Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30595 del 20/12/2017


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Civile Ord. Sez. 2 Num. 30595 Anno 2017
Presidente: BIANCHINI BRUNO
Relatore: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI

ORDINANZA

sul ricorso 231-2014 proposto da:
CICCARESE VITO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA L
MANTEGAZZA 24, presso lo studio MARCO GARDIN,
rappresentato e difeso dall’avvocato GABRIELE RAMPINO;
– ricorrente –

u

-..cnonchè contro

O

,

,

GUACCI ORONZO, elettivamente domiciliato in ROMA, P.ZZA
CAVOUR presso la CORTE di CASSAZIONE rappresentato e
2017

difeso dall’avvocato PAOLO DE BLASI;
– resistente con procura –

2368

Pk

p’7:

Q1
avverso la sentenza n. 2572/2013 del TRIBUNALE di LECCE,
depositata il 25/09/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 04/10/2017 dal Consigliere Dott. LUIGI

Data pubblicazione: 20/12/2017

GIOVANNI LOMBARDO.

.2

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – SEZIONE SECONDA CIVILE
proc. n. 231/2014 R.G.

Rilevato che:
– la vicenda oggetto del giudizio trae origine dal contratto col
quale Guacci Oronzo conferì a Ciccarese Vito l’incarico di consulenza e

“Dolce Vita”), pattuendo che il compenso per tale attività sarebbe
stato pari al 5% del prezzo pattuito per l’alienazione e che tale
compenso sarebbe stato corrisposto anche nel caso in cui il Guacci
avesse venduto autonomamente l’azienda a terzi durante la vigenza
del mandato;

a conclusione dei giudizi di merito, il Tribunale di Lecce

confermò la sentenza del Giudice di pace che ebbe a rigettare la
domanda con la quale il Occarese aveva chiesto la condanna del
Guacci a corrispondergli il compenso pattuito per avere venduto a
terzi la sua azienda durante la vigenza dell’esclusiva;

avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per

cassazione Ciccarese Vito, sulla base di tre motivi;
– Guacci Oronzo, ammesso al patrocinio a spese dello Stato, ha
presentato atto di costituzione, senza presentare controricorso;
– entrambe le parti hanno depositato memoria;
Considerato che:
– il primo motivo (proposto ai sensi dell’art. 360 nn. 3 e 5 cod.
proc. civ., per non avere i giudici di merito considerato che l’attività
professionale svolta dal Cicca rese si era estrinsecata nell’acquisizione
ed esame della documentazione amministrativa e contabile
dell’azienda e nella gestione delle trattative con una serie di potenziali
acquirenti) è inammissibile, in quanto trattasi di questione “nuova”,
non proposta nel giudizio di appello (non essendo la questione

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assistenza, in esclusiva, nella vendita della propria azienda (il bar

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – SEZIONE SECONDA CIVILE
proc. n. 231/2014 R.G.

trattata in alcun modo nella sentenza impugnata né indicata nelle
conclusioni ivi epigrafate), non avendo peraltro parte ricorrente
assolto l’onere di indicare in quale scritto difensivo o atto abbia

(Cass., Sez. 2, n. 8206 del 22/04/2016);
– il terzo motivo (proposto ai sensi dell’art. 360 nn. 3 e 5 cod.
proc. civ., per avere il giudice di appello ritenuto la vessatorietà della
clausola contrattuale che impegnava il Guacci al pagamento del
corrispettivo anche nell’ipotesi che l’azienda fosse stata venduta a
terzi senza l’interposizione del Ciccarese) è inammissibile, sia perché
non coglie la ratio decidendi (la sentenza ha ritenuto vessatoria la
clausola di esclusiva, non la clausola relativa al pagamento del
compenso), sia perché la valutazione circa la vessatorietà di una
clausola contrattuale, in riferimento all’art. 33 del c.d. codice del
consumo, non è sindacabile in cassazione, quando – come nella
specie – la motivazione non è manifestamente illogica (cfr. Cass.,
Sez. 2, n. 166 del 10/01/1996);
– il secondo motivo rimane assorbito nel rigetto del terzo;
– la memoria depositata dal difensore del ricorrente non offre
argomenti nuovi rispetto ai motivi di ricorso, essendo meramente
reiterativa degli stessi;
– il ricorso va, pertanto, rigettato, con conseguente condanna
della parte ricorrente, risultata soccombente, al pagamento delle
spese processuali, liquidate come in dispositivo;
– essendo stato il Guacci ammesso al patrocinio a spese dello
Stato, la condanna al pagamento dello spese processuali va disposta
in favore dello Stato ai sensi dell’art. 133 d.P.R. n. 115 del 2002;

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eventualmente dedotto la questione dinanzi al giudice di merito

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – SEZIONE SECONDA CIVILE
proc. n. 231/2014 R.G.

– non può trovare accoglimento, invece, l’istanza di liquidazione
dei compensi, presentata dal difensore della parte ammessa al
patrocinio gratuito, giacché, secondo la disciplina di cui al d.P.R. 30

difensore per il ministero prestato nel giudizio di cassazione spetta, ai
sensi dell’art. 83 del suddetto decreto (come modificato dall’art. 3
della legge 24 febbraio 2005 n. 25), al giudice che ha pronunciato la
sentenza passata in giudicato a seguito dell’esito del giudizio
di cassazione (Cass., Sez. 1, n. 16986 del 25/07/2006; Sez. 3, n.
11028 del 13/05/2009);
– ricorrono i presupposti di cui all’art. 13 comma 1 quater D.P.R.

n. 115/2002 (applicabile ratione temporis, essendo stato il ricorso
proposto dopo il 30 gennaio 2013) per il raddoppio del versamento
del contributo unificato;
P. Q. M.
rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in
favore dello Stato, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in
Euro 1.000,00 (mille) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella
misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori
di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002,

dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte
del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda
Sezione Civile, addì 4 ottobre 2017.
Il Presidente
/

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