Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30593 del 27/11/2018

Cassazione civile sez. III, 27/11/2018, (ud. 06/02/2018, dep. 27/11/2018), n.30593

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12137-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, domiciliata ex lege in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, da cui è rappresentata e difesa

per legge;

– ricorrente –

contro

AMISSIMA ASSICURAZIONI SPA, in persona del Procuratore Dott.

P.T., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TOSCANA 10, presso lo

studio dell’avvocato ANTONIO RIZZO, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato DANIELE CALLONI giusta procura speciale a

margine del controricorso;

– controricorrenti –

e contro

PITRIOLU SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 73/2016 della CORTE D’APPELLO SEZ.DIST. DI di

SASSARI, depositata il 22/02/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

06/02/2018 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 22/2/2006 la Corte d’Appello di Cagliari ha respinto il gravame interposto dall’Agenzia delle Entrate – Ufficio di Nuoro – in relazione alla sentenza Trib. Nuoro 21/5/2013, di parziale accoglimento della domanda nei confronti della medesima in origine monitoriamente azionata dalla società Carige Assicurazioni s.p.a. di pagamento di somma a titolo di “ripetizione delle somme versate per l’avvenuta escussione da parte dell’Agenzia della garanzia stipulata dalla Carige e della Società Mari e Dintorni s.n.c., poi divenuta Pitriolu s.r.l., per eccedenze di imposte che fossero risultate indebitamente rimborsate in riferimento all’anno di imposta 2001”.

Avverso la suindicata sentenza della corte di merito l’Agenzia delle Entrate propone ora ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo.

Resiste con controricorso la società Amissima s.p.a. (già Carige Assicurazioni s.p.a.).

L’altra intimata non ha svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con unico motivo la ricorrente in via principale denunzia “violazione e falsa applicazione” degli artt. 2033,1950,1952 e 1367 c.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Il ricorso è inammissibile.

Va anzitutto osservato che esso risulta formulato in violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, atteso che la ricorrente pone a suo fondamento atti e documenti del giudizio di merito (es., la “polizza fideiussoria n. (OMISSIS)”, l'”avviso di accertamento n. (OMISSIS)”, l'”iscrizione a ruolo”, il versamento “mediante modello F24” operato dalla società Carige Assicurazioni s.p.a., la “seconda iscrizione a ruolo”, l'”iscrizione a ruolo del terzo delle poste ancora dovute”, le “cartelle di pagamento”, i “versamenti relativi alle iscrizioni a ruolo menzionate nelle prime due cartelle”, il “decreto ingiuntivo n. 418/2009 del Tribunale di Nuoro”, l'”atto di citazione in opposizione”, lo “sgravio Prot. (OMISSIS)”, lo “sgravio Prot. (OMISSIS)”, lo “sgravio Prot. (OMISSIS)”, le “memorie conclusionali”, la sentenza del giudice di prime cure, l’atto di appello, la “polizza n. (OMISSIS)”, l'”art. 7 della polizza”) limitandosi meramente a richiamarli, senza invero debitamente – per la parte d’interesse in questa sede – riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie ai fini della relativa individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte Suprema di Cassazione, al fine di renderne possibile l’esame (v., da ultimo, Cass., 16/3/2012, n. 4220), con precisazione (anche) dell’esatta collocazione nel fascicolo d’ufficio o in quello di parte, e se essi siano stati rispettivamente acquisiti o prodotti (anche) in sede di giudizio di legittimità (v. Cass., 23/3/2010, n. 6937; Cass., 12/6/2008, n. 15808; Cass., 25/5/2007, n. 12239, e, da ultimo, Cass., 6/11/2012, n. 19157), la mancanza anche di una sola di tali indicazioni rendendo il ricorso inammissibile (cfr., da ultimo, Cass., Sez. Un., 19/4/2016, n. 7701).

A tale stregua non deduce le formulate censure in modo da renderle chiare ed intellegibili in base alla lettura del solo ricorso, non ponendo questa Corte nella condizione di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il relativo fondamento (v. Cass., 18/4/2006, n. 8932; Cass., 20/1/2006, n. 1108; Cass., 8/11/2005, n. 21659; Cass., 2/81/2005, n. 16132; Cass., 25/2/2004, n. 3803; Cass., 28/10/2002, n. 15177; Cass., 12/5/1998 n. 4777) sulla base delle sole deduzioni contenute nel medesimo, (v. Cass., 24/3/2003, n. 3158; Cass., 25/8/2003, n. 12444; Cass., 1/2/1995, n. 1161).

Non sono infatti sufficienti affermazioni – come nel caso – apodittiche, non seguite da alcuna dimostrazione (v. Cass., 21/8/1997, n. 7851).

Atteso che nell’impugnata sentenza è rimasto confermato l’accertamento operato dal giudice di prime cure in ordine ad “un’ingiustificata duplicazione di pagamento in favore dell’Ente impositore” all’esito del versamento da parte di Carige, “in seguito alla escussione della fideiussione prestata in favore della Pitriolu” della “somma di Euro 8.398,60 successivamente versata, tuttavia, anche dalla società contribuente” a fini IVA, non può d’altro canto sottacersi come, laddove lamenta che “contrariamente a quanto sostenuto a pagina 10 della sentenza l’Ufficio non si è limitato a preannunciare la emissione di sgravi in favore della Pitriolu s.r.l…. ma ha eseguito e depositato questi ultimi agli atti del giudizio in data 02/10/2012”, la ricorrente invero inammissibilmente prospetti un vizio revocatorio ex art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4.

Emerge evidente, a tale stregua, come lungi dal denunziare vizi della sentenza gravata rilevanti sotto i ricordati profili, le deduzioni della ricorrente, oltre a risultare formulate secondo un modello difforme da quello delineato all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, in realtà si risolvono nella mera doglianza circa la dedotta erronea attribuzione da parte del giudice del merito agli elementi valutati di un valore ed un significato difformi dalle sue aspettative (v. Cass., 20/10/2005, n. 20322), e nell’inammissibile pretesa di una lettura dell’asserto probatorio diversa da quella nel caso operata dai giudici di merito (cfr. Cass., 18/4/2006, n. 8932).

Per tale via in realtà sollecita, cercando di superare i limiti istituzionali del giudizio di legittimità, un nuovo giudizio di merito, in contrasto con il fermo principio di questa Corte secondo cui il giudizio di legittimità non è un giudizio di merito di terzo grado nel quale possano sottoporsi alla attenzione dei giudici della Corte Suprema di Cassazione elementi di fatto già considerati dai giudici di merito, al fine di pervenire ad un diverso apprezzamento dei medesimi (cfr. Cass., 14/3/2006, n. 5443).

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente società Amissima s.p.a. (già Carige Assicurazioni s.p.a.), seguono la soccombenza.

Non è viceversa a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di cassazione in favore dell’altra intimata, non avendo la medesima svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 2.000,00, di cui Euro 1.800,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori come per legge, in favore della controricorrente società Amissima s.p.a. (già Carige Assicurazioni s.p.a.).

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, come modif. dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 6 febbraio 2018.

Depositato in Cancelleria il 27 novembre 2018

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