Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30594 del 30/12/2011

Cassazione civile sez. II, 30/12/2011, (ud. 01/12/2011, dep. 30/12/2011), n.30594

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –

Dott. MATERA Lina – rel. Consigliere –

Dott. PROTO Cesare Antonio – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

CURATELA FALLIMENTO SEICO SRL, in persona del Curatore fallimentare

Avv. Prof. P.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

DEL TRITONE 112, presso lo studio dell’avvocato NANNA VITO,

rappresentato e difeso dall’avvocato VIOLANTE ANDREA;

– ricorrente –

contro

G.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, V. TRIONFALE 5697, presso lo studio dell’avvocato BATTISTA

DOMENICO, rappresentata e difesa dagli avvocati RICCARDI LUCIO,

RICCARDI NICOLA VITTORIO;

– controricorrente –

e contro

R.A., + ALTRI OMESSI

;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1012/2008 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 17/11/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

01/12/2011 dal Consigliere Dott. LINA MATERA;

udito l’Avvocato VIOLANTE Andrea, difensore del ricorrente che ha

chiesto accoglimento del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale DOTT.

CAPASSO Lucio che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione del 9-9-1988 G.F., D.C. C., R.D., A.A. e L.A.R. (quest’ultima in nome e per conto del marito G.L.), premesso di essere proprietari di immobili siti in (OMISSIS), alla C.da Riformati, serviti da una stradina privata di proprietà comune denominata “Strabella G.”, in catasto al f. 68 particella 5, che collega detti cespiti con la via (OMISSIS), lamentavano che la S.E.I.C.O. s.r.l., acquirente di un suolo confinante, aveva intrapreso attività edificatoria, demolendo il muretto a secco delimitante la strada privata di proprietà degli attori e realizzando arbitrariamente una nuova strada, con usurpazione della predetta strada privata e soppressione di altro preesistente viale gravato da servitù di passaggio in favore del fabbricato le cui unità immobiliari appartenevano a R.M. A., + ALTRI OMESSI . Gli attori, inoltre, si dolevano del fatto che, nonostante l’ordinanza possessoria del 1-7-1988, la stradella in questione risultava ancora utilizzata da R.M.A., + ALTRI OMESSI a causa della omessa eliminazione, da parte della S.E.I.C.O., della gru e degli altri manufatti installati sul viale o gravato dalla servitù di passaggio spettante ai predetti. Essi, pertanto, convenivano in giudizio sia la S.E.I.C.O. che R.M. A., + ALTRI OMESSI chiedendo che: 1) venisse dichiarato che la zona di suolo contrassegnata dalla particella 5 del f. 68 costituiva una strada privata di proprietà comune degli attori, non gravata da servitù di passaggio, nè pedonale nè carrabile, a favore delle unità immobiliari di proprietà dei convenuti; 2) venisse ordinato ai convenuti di astenersi dall’esercizio del passaggio e da qualsiasi ulteriore atto concretante turbativa o molestia dei diritti degli istanti; 3) venisse pronunciata la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede.

La S.E.I.C.O. si costituiva resistendo alla negatoria servitutis ed assumendo che la strada in questione era da tempo immemorabile di uso pubblico ed integrata senza soluzione di continuità con la rete viaria comunale esistente. La convenuta proponeva altresì in via riconvenzionale azione confessoria della sussistenza della servitù di passaggio, con richiesta accessoria di rimborso ex art. 1150 c.c..

Si costituiva anche il R., resistendo alla domanda e spiegando nei confronti della S.E.I.C.O. azione confessoria in relazione al viale gravato da servitù di passaggio in favore del fabbricato in cui era posta la sua unità immobiliare.

Si costituivano altresì la F., la + ALTRI OMESSI aderendo alla domanda attrice e proponendo nei confronti della S.E.I.C.O. azione confessoria analoga a quella del R..

Con sentenza del 30-4-1998 il Tribunale di Bari, in accoglimento della domanda principale, e sulla scorta del giudicato asseritamente formatosi sul punto in forza della sentenza n. 1940 del 1996, dichiarava che la strada privata di proprietà degli attori, contrassegnata dalla particella 5 del f. 68, non era gravata da servitù di passaggio, neppure di uso pubblico, in favore degli immobili di proprietà dei convenuti; ordinava, per l’effetto, a questi ultimi di astenersi dal transito e da qualsiasi altra utilizzazione di tale strada, concretante turbativa o molestia;

condannava la Curatela del Fallimento S.E.I.C.O. al risarcimento dei danni subiti dagli attori, da liquidarsi in separata sede; in accoglimento delle domande proposte dai convenuti R., + ALTRI OMESSI dichiarava che la zona di suolo larga 4 metri, ubicata lungo il confine ovest del suolo acquistato dalla S.E.I.C.O. con atto notarile del 28-5-1987, era gravata da servitù di passaggio carrabile e pedonale in favore del retrostante immobile contrassegnato dalla particella 4595 e dalle costruzioni sullo stesso edificate; per l’effetto, ordinava alla Curatela della S.E.I.C.O. la rimozione di tutte le opere e manufatti insistenti sulla predetta zona di terreno e il ripristino dello stato dei luoghi; condannava la Curatela al risarcimento dei danni subiti dai convenuti R., + ALTRI OMESSI sede; rigettava le domande riconvenzionali proposte dalla S.E.I.C.O. e condannava la Curatela Fallimentare al pagamento delle spese processuali.

Avverso la predetta decisione proponeva appello la Curatela della S.E.I.C.O. Con sentenza del 30-5-2000 la Corte di Appello di Bari rigettava l’impugnazione e condannava l’appellante al pagamento delle spese del grado.

La Curatela proponeva ricorso per cassazione avverso tale pronuncia.

Con sentenza depositata il 22-9-2003 la Corte di Cassazione accoglieva il ricorso e, per l’effetto, cassava la sentenza impugnata, rinviando, anche per le spese del giudizio di legittimità, ad altra Sezione della Corte di Appello di Bari. In motivazione, la Corte Suprema rilevava che non poteva riconoscersi alcun valore di giudicato, neppure implicito, alla sentenza del Tribunale di Bari n. 1940 del 1996, in relazione al punto controverso concernente l’esistenza o meno, sulla strada privata de qua, di una servitù di passaggio o di un uso pubblico, e che era erronea l’affermazione, contenuta nella sentenza impugnata, secondo cui presupposto dell’uso pubblico di una strada è l’acquisto della proprietà del suolo da parte dell’ente locale.

La Curatela riassumeva il giudizio con atto del 4-11-2004.

Con sentenza depositata il 17-11-2008 la Corte di Appello di Bari rigettava l’appello, compensando per un quinto le spese processuali e condannando la S.E.I.C.O. alla rifusione delle spese residue in favore delle controparti.

Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la Curatela del Fallimento S.E.I.C.O. s.r.l., sulla base di quattro motivi.

Ha resistito con controricorso la G., mentre gli altri intimati non hanno svolto attività difensive.

Con ordinanza del 5/23-11-2010 la Corte ha disposto la rinnovazione della notificazione nei confronti di P.G..

Le parti costituite hanno depositato memorie.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1) Con il primo motivo, articolato in più censure, la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2727 e 2729 c.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 384 c.p.c. e la contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia.

In primo luogo, sostiene che il giudice del rinvio, nel compiere le indagini demandategli dalla Corte di Cassazione in ordine alla sussistenza o meno dell’uso pubblico della strada in questione, obliterando il principio di diritto secondo cui l’iscrizione di una strada nell’elenco formato dalla P.A. delle vie gravate da uso pubblico pone in essere una presunzione iuris tantum di uso pubblico, superabile con la prova contraria dell’inesistenza di un tale diritto di godimento da parte della collettività, ha assegnato alla Delib.

G.M. del Comune di Gioia del Colle 28 giugno 1981 (in cui si da atto della esistenza di “pubblica viabilità” della strada per cui è causa) la valenza di “elemento meramente indiziario”.

In secondo luogo, censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso ogni rilevanza alla menzionata delibera comunale in considerazione della sopravvenuta sentenza n. 4306 del 2003, con la quale il TAR Puglia, in ottemperanza al giudicato civile che aveva statuito la natura privata di tale strada, ha fatto obbligo al Comune di Gioia del Colle di eliminare dall’elenco delle strade comunali la via (OMISSIS). Sostiene che la Corte di Appello ha violato il principio di diritto enunciato ex art. 384 c.p.c. nella sentenza n. 14013 del 2003, con cui la Corte di Cassazione aveva imposto al giudice di rinvio di escludere qualsiasi rilevanza alla sentenza n. 1940U996, stabilendo la “totale autonomia, per diversità di presupposti di fatto e di diritto, tra la questione relativa alla proprietà della strada decisa con la sentenza definitiva del 1996, e la questione, oggetto dell’odierno processo, relativa -, all’esistenza o meno, sulla strada privata de qua, di una servitù di passaggio o di uso pubblico”.

Aggiunge che la Corte di Appello è incorsa in analoga violazione allorchè, dopo aver erroneamente negato il valore probatorio della Delib. comunale 28 giugno 1991, ha ritenuto che “per derivazione” finissero col perdere rilievo probatorio una serie di ulteriori elementi indicati dalla Curatela a suffragio del preteso uso pubblico della strada, costituiti per lo più da atti comunali ricognitivi dell’uso pubblico della strada, come tali aventi valore di presunzione semplice dell’uso pubblico della strada.

Lamenta, inoltre, la contraddittorietà della motivazione, nella parte in cui ha ritenuto l’inidoneità della Delib. comunale 28 giugno 1991 a documentare l’esistenza dell’uso pubblico sulla strada privata in questione. Sostiene che tale statuizione contrasta con l’affermazione della stessa Corte, secondo cui nella predetta Delib.

viene dato atto che “in data 19-2-1979 fu rilasciata al sig. N. D. la concessione edilizia (OMISSIS) attestante già l’esistenza di una pubblica viabilità della via (OMISSIS)”.

2) Preliminarmente, deve rilevarsi che non ha pregio l’eccezione di inammissibilità del motivo in esame, sollevata dalla controricorrente per il fatto che con esso vengono prospettate congiuntamente violazioni di legge e vizi motivazionali.

Si rileva, al riguardo, che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, è ammissibile il ricorso per cassazione, che denunzi con unico motivo vizi di violazione di legge e di motivazione, poichè nessuna prescrizione è rinvenibile nelle norme processuali che ostacoli tale la duplice denunzia, a nulla rilevando l’art. 366 bis c.p.c., inserito dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 6 il quale esige che nel caso previsto dall’art. 360 c.p.c., n. 3 il motivo sia illustrato con un quesito di diritto e, nel caso previsto dal n. 5, che l’illustrazione contenga la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume che sia omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza la renda inidonea a giustificare la decisione; non anche che il quesito di diritto e gli elementi necessari alla illustrazione del vizio di motivazione siano prospettati in motivi distinti (Cass. 18-1-2008 n. 976; Cass. Sez. Un. 31-3-2009 n. 770).

Ne discende l’ammissibilità del primo motivo di ricorso, contenente quattro distinti profili di censura, ciascuno dei quali si conclude con uno specifico quesito di diritto ovvero con un momento di sintesi (espresso sotto forma di quesito) idoneo a circoscrivere i limiti dei denunciati vizi di motivazione.

3) Il motivo in esame, tuttavia, non appare meritevole di accoglimento.

Secondo il costante orientamento di questa Corte, affinchè una strada privata possa essere ritenuta soggetta a servitù di uso pubblico, occorre che l’uso pubblico abbia il suo titolo in una convenzione tra il proprietario e l’ente pubblico, ovvero che l’uso si sia protratto per il tempo necessario all’usucapione (Cass. 24-3- 2005 n. 6401), ovvero, ancora, che vi sia stato, con la c.d. dicatio ad patriam, l’asservimento del bene, da parte del proprietario, all’uso pubblico di una comunità indeterminata di soggetti, considerati uti cives, di tal che il bene stesso viene ad assumere caratteristiche intrinseche analoghe a quelle di un bene demaniale (Cass. 21-5-2001 n. 6924; sent. n. 12181/98; n. 9903/95).

In ogni caso, perchè un’area privata possa ritenersi assoggettata a uso pubblico di passaggio, è necessario che l’uso avvenga ad opera di una collettività indeterminata di soggetti considerati “uti cives”, ossia quali titolari di un pubblico interesse di carattere generale e non “uti singuli”, ossia quali soggetti che si trovano in una posizione qualificata rispetto al bene che si pretende gravato.

Deve, pertanto, escludersi l’uso pubblico del passaggio quando questo venga esercitato soltanto dai proprietari di determinati immobili in dipendenza della particolare ubicazione degli stessi o da coloro che abbiano occasione di accedere ad essi per esigenze connesse alla loro privata utilizzazione (Cass. 21-5-2001 n. 6924; Cass. 13-2-1999 n. 1205; Cass. 29-5-1998 n. 5312).

Nella specie, la Corte di Appello, dopo aver correttamente il richiamato tali principi, ha escluso, con motivazione esauriente e logica e con apprezzamento in fatto non sindacabile in questa sede, che la strada privata in questione sia gravata da una servitù di uso pubblico. Essa ha rilevato, al riguardo, che la tesi della sussistenza di un uso generalizzato della strada di cui trattasi, da parte dei cives tutti, contrasta con le caratteristiche di detta strada, che, essendo a fondo cieco, non può essere utilizzata per il collegamento di strade pubbliche, ma è posta unicamente a servizio degli immobili di proprietà degli attori. Ha altresì escluso la sussistenza degli estremi della dicatio in patriam, osservando che non risulta che i comproprietari abbiano mai posto volontariamente a disposizione della collettività la strada in questione o tollerato un siffatto uso generalizzato, e che, anzi, i predetti nel marzo 1988 hanno reagito con la proposizione di azione possessoria al comportamento tenuto dalla SEICO s.r.l., che aveva demolito il muro divisorio esistente tra la strada privata in oggetto e il viale gravato da servitù di passaggio in favore di tale P.. Ha evidenziato, inoltre, che, sulla scorta della Delib. G.M. del Comune di Gioia del Colle 28 giugno 1991 potrebbe ipotizzarsi, a tutto concedere, un uso pubblico iniziato nel 1979; sicchè, essendo stato il giudizio introdotto nel 1988, la Curatela della S.E.I.C.O. non può invocare il decorso del tempo ai fini dell’eventuale usucapione dell’uso pubblico.

Tali ineccepibili argomentazioni, di per sè idonee a sorreggere la decisione, non hanno costituito oggetto di specifiche censure da parte della ricorrente, la quale con il motivo in esame si lamenta essenzialmente dell’omessa considerazione, da parte del giudice di appello, della presunzione iuris tantum di uso pubblico derivante dalla Delib. G.M. del Comune di Gioia del Colle 28 giugno 1991, nella quale si dava atto della esistenza di “pubblica viabilità” della strada per cui è causa.

Ma, posto che l’inserimento negli elenchi può integrare esclusivamente una presunzione semplice di effettiva destinazione del tracciato a pubblico transito (Cass. 11-2-2009 n. 3391), è evidente che, nella specie, detta presunzione risulta di fatto superata dai molteplici elementi presi in considerazione dalla Corte di merito, la quale ha positivamente valutato, ai fini in discorso, elementi certi acquisiti agli atti, quali l’inidoneità della strada, a fondo cieco, a soddisfare l’interesse ad un uso generalizzato da parte della collettività dei cittadini, l’insussistenza dell’elemento temporale richiesto ai fini dell’usucapione della servitù di uso pubblico, la mancata sottoposizione volontaria del bene, da parte dei proprietari, all’uso pubblico di una comunità indeterminata di soggetti.

Ne discende l’irrilevanza delle questioni prospettate dalla ricorrente, che non si confrontano con le reali ragioni della decisione, basate sulle obiettive caratteristiche della strada, di per sè contrastanti con la tesi di un uso pubblico generalizzato da parte della comunità dei cittadini, nonchè sull’acclarata insussistenza delle ipotesi della usucapione o della dicatio ad patriam.

4) Con il secondo motivo la ricorrente lamenta l’omessa motivazione su alcuni elementi tecnici (quali, in particolare, l’esistenza, a piano terra del fabbricato costruito dalla S.E.I.C.O., di locali con esercizi destinati al pubblico, con le dovute autorizzazioni comunali per le aperture dell’esercizio) evidenziati dal consulente tecnico di parte ing. Di.La., che confortavano la tesi di un uso pubblico della strada.

Il motivo è infondato, avendo la Corte di Appello preso in esame la relazione dell’ing. Di.La. e ritenuto la stessa inidonea a fornire alcun valido ausilio al fine di accertare la ricorrenza in concreto dell’uso generalizzato del passaggio sulla strada da parte di una collettività indeterminata di individui, considerati uti cives. Si rammenta, al riguardo, che l’onere di adeguatezza della motivazione non comporta che il giudice del merito debba occuparsi di tutte le allegazioni delle parti, ne1 che egli debba prendere in esame, al fine di confutarle o condividerle, tutte le argomentazioni da queste svolte. E’, infatti, sufficiente che il giudice esponga, anche in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l’iter argomentativo seguito (tra le tante v. Cass. 20- 11-2009 n. 24542; Cass. 12-1-2006 n. 407; Cass. 2 agosto 2001, n. 10569).

5) Con il terzo motivo la Curatela si duole della violazione e falsa applicazione degli artt. 2727 e 2729 c.c., in relazione all’accoglimento dell’actio confessoria proposta in via riconvenzionale dai convenuti R., + ALTRI OMESSI finalizzata al riconoscimento della servitù di passaggio pedonale asseritamente vantata dai predetti sulla zona di suolo di 4 metri posta in adiacenza alla stradella G.. Fa presente che dall’espletata consulenza tecnica d’ufficio è emerso che l’originaria stradella G. e l’adiacente fascia di terreno di 4 metri di proprietà della SEICO costituivano ormai da tempo un’unica strada, ora denominata via (OMISSIS), che la citata Delib.

Giunta 28 giugno 1991 ha accertato essere “strada pubblica almeno dal 1979” e, comunque, di uso pubblico. Sostiene che la Corte di Appello, nel ritenere che la Curatela non aveva offerto alcuna prova in ordine alla sussistenza della servitù pubblica o dell’uso pubblico della strada in questione, è incorsa nelle medesime violazioni denunciate con il primo motivo di ricorso.

Il motivo deve essere disatteso per ragioni analoghe a quelle che hanno portato al rigetto del primo motivo, valendo anche in relazione alla striscia di terreno di 4 metri materialmente accorpata (previo abbattimento del muro interposto tra le due proprietà) dalla ricorrente all’originaria stradella G. le considerazioni svolte riguardo alla mancanza di prova di un uso pubblico di passaggio sulla strada in questione.

4) Con il quarto motivo, proposto in via subordinata, la ricorrente denuncia la violazione dell’art. 91 c.p.c. e segg. e D.M. 8 aprile 2004, n. 127, art. 5, comma 4 (Tariffa Forense).

Deduce che, contravvenendo alle citate norme, il giudice del rinvio non ha proceduto, in relazione alle spese di appello, ad un’unica liquidazione delle spese degli appellati G., D.C., A. ed eredi di R.D. ( + ALTRI OMESSI ), che erano congiuntamente difesi dall’avv. Lucio Riccardi, ma ha effettuato distinte liquidazioni. Analogo errore, secondo la Curatela, è stato commesso in relazione alle spese del primo giudizio di cassazione nei confronti di G., A. e D.C., i quali erano difesi congiuntamente dall’avv. Lucio Riccardi.

Sostiene, inoltre, che il giudice del rinvio, nel condannare la Curatela alla rifusione dei 4/5 delle spese del primo giudizio di legittimità, ha violato il principio della soccombenza, in quanto in tale giudizio la ricorrente era risultata totalmente vittoriosa.

5) La prima censura è fondata.

Secondo il costante orientamento di questa Corte, qualora il difensore abbia assistito in giudizio una pluralità di parti, deve procedersi a una sola liquidazione delle spese processuali, a meno che l’opera defensionale, pur se formalmente unica, non abbia comportato la trattazione di differenti questioni in relazione alla tutela di posizioni giuridiche non identiche, essendo solo in tal caso consentita una distinta liquidazione per ciascuna delle parti (Cass. 1-10-2009 n. 21064; Cass. 24-11-2005 n. 24757; Cass. 10 giugno 1997, n. 5174).

Nella specie, dall’esame degli atti, consentito dalla natura del vizio denunciato, risulta che, in grado di appello, G. F., + ALTRI OMESSI sono stati tutti difesi dall’avv. Lucio Riccardi; e che, allo stesso modo, nel primo giudizio di legittimità, la G., l’ A. e la D.C. sono stati difesi congiuntamente dallo stesso avv. Lucio Riccardi. Non risulta, al contrario, che l’opera defensionale svolta dal comune difensore, pur se formalmente unica, abbia comportato la trattazione di differenti questioni, in relazione alla tutela di posizioni giuridiche non identiche; sicchè la Corte di Appello avrebbe dovuto procedere ad un’unica liquidazione delle spese in favore delle parti innanzi indicate.

6) La seconda censura risulta, invece, infondata.

Come è stato puntualizzato da questa Corte, in tema di condanna alle spese processuali, il principio della soccombenza va inteso nel senso che soltanto la parte interamente vittoriosa non può essere condannata, nemmeno per una minima quota, al pagamento delle spese stesse, e il suddetto criterio non può essere frazionato secondo l’esito delle varie fasi del giudizio, ma va riferito unitariamente all’esito finale della lite, senza che rilevi che in qualche grado o fase del giudizio la parte poi soccombente abbia conseguito un esito a lei favorevole (tra le tante v. Cass. 11-1-2008 n. 406). Ne consegue, in particolare, che per l’ipotesi di cassazione della sentenza, il giudice del rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, deve attenersi al principio della soccombenza applicato all’esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio e al loro risultato; con la conseguenza che la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione e tuttavia soccombente in rapporto all’esito finale della lite, può essere legittimamente condannata al rimborso delle spese in favore dell’altra parte anche per il grado di cassazione (Cass. 17- 6-2010 n. 14619; Cass. 7-2-2007 n. 2634).

Nella specie, pertanto, il giudice del rinvio ha correttamente proceduto alla regolamentazione delle spese sulla base dell’esito complessivo della lite (compensandole per un quinto e ponendole per il resto a carico della odierna ricorrente), apparendo irrilevante la circostanza che il precedente ricorso per cassazione proposto dalla SEICO sia stato accolto.

7) Conclusivamente, rigettati i primi tre motivi e accolto parzialmente il quarto, la sentenza impugnata va cassata nella parte in cui ha proceduto ad una duplicazione di liquidazioni in favore delle parti assistite dal medesimo difensore.

Non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, questa Corte, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., può decidere nel merito, liquidando le spese del giudizio di appello in favore di G.F., D. C.C., A.A.V. ed eredi di R.D. nella misura complessiva liquidata nella sentenza n. 478/2000 della Corte di Appello di Bari, e le spese del primo giudizio di legittimità in favore di G.F., D.C.C. e A.A.V. in complessivi Euro 2.500,00 per onorari, oltre accessori di legge e spese generali.

8) Il principio, fissato dall’art. 336 c.p.c., comma 1, secondo il quale la cassazione parziale ha effetto anche sulle parti della sentenza dipendenti da quella cassata (cosiddetto effetto espansivo), comporta che la caducazione, in sede di legittimità, della pronuncia impugnata si estende alla statuizione relativa alle spese processuali, con necessità della rinnovazione della relativa statuizione all’esito della lite (v. per tutte Cass. Sez. Un. 4-7- 2003 n. 10615).

Nella specie, in considerazione dell’esito finale del giudizio, le spese di lite vanno compensate per un quinto, con condanna della ricorrente al pagamento dei residui quattro quinti. Per i precedenti gradi, fermo quanto disposto nel precedente punto 7), vanno mantenute ferme le statuizioni sulle spese contenute nella sentenza impugnata, mentre per il presente giudizio di legittimità le spese vanno liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta i primi tre motivi di ricorso, accoglie parzialmente il quarto, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, liquida le spese del giudizio di appello in favore di G.F., D.C.C., A.A. V. ed eredi di R.D. nella misura complessiva liquidata nella sentenza n. 478/2000 della Corte di Appello di Bari, e le spese del primo giudizio di legittimità in favore di G.F., D.C.C. e A.A.V. in complessivi Euro 2.500,00 per onorari, oltre accessori di legge e spese generali.

Conferma le ulteriori statuizioni sulle spese contenute nella sentenza impugnata. Compensa per un quinto le spese del presente giudizio di legittimità e condanna la ricorrente al pagamento dei residui quattro quinti in favore della G., che liquida in Euro 2.600,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 1 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2011

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