Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30596 del 20/12/2017
Civile Ord. Sez. 2 Num. 30596 Anno 2017
Presidente: MATERA LINA
Relatore: GRASSO GIUSEPPE
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 29255-2014 proposto da:
MATTEI MAURO, MATTEI SIMONE, elettivamente domiciliati
in ROMA, VIA DEL FORTE TIRBURTINO 160, presso lo
studio dell’avvocato ANNUNZIATO SAMMARCO,
rappresentati
e
difesi
dall’avvocato
CRISTIANO
PODRINI;
– ricorrente contro
LOCRI S.a.S. di PALTRINIERI MILVIA, in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 268/A, presso
lo studio dell’avvocato GIANLUCA CAPOROSSI,
rappresentata e difesa dagli avvocati MAURIZIO DELLA
COSTANZA, GABRIELE GUSELLA;
Data pubblicazione: 20/12/2017
VITTORIO,
VENTURINI
VENTURINI
VENTURELLA,
elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI
268/A,
presso
CAPOROSSI,
lo
dell’avvocato
studio
rappresentati
e
difesi
GIANLUCA
dall’avvocato
CARDENA’ CLAUDIA;
nonchè contro
FRATERNALI AGOSTINA, RAGANINI MARINO;
– intimati –
avverso la sentenza n. 574/2014 della CORTE D’APPELLO
di ANCONA, depositata il t2/q/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 11/10/2017 dal Consigliere GIUSEPPE
GRASSO.
– controricorrenti –
Visto il ricorso proposto da Mauro e Simone Mattei nei confronti
della s.a.s. Locri di Paltrinieri Silvia & C., di Venturella Venturini,
Vittorio Venturini, Agostina Fraternali e Marino Raganini, avverso la
sentenza emessa dalla Corte d’appello di Ancona, pubblicata il
23/1/2014;
considerato che, per quel è utile evocare in questa sede in
processuali di particolare rilievo attinenti all’integrità del
contraddittorio;
considerato che, siccome di recente affermato da questa stessa
Sezione (ord. n. 12949/2017) «la rimessione della causa alla
pubblica udienza da parte della Sezione semplice in esito alla
trattazione del ricorso in adunanza camerale, sebbene non
espressamente prevista dall’art. 380-bis.1. cod. proc. civ. (introdotto
dall’art. 1-bis comma 1 lett. f) del detto d.l. 31 agosto 2016 n. 168,
come modificato dalla richiamata legge di conversione), deve tuttavia
ritenersi ammessa (in tal senso già Cass., Sez. 2, n. 5534 del
06/03/2017), sia perché la valutazione operata prima facie dal
Presidente della Sezione semplice, allorquando fissa l’adunanza
camerale ai sensi dell’art. 377 primo comma cod. proc. civ. sul
presupposto che la questione di diritto sottoposta non rivesta
particolare rilevanza, non può ritenersi vincolante per la Corte nella
sua collegialità, la quale ben può pervenire a diversa conclusione sulla
base dell’approfondito esame del ricorso, sia perché tale potere è
espressamente riconosciuto dall’art. 380-bis terzo comma cod. proc.
civ. (nel testo introdotto dal detto decreto legge) alla speciale sezione
di cui all’art. 376 cod. proc. civ. e ben può essere riconosciuto in via
analogica alla sezione semplice, sussistendo, nei casi in cui la
questione di diritto sottoposta assuma “particolare rilevanza”, la
eadem ratio>>;
P.Q.M.
s
relazione al prosieguo, il ricorso importa il vaglio di questioni
dispone la trattazione del ricorso in pubblica udienza e rinvia la
causa a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma il giorno 11/10/ 2017.
Il Presidente
(Una Matera)
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nario Giudiziario
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DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Roma,
20 DICI 2017
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