Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30596 del 22/11/2019

Cassazione civile sez. VI, 22/11/2019, (ud. 07/05/2019, dep. 22/11/2019), n.30596

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Maria Margherita – rel. Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14349-2018 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS), in

persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA

dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dall’avvocato PULLI

CLEMENTINA, VALENTE NICOLA, CAPANNOLO EMANUELA, MASSA MANUELA;

– ricorrente –

contro

D.P.F., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA POLINESIA

11, presso il Sig. L.S., rappresentata e difesa

dall’avvocato D’ANIELLO ALESSIO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2976/2017 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata

il 08/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 07/05/2019 dal Consigliere Relatore Dott.sa LEONE

MARGHERITA MARIA.

Fatto

RILEVATO

Che:

Il Tribunale di Napoli nord con la sentenza n. 2976/2017, in sede di procedimento ex art. 445-bis c.p.c., aveva dichiarato che D.P.F. era soggetto meritevole dell’assegno di invalidità con decorrenza dal 29.4.2014 ed aveva condannato l’Inps al pagamento in suo favore si tale prettazione.

Avverso detta decisione l’Inps proponeva ricorso affidato a due motivi cui resisteva la D.P. con controricorso.

Veniva depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1) Con il primo motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4. Rileva l’Inps che pur avendo formulato specifica eccezione di carenza del requisito reddituale per gli anni oggetto della controversia, il Tribunale nulla aveva deliberato a tal riguardo così violando il disposto dell’art. 112 c.p.c..

2) Con il secondo motivo è denunciata la violazione dell’art. 2697 c.c. e della L. n. 118 del 1971, art. 13, anche nel testo sostituito dalla L. n. 247 del 2007, art. l, comma 35, (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per aver, il tribunale, erroneamente riconosciuto il diritto alla prestazione.

Entrambi i motivi possono essere trattati congiuntamente poichè attengono all’ambito di operatività del procedimento di cui all’art. 445-bis c.p.c. ed alla finalità dello stesso. Questa Corte ha di recente chiarito che “Nelle controversie in materia di invalidità’ civile, cecità’ civile, sordità’ civile, handicap e disabilità’, nonchè di pensione di inabilità’ e di assegno di invalidità ai sensi della L. n. 222 del 1984, la pronuncia emessa in esito al giudizio di cui all’art. 445-bis c.p.c., u.c., è per legge destinata a riguardare solo un elemento della fattispecie costitutiva (il c.d. requisito sanitario), sicchè quanto in essa deciso non può contenere un’efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, che è destinata a sopravvenire solo in esito ad accertamenti relativi agli ulteriori requisiti socio-economici. (Cass.n. 27010/2018).

L’orientamento richiamato delinea i limiti del procedimento in questione ed i poteri del giudice, diretti all’accertamento del solo requisito sanitario. La scelta del legislatore ha infatti finalizzato il nuovo procedimento all’accertamento della sussistenza o meno delle condizioni medico-legali, lasciando all’Inps la gestione della successiva fase di concreto accertamento degli ulteriori requisiti socio economici strettamente connessi alla prestazione richiesta.

Il ricorso merita dunque accoglimento nel suo secondo motivo relativo alla erronea declaratoria del diritto alla specifica prestazione, dovendosi quindi ritenere assorbita la prima censura inerente la mancata valutazione della eccezione inerente l’assenza del requisito reddituale, non essendo, quest’ultima onere del giudice.

Chiarito il limite dell’accertamento reso dal giudice nel procedimento in questione, deve darsi atto che comunque la finalità di quest’ultimo era stata realizzata e conseguito positivamente l’oggetto della domanda originaria allorchè l’indagine peritale aveva accertato la sussistenza del requisito sanitario utile alla prestazione indicata dalla parte ricorrente. In ragione di ciò deve quindi accogliersi il ricorso di legittimità e cassare la sentenza nella parte in cui ha dichiarato la ricorrente meritevole della prestazione con condanna dell’Inps al pagamento della stessa, restando fermo il requisito sanitario accertato.

Attese le precedenti oscillazioni giurisprudenziali di merito e la recente pronuncia di legittimità, le spese del giudizio di legittimità devono essere compensate.

Non sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal del D.P.R. n. 30 maggio, art. 13, comma 1-quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013) trovando tale disposizione applicazione ai procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, quale quello in esame (Cass. n. 22035 del 17/10/2014; Cass. n. 10306 del 13 maggio 2014 e numerose successive conformi).

PQM

La Corte(decidendo sul ricorso, cassa la sentenza nella parte in cui ha dichiarato la D.P. meritevole della prestazione ed ha condannato l’Inps al pagamento dei ratei della prestazione. Resta fermo l’accertamento del requisito sanitario. Compensa le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 7 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2019

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