Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30594 del 27/11/2018

Cassazione civile sez. III, 27/11/2018, (ud. 06/02/2018, dep. 27/11/2018), n.30594

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12224-2016 proposto da:

METEORA SRL, in persona del suo legale rappresentante pro tempore

P.B., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUCREZIO CARO

62, presso lo studio dell’avvocato SABINA CICCOTTI, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato PAOLO MORSOLETTO

giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI ROANA CREDITO COOPERATIVO SOCIETA’

COOPERATIVA in persona del Presidente del C.d.A. p.t. e legale

rappresentante Z.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DI VILLA GRAZIOLI 15, presso lo studio dell’avvocato BENEDETTO

GARGANI, rappresentata e difesa dagli avvocati GIUSEPPE FANCHIN,

MICHELE MAGARAGGIA giusta procura speciale in calce al

controricorso;

– controricorrente –

e contro

SUMMANO SRL, NORD COSTRUZIONI GENERALI SRL IN LIQUIDAZIONE, TURBO SRL

IN LIQUIDAZIONE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2462/2015 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 09/12/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

06/02/2018 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 9/12/2015 la Corte d’Appello di Venezia ha respinto il gravame interposto dalla società Meteora s.r.l. in relazione alla sentenza Trib. Vicenza n. 1072/13, di accoglimento della domanda nei confronti della medesima in via riconvenzionale proposta dalla Cassa Rurale ed Artigiana di Roana – Credito Cooperativo – Società Cooperativa (che aveva stipulato in favore della società Sumano s.r.l. un contratto di apertura di credito in conto corrente con garanzia ipotecaria sull’immobile) di simulazione assoluta del contratto di locazione novennale e di appalto avente ad oggetto immobili siti in (OMISSIS), stipulato tra la società Sumano s.r.l. e la società Nord Costruzioni Generali s.r.l., nonchè del contratto di relativa cessione dalla società Meteora s.r.l. stipulato con la società Turbo s.r.l., come pure di quello di relativa cessione stipulato dalla società Nord Costruzioni s.r.l.

Avverso la suindicata sentenza della corte di merito la società Meteora s.r.l. propone ora ricorso per cassazione, affidato a 3 motivi.

Resiste con controricorso la Cassa Rurale ed Artigiana di Roana – Credito Cooperativo – Società Cooperativa, che ha presentato anche memoria.

Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il 1 motivo la ricorrente denunzia “violazione o falsa applicazione” degli artt. 2729,2359 e 2497 c.c., art. 111 Cost., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4.

Con il 2 motivo denunzia “violazione o falsa applicazione” degli artt. 2729,1414 e 1417 c.c., art. 111 Cost., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5.

Con il 3 motivo denunzia violazione degli artt. 91 c.p.c. e ss., art. 111 Cost., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Il ricorso è inammissibile.

Va anzitutto osservato che esso risulta formulato in violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, atteso che la ricorrente pone a suo fondamento atti e documenti del giudizio di merito (in particolare, il “ricorso ex art. 447-bis c.p.c.”, il “contratto di locazione stipulato in data 21.04.2005 e registrato presso l’Agenzia delle Entrate di Thiene in data 30.06.2005 al n. 1730”, il “ricorso ex art. 447-bis c.p.c. del 20.05.2009”, la “cessione del predetto contratto di locazione da parte della società Turbo s.r.l. in favore della società Meteora s.r.l.”, il “ricorso rinnovativo ex art. 447-bis c.p.c., datato 09.04.2010″, l'”intervento” spiegato dalla Cassa Rurale ed Artigiana di Roana – Credito Cooperativo – Società Cooperativa, il “contratto di apertura di credito in conto corrente con garanzia ipotecaria stipulato in data 28.12.2004”, il “ricorso ex art. 447-bis c.p.c. datato 09.02.2011”, l’espletata CTU, la sentenza del giudice di prime cure, le “visure societarie rilasciate dalla C.C.I.A.A. di Vicenza prodotte nel giudizio di primo grado (docc. sub 12-18 del fascicolo di primo grado n. 249/11 R.G.), il “contratto di compravendita stipulato con la società Millenium s.r.l. in data 28.12.2004”, il “permesso di costruire n. (OMISSIS) e la successiva variante al medesimo n. (OMISSIS) del 21.02.2007 (cfr. docc. sub 2-3 del fascicolo Meteora s.r.l. nel giudizio di primo grado n. 370/09 RG)”, il “contratto di appalto del 21.04.2005”, la “ricostruzione operata dal CTP”, la “documentazione prodotta dalla società Meteora s.r.l. sub doc. 6 del giudizio di primo grado n. 249/11 R.G.”, il “documento sub 9 del fascicolo di Meteora s.r.l. del giudizio di primo grado n. 249/11 R.G.”, il “mezzo di pagamento avvenuto in data 10.12.2008 (cfr. doc. sub 11 del fascicolo di Meteora s.r.l. del giudizio di primo grado n. 249/11 R.G.”) limitandosi meramente a richiamarli, senza invero debitamente – per la parte d’interesse in questa sede – riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie ai fini della relativa individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte Suprema di Cassazione, al fine di renderne possibile l’esame (v., da ultimo, Cass., 16/3/2012, n. 4220), con precisazione (anche) dell’esatta collocazione nel fascicolo d’ufficio o in quello di parte, e se essi siano stati rispettivamente acquisiti o prodotti (anche) in sede di giudizio di legittimità (v. Cass., 23/3/2010, n. 6937; Cass., 12/6/2008, n. 15808; Cass., 25/5/2007, n. 12239, e, da ultimo, Cass., 6/11/2012, n. 19157), la mancanza anche di una sola di tali indicazioni rendendo il ricorso inammissibile (cfr., da ultimo, Cass., Sez. Un., 19/4/2016, n. 7701).

A tale stregua non deduce le formulate censure in modo da renderle chiare ed intellegibili in base alla lettura del solo ricorso, non ponendo questa Corte nella condizione di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il relativo fondamento (v. Cass., 18/4/2006, n. 8932; Cass., 20/1/2006, n. 1108; Cass., 8/11/2005, n. 21659; Cass., 2/81/2005, n. 16132; Cass., 25/2/2004, n. 3803; Cass., 28/10/2002, n. 15177; Cass., 12/5/1998 n. 4777) sulla base delle sole deduzioni contenute nel medesimo, (v. Cass., 24/3/2003, n. 3158; Cass., 25/8/2003, n. 12444; Cass., 1/2/1995, n. 1161).

Non sono infatti sufficienti affermazioni – come nel caso – apodittiche, non seguite da alcuna dimostrazione (v. Cass., 21/8/1997, n. 7851).

Atteso che nella specie è rimasto nell’impugnata sentenza accertata la simulazione assoluta del contratto di locazione e di quello di appalto nonchè dei contratti di cessione de quibus, va ulteriormente posto in rilievo come la ricorrente prospetti altresì doglianze di vizio di motivazione al di là dei limiti consentiti dalla vigente formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, (v. Cass., Sez. Un., 7/4/2014, n. 8053), nel caso ratione temporis applicabile, sostanziantesi nel mero omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti, dovendo riguardare un fatto inteso nella sua accezione storico-fenomenica, e non anche come nella specie l’illogicità, l’insufficienza e la contraddittorietà della motivazione nonchè l’omesso e a fortiori l’erroneo esame di determinate emergenze probatorie (cfr. Cass., Sez. Un., 7/4/2014, n. 8053, e, conformemente, Cass., 29/9/2016, n. 19312).

Deve per altro verso sottolinearsi come risulti inammissibilmente richiesta una rivalutazione delle emergenze probatorie, laddove solamente al giudice di merito spetta individuare le fonti del proprio convincimento e a tale fine valutare le prove, controllarne la attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova.

Non può infine sottacersi, con particolare riferimento al 5 motivo, che esso risulta formulato in violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, essendosi la ricorrente limitata a muovere apodittica e non argomentata doglianza, sicchè quanto dedotto si risolve nella proposizione in realtà di “non motivo” (cfr. Cass., 8/3/2018, n. 5541; Cass., 8/7/2016, n. 1274; Cass., 8/7/2014, n. 15475; Cass., 1/10/2012, n. 17318; Cass., 17/1/2012, n. 537).

Emerge evidente, a tale stregua, come lungi dal denunziare vizi della sentenza gravata rilevanti sotto i ricordati profili, le deduzioni della ricorrente, oltre a risultare formulate secondo un modello difforme da quello delineato all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, in realtà si risolvono nella mera doglianza circa la dedotta erronea attribuzione da parte del giudice del merito agli elementi valutati di un valore ed un significato difformi dalle sue aspettative (v. Cass., 20/10/2005, n. 20322), e nell’inammissibile pretesa di una lettura dell’asserto probatorio diversa da quella nel caso operata dai giudici di merito (cfr. Cass., 18/4/2006, n. 8932).

Per tale via in realtà sollecita, cercando di superare i limiti istituzionali del giudizio di legittimità, un nuovo giudizio di merito, in contrasto con il fermo principio di questa Corte secondo cui il giudizio di legittimità non è un giudizio di merito di terzo grado nel quale possano sottoporsi alla attenzione dei giudici della Corte di Cassazione elementi di fatto già considerati dai giudici di merito, al fine di pervenire ad un diverso apprezzamento dei medesimi (cfr. Cass., 14/3/2006, n. 5443).

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente Cassa Rurale ed Artigiana di Roana – Credito Cooperativo – Società Cooperativa, seguono la soccombenza.

Non è viceversa a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di cassazione in favore dell’altra intimata, non avendo la medesima svolto attività difensiva.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 12.200,00, di cui Euro 12.000,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori come per legge, in favore della controricorrente Cassa Rurale ed Artigiana di Roana – Credito Cooperativo – Società Cooperativa.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, come modif. dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 6 febbraio 2018.

Depositato in Cancelleria il 27 novembre 2018

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