Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30595 del 22/11/2019

Cassazione civile sez. VI, 22/11/2019, (ud. 07/05/2019, dep. 22/11/2019), n.30595

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Maria Margherita – rel. Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13683-2018 proposto da:

S.A., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato

RUSSO GIOVANNI;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS), in

persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA

dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dall’avvocato PULLI

CLEMENTINA, VALENTE NICOLA, CAPANNOLO EMANUELA, MASSA MANUELA;

– resistente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di FOGGIA, depositato il 01/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 07/05/2019 dal Consigliere Relatore Dott. LEONE

MARGHERITA MARIA.

Fatto

RILEVATO

Che:

Il Tribunale di Foggia, in sede di procedimento ex art. 445-bis c.p.c., pronunciava decreto di omologa (RG 6341/16) di requisito sanitario negativo per la indennità di accompagnamento richiesta da S.A. e condannava la medesima, in ragione del disposto dell’art. 96 c.p.c., al pagamento delle spese processuali in favore dell’Inps, liquidate in Euro 1.000,00. Il Tribunale, ai fini della condanna alle spese, aveva ritenuto la colpa grave della ricorrente in quanto totalmente insussistente l’invocato requisito sanitario, come peraltro già accertato in sede di commissione medica.

Avverso tale capo della decisione la Stelluto proponeva ricorso affidato ad un solo motivo.

Veniva depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1) Con unico motivo la ricorrente denunciava la violazione e falsa applicazione dell’art. 152 disp. attuaz. c.p.c. e degli artt. 91 e 96 c.p.c., per aver il tribunale erroneamente ritenuto applicabile alla fattispecie l’art. 96 c.p.c.. Rilevava che il tribunale, pur in assenza di richiesta della controparte (come invece stabilito dall’art. 96), aveva valutato la sussistenza di una ipotesi di colpa grave pur in presenza della dichiarazione, resa dalla ricorrente, di trovarsi nelle condizioni reddituali escludenti la predetta condanna (ex art. 152 richiamato).

Il motivo risulta fondato alla luce di quanto già chiarito da questa Corte (Cass.n. 24526/2015):”L’art. 152 disp. att. c.p.c. nel testo che risulta per effetto delle modifiche introdotte dal D.L. n. 269 del 2003, conv. nella L. 326 del 2003, prevede le condizioni per l’esonero dal pagamento delle spese, competenze ed onorari di giudizio nei giudizi promossi per ottenere prestazioni previdenziali o assistenziali, condizioni che nel caso sussistevano.

La norma richiamata fa salva la possibilità di applicare comunque, nella ricorrenza delle relative condizioni, l’art. 96 c.p.c., comma 1, che disciplina la lite temeraria. Tale previsione è considerata una fattispecie risarcitoria con funzione compensativa del danno cagionato dal c.d. illecito processuale, derivante dalla proposizione di una lite temeraria. Presuppone la soccombenza nel grado di giudizio in cui è disposta e si configura come una species riconducibile al genus della responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 cc. (così Cass. n. 9080 del 15/04/2013).

Condizione per il riconoscimento dei danni ai sensi dell’art. 96, comma 1 – a differenza di quanto previsto per la condanna disciplinata dal comma 3, introdotto dalla L. n. 49 del 2009, art. 45, comma 12 – è l’istanza della parte, che deve altresì assolvere all’onere di allegare (almeno) gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, pur equitativa, del danno lamentato (Cass. Sez. U, Ord. n. 7583 del 20/04/2004, Sez.U, Ord., n. 1140 del 19/01/2007).

Diversa natura e funzione assolve invece la pronuncia regolata dagli artt. 91 e 92 c.p.c., cui la condanna ex art. 96 c.p.c. può accedere, che ha la funzione regolativa del carico delle spese processuali; questa ha riguardo all’esito complessivo della lite e prescinde dall’istanza di parte. Seppure nell’ambito di tale regolamentazione può rilevare la violazione del dovere di comportarsi in giudizio con lealtà e probità, poichè l’art. 92 c.p.c., prevede che per la violazione dell’art. 88 c.p.c., il giudice possa procedere all’imposizione del carico delle spese anche non ripetibili causate alla controparte, indipendentemente dalla soccombenza, la distinzione tra gli artt. 88-92 c.p.c. e l’art. 96 c.p.c., comma 1, rimane chiara, giacchè nel primo caso è resa sanzionabile d’ufficio la scorrettezza processuale con ricadute sulla regolamentazione delle spese, mentre nel secondo si consente la risarcibilità di un danno in esito alle richieste e deduzioni della parte. Solo la seconda pronuncia è consentita, qualora ne ricorrano i presupposti, nella sussistenza delle condizioni previste per l’esonero dalle spese dall’art. 152 disp. att. c.p.c..

Il Tribunale, laddove ha ritenuto di poter procedere alla condanna alle spese della ricorrente richiamando l’art. 96 c.p.c., comma 1 e prescindendo dall’istanza di parte, che non l’aveva formulata, avendo solo fatto richiamo all’art. 152 dis. attuaz. c.p.c., non ha fatto quindi corretta applicazione della normativa richiamata ed ha confuso i presupposti e la funzione di tale norma con quelli degli arti. 91 e 92 c.p.c..

Il motivo deve essere accolto e cassata la sentenza. Non sussistendo la necessità di ulteriori accertamenti istruttori, decidendo nel merito, la Corte, in ragione degli esposti principi, dichiara non dovute le spese poste a carico della Stelluto.

Le spese del giudizio di legittimità seguono il principio della soccombenza e vanno poste a carico dell’Inps e liquidate come da dispositivo.

Non sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. n. 30 maggio, art. 13, comma 1-quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013) trovando tale disposizione applicazione ai procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, quale quello in esame (Cass. n. 22035 del 17/10/2014; Cass. n. 10306 del 13 maggio 2014 e numerose successive conformi).

PQM

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza e, decidendo nel merito, dichiara non dovute le spese del giudizio di merito poste a carico della S..

Condanna l’Inps al pagamento delle spese processuali del giudizio di legittimità liquidate in Euro 1.500,00 per compensi ed E. 200,00 per spese oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 7 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2019

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