal Consigliere Dott. LINA MATERA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale DOTT.

CAPASSO Lucio che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato l’11-1-2003 la Segheria Tappari s.a.s. di Fabrizio Tappari e C. conveniva dinanzi al Giudice di Pace di Santhià L.M.G., per sentirlo condannare al pagamento della somma di Euro 564,53, oltre interessi e risarcimento danni, a saldo del corrispettivo dovutole per una fornitura di materiali in legno per l’edilizia.

Nel costituirsi, il convenuto eccepiva in limine il difetto di idonea procura ad litem rilasciata dall’attrice al suo difensore, nonchè, in subordine, il difetto di interesse e legittimazione ad agire del T.. In via ulteriormente gradata, il L.M. chiedeva che venisse dichiarata la risoluzione del contratto per inidoneità del legname fornito a sostenere il tetto della sua casa, ovvero che si procedesse ad una riduzione del prezzo, tenendo conto dei difetti e di vizi del materiale consegnato.

Con sentenza del 12-6-2003 il giudice adito, pronunciando secondo equità, condannava il convenuto a pagare all’attrice la residua somma di Euro 400,00, a saldo di quanto dovuto per la fornitura in questione; rigettava, invece, la domanda riconvenzionale del convenuto, condannando quest’ultimo al pagamento delle spese di giudizio.

Avverso la predetta decisione proponeva appello il L.M., in relazione al solo capo inerente la condanna alle spese.

Con sentenza depositata il 1-4-2004 il Tribunale di Vercelli rigettava il gravame, condannando l’appellante al pagamento delle spese del grado.

Per la cassazione di tale sentenza ricorre il L.M., sulla base di due motivi.

La Segheria Tappari non ha svolto alcuna attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1) Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 1460 c.c. e dell’art. 91 c.p.c. Nel sostenere di aver lecitamente sospeso il pagamento, ai sensi dell’art. 1460 c.c., una volta accertati i vizi del legno fornitagli, deduce che il Tribunale ha errato nel ritenere che il convenuto fosse inadempiente per non aver saldato il prezzo della merce, nonostante i difetti e i vizi della merce vendutagli, e nel condannare il medesimo al pagamento delle spese della controparte, nonostante l’accoglimento della sua domanda di riduzione del prezzo della merce vendutagli e il rigetto della domanda attrice di pagamento intergale dei corrispettivo.

2) Con il secondo motivo il ricorrente denuncia l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine alla pronuncia di condanna alle spese, non avendo il Tribunale considerato che la riduzione del prezzo dovuto dal L.M. alla Segheria Tappari è la conseguenza della domanda proposta dal convenuto.

3) I due motivi, che per ragioni di connessione possono essere trattati congiuntamente, sono infondati.

Deve in primo luogo rilevarsi che la censura di violazione dell’art. 1460 c.c. è inammissibile, prospettando una questione nuova, non dedotta con i motivi di appello, con i quali, come si legge nella sentenza impugnata, il L.M. si è limitato ad impugnare il capo della sentenza di primo grado concernente la sua condanna alle spese.

Quanto alle ulteriori doglianze mosse dal ricorrente, si osserva che, in tema di regolamento delle spese processuali, il sindacato della Corte di Cassazione è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa (tra le tante v. Cass. 31-3-2006 n. 17457; Cass. 16-3-2006 n. 5828; Cass. 2-8-2002 n. 11537; Cass. 14-11- 2002 n. 16012; Cass. 1-10-2002 n. 14095; Cass. 11-11-1996 n. 9840).

Nel caso di specie, dalla lettura della sentenza impugnata si evince che con la pronuncia di primo grado, confermata in appello, il Giudice di Pace ha accolto, sia pure per un importo inferiore a quello richiesto, la domanda attrice ed ha, invece, disatteso le eccezioni preliminari e di merito, le istanze istruttorie e la domanda riconvenzionale del convenuto.

Il giudice di merito, pertanto, nel porre a carico del convenuto le spese di lite, non è affatto incorso nella violazione del principio della soccombenza, in quanto, in ragione dell’accoglimento, sia pure parziale, della domanda attrice, e del rigetto di tutte le istanze, eccezioni e domande riconvenzionali del convenuto, il L.M. non può di certo essere considerato parte vittoriosa.

Nè sussiste il dedotto vizio di motivazione, in quanto le statuizioni di merito adottate dal giudice di primo grado, non impugnate dall’odierno ricorrente, giustificano, sul piano logico, il giudizio espresso dal Tribunale circa la sostanziale soccombenza di quest’ultimo.

Per le ragioni esposte il ricorso deve essere rigettato.

Poichè la resistente non ha svolto alcuna attività difensiva, non vi è pronuncia sulle spese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 1 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2011

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