Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30593 del 20/12/2017


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 30593 Anno 2017
Presidente: BIANCHINI BRUNO
Relatore: GRASSO GIANLUCA

SENTENZA

sul ricorso 9587/2013 proposto da:
RIO* BADOS HOTEL SRL, in persona del legale rappresentante
pro tempore,

rappresentata e difesa in forza di procura

speciale a margine del ricorso dall’Avvocato Franco Pilia, presso
il cui studio è elettivamente domiciliata in Roma, piazza dei
Prati degli Strozzi n. 22;
– ricorrente contro

GE.AL . SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentata e difesa in forza di procura speciale a margine
del contoricorso dall’Avvocato Maurizio Vasciminni, presso il cui
studio è elettivamente domiciliata in Roma, via Bocca di Leone
n. 78;
– controricorrente –

Data pubblicazione: 20/12/2017

e
BANCO SARDEGNA SPA, in persona del legale rappresentante
pro tempore,

rappresentato e difeso in forza di procura

speciale in calce al contoricorso dagli Avvocati Giuseppe Cudoni
e Claudio Sadurny, elettivamente domiciliato presso lo studio

– controricorrente avverso la sentenza n. 290/2012 della Corte d’appello di
Cagliari, sezione distaccata di Sassàri, depositata il 4 ottobre
2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
12 settembre 2017 dal Consigliere Gianluca Grasso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale
Alberto Celeste che ha concluso per l’inammissibilità o, in
subordine, del rigetto del ricorso;
uditi gli Avvocati Franco Pilia, Maurizio Vasciminni e Gianna
Colasanti per delega dell’Avvocato Sadurny.

FATTI DI CAUSA
1. – In data 12 agosto 2006 la Rio Bados Hotel srl
commissionava alla GE.AL . srl l’edificazione di un complesso
alberghiero in Olbia, località Bados, per la complessiva somma
di C 9.000.000, con termini di completamento fissati al 28
agosto 2008.
A seguito di numerosi contrasti, le parti avviavano un
giudizio arbitrale, previsto nelle pattuizioni all’art. 21 del
contratto, invitandovi, altresì, il Banco di Sardegna Spa, resosi
cessionario di parte del credito spettante alla GE.AL . srl.
Con lodo parziale reso il 16 maggio 2009, il collegio
arbitrale dichiarava la propria competenza a decidere la
controversia, nonché il diritto del Banco di Sardegna Spa a
intervenire nel giudizio in qualità di litisconsorte necessario,
-2-

di quest’ultimo in Roma, viale G. Mazzini n. 134;

disponendo con separata ordinanza la prosecuzione del
giudizio.
Con lodo definitivo, in data 6 agosto 2010, il collegio
arbitrale, dichiarato l’avvenuto scioglimento del contratto
intercorso tra la Rio Bados Hotel srl e la GE.AL . srl, in seguito a

Srl all’indennizzo di cui agli articoli 1671 c.c. e 16 del contratto
e per l’effetto condannava la Rio Bados srl al pagamento della
somma di C 5.470.678,29 per lavori esèguiti in esecuzione del
contratto, previa detrazione della somma corrisposta col
pagamento del primo sal per C 760.000,00, oltre interessi e
rivalutazione dalla data del recesso al saldo; condannava
inoltre la Rio Bados Hotel srl al pagamento della somma di C
369.250,00, oltre interessi e rivalutazione dalla data del
recesso al saldo, per il mancato guadagno dell’appaltatrice a
seguito del recesso della committente, calcolato ai sensi
dell’art. 16 del contratto e pari al 5% dell’importo dei sal non
eseguiti; rigettava ogni altra domanda della GE.AL . srl,
dichiarando quest’ultima responsabile dei danni conseguenti al
ritardato rilascio del cantiere e al rimborso dei costi sostenuti
dalla Rio Bados Hotel srl per lo sgombero e il deposito dei beni
dell’impresa rinvenuti in cantiere, pari a C 176.400,00 per 40
giorni di colpevole ritardo, in applicazione della penale pari allo
0,04% del prezzo d’appalto per ogni giorno di ritardo, e a C
57.774,00 per lo sgombero, oltre ad interessi e rivalutazione
dal dovuto al saldo, per la somma complessiva di C
234.174,00; in accoglimento della domanda del Banco di
Sardegna spa, condannava la committente al pagamento
all’istituto di credito, cessionario della GE.AL . srl, della somma
di C 1.380.000, oltre interessi legali dal dovuto al saldo. Le
spese processuali venivano compensate per 1/3 tra la Rio
Bados Hotel srl e la GE.AL . srl, mentre la restante parte veniva
-3-

recesso della committente, riconosceva il diritto della GE.AL .

posta a carico della Rio Bados Hotel srl. Quest’ultima era
condannata anche alla rifusione delle spese nei confronti del
Banco di Sardegna spa.
2. – Avverso i suddetti lodi arbitrali, la Rio Bados Hotel srl
ricorreva dinanzi alla Corte d’appello di Cagliari, sezione

Si costituivano in giudizio la GE.AL . srl e il Banco di
Sardegna spa.
Con sentenza depositata in data 4 ottobre 2012, la Corte
d’appello di Cagliari accoglieva parzialmente l’impugnazione
proposta dalla Rio Bados Hotel srl e, per l’effetto, dichiarava la
nullità parziale del lodo definitivo, confermando per il resto le
due pronunce; condannava la Rio Bados Hotel srl al pagamento
alla GE.AL . srl della somma di C 3.330.678,29 oltre interessi
legali e rivalutazione come riconosciuti dal lodo definitivo.
Dichiarava integralmente compensate tra l’attrice e il Banco di
Sardegna spa le spese processuali del procedimento arbitrale e
del gravame, mentre venivano compensate per 1/3 le spese
processuali tra la Rio Bados Hotel srl e la GE.AL . srl, ponendo
la restante parte a carico della prima.
3. – Avverso la decisione della corte appello, ricorre per
cassazione la Rio Bados Hotel srl sulla base di otto motivi.
Il Banco di Sardegna Spa e la GE.AL . srl resistono con
controricorso.
Ti Banco di Sardegna ha depositato una memoria ai sensi
dell’art. 378 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo di ricorso si denuncia la violazione
delle regole sulla competenza (in relazione all’art. 360, comma
1, n. 1, c.p.c.); violazione erronea applicazione di norme di
diritto (artt. 827, comma 3, artt. 829 nn. 1), 4) e 5) c.p.c.,
816 quinquíes, 1 e 2 comma, c.p.c. artt. 1260 e ss., 1671 c.c.
-4-

distaccata di Sassari.

- in relazione all’art. 360, comma 1, n. 2 c.p.c.), omesso
esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di
discussione tra le parti (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5
c.p.c.) con riferimento al motivo di nullità del lodo arbitrale
attinente a: nullità per violazione e/o erronea applicazione
10 e 2° comma, c.p.c., per

incompetenza del collegio arbitrale, inammissibilità
dell’intervento del Banco di Sardegna e difetto di legittimazione
dellà GE.AL .
Parte ricorrente contesta, in particolare, la decisione della
corte d’appello nella parte in cui ha dichiarato inammissibile il
motivo di impugnazione del lodo parziale in cui è stata
affermata la “competenza” del collegio arbitrale a decidere
sulla controversia. La corte avrebbe errato nel pronunciare
l’inammissibilità dell’impugnazione in quanto il lodo parziale,
che aveva deciso la questione preliminare e pregiudiziale
dell’incompetenza del collegio a conoscere la controversia, era
in realtà impugnabile solo unitamente al definitivo ai sensi
dell’art. 827, comma 3, c.p.c., avendo risolto una delle
questioni insorte senza definire il giudizio arbitrale.
La ricorrente si duole, inoltre, del rigetto del motivo
riguardante la .nullità del lodo parziale e definitivo con
riferimento all’ammissione del Banco di Sardegna alla
procedura arbitrale, nonché al difetto di legittimazione della
GE.AL . srl. Secondo quanto argomentato dalla Rio Bados Hotel
srl, la GE.AL . srl avrebbe ceduto al Banco di Sardegna l’intero
credito derivante dal contratto di appalto e il cessionario
sarebbe pertanto diventato l’unico titolare del credito nascente
dal contratto e l’unico legittimato. La clausola compromissoria,
in quanto non sottoscritta dal Banco di Sardegna, non
spiegherebbe alcun effetto nei suoi confronti, mancando il
consenso del debitore ceduto nella decisione degli arbitri. Il
-s-

degli artt. 816 quinquies,

Banco di Sardegna avrebbe dovuto agire esclusivamente
dinanzi l’autorità giudiziaria.
1.1. – La doglianza è fondata.
Va innanzitutto chiarito che in sede di ricorso per
cassazione avverso la sentenza che abbia deciso

verificare se la sentenza impugnata sia stata adeguatamente e
correttamente motivata in relazione ai motivi di impugnazione
del lodò, il giudice di legittimità non può àpprezzare
direttamente la pronuncia arbitrale, e può esaminare solo la
decisione emessa nel giudizio di impugnazione, con la
conseguenza che il sindacato di legittimità va condotto
esclusivamente attraverso il riscontro della conformità a legge
e della congruità della motivazione della sentenza che ha
deciso sull’impugnazione del lodo (Cass. 30 settembre 2009, n.
21035; Cass. 15 marzo 2007, n. 6028).
1.2. – In tema di lodo non definitivo, secondo
l’insegnamento del Sezioni Unite della Corte di cassazione, è
immediatamente impugnabile, alla stregua dell’art. 827,
comma 3, c.p.c., perché parzialmente decisorio del merito della
controversia, il lodo recante una condanna generica, ex art.
278 c.p.c., o che decida una o alcune domande proposte senza
definire l’intero giudizio, ma non quello che decida questioni
pregiudiziali o preliminari (Cass., Sez. Un., 18 novembre 2016,
n. 23463).
Nel caso di specie, il lodo parziale del 16 maggio 2009
riguardava esclusivamente la competenza degli arbitri a
decidere la controversia e l’intervento del Banco di Sardegna
spa, qualificato come litisconsorte necessario, e quindi il profilo
scrutinato concerneva una questione pregiudiziale.
La corte d’appello ha quindi errato nel ritenere
inammissibile

tale

impugnazione.
-6-

La

pronuncia

sulla

sull’impugnazione per nullità del lodo arbitrale, al fine di

competenza era stata pertanto correttamente impugnata
insieme al lodo definitivo. Inoltre, avendo il lodo definitivo
riaffermato la competenza arbitrale, la questione era
comunque sottoponibile al giudizio del giudice del gravame e
non si era pertanto formato alcun giudicato al riguardo.

dell’intervento del Banco di Sardegna.
La sentenza impugnata va quindi cassata in relazione alla
censura accolta, riguardando la questione esaminata nel lodo
parziale il fondamento della competenza del collegio arbitrale a
conoscere l’intera controversia a seguito della cessione del
credito derivante dal contratto di appalto.
2. – A seguito dell’accoglimento del primo motivo, restano
assorbite le ulteriori doglianze:

il secondo motivo sulla violazione ed erronea

applicazione di norme di diritto (art. 829, n. 9, 820 e 821
c.p.c.; artt. 1362 e ss., 1671 c.c. – in relazione all’art. 260 n.2
c.p.c.) con riferimento al motivo di nullità del lodo arbitrale
attinente a nullità per violazione dell’art. 829 n. 6 c.p.c., per
violazione e/o erronea applicazione degli artt. 820 e 821 c.p.c.,
per decadenza del collegio arbitrale, attesa la scadenza del
termine utile per il deposito del lodo;
– il terzo motivo di ricorso sulla violazione ed erronea
applicazione di norme di diritto (artt. 827, comma 3, art. 829,
n.9, c.p.c.; artt. 1362 e SS., 1671 c.c. – in violazione all’art.
360 n.2 c.p.c.) con riferimento al motivo di nullità del lodo
arbitrale attinente a nullità per violazione dell’art. 829 n. 9
c.p.c., per inosservanza del principio del contraddittorio nella
CTU, espletata in violazione dei diritti di difesa;
– il quarto motivo con cui si denuncia la violazione ed
erronea applicazione di norme di diritto (art. 827, comma 3,
art. 829, comma 1, nn. 5 e 12, comma 3, 823 n. 5 c.p.c.; artt.
-7-

Resta assorbito il profilo concernente la questione

1362 e ss. 1671 c.c. – in relazione all’art. 360 n. 2 c.p.c.)
omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato
oggetto di discussione tra le parti (art. 360 n. 5 c.p.c.) con
riferimento al motivo di nullità del lodo arbitrale attinente a
nullità per violazione dell’art. 829 n. 5 c.p.c. (in relazione

motivazione, seppur sommaria, in ordine al criterio in base al
quale sono stati stimati i lavori eseguiti dalla GE.AL ., che il lodo
arbitrale definitivo liquida nella esorbitànte somma di C
5.470.678,00, nonché per la omessa considerazione che
trattasi di opere abusive, poiché realizzate in totale difformità
del progetto allegato al contratto di appalto;
– il quinto motivo di ricorso con cui si denuncia la
violazione erronea applicazione di norme di diritto (artt. 827,
comma 3, art. 829, comma 1, nn. 5 e 12, comma 3, 823, n. 5
c.p.c.; artt. 1362 e ss., 1671 c.c. – in relazione all’art. 360 n. 2
c.p.c.) con riferimento al motivo di nullità del lodo arbitrale
attinente a nullità per violazione dell’art 829 n. 5 c.p.c. e
dell’art. 823 n. 5 c.p.c., dell’art. 829 n.12), dell’art. 829,
comma 3, c.p.c., per il totale difetto di motivazione, seppure
sommaria, e la violazione delle norme di ordine pubblico
riferite alla sicurezza sul lavoro ed al rispetto della normativa
urbanistico-edilizia, relativamente al grave inadempimento del
contratto di appalto da parte di GE.AL ., nonché relativamente
al risarcimento dei gravi danni subiti dalla Rio Bados;
– il sesto motivo di ricorso relativo alla violazione ed
erronea applicazione di norme di diritto (artt. 827, comma 3,
ad 829, comma 1, nn. 5, 9, 11 e 12, comma 3, 823 n. 5
c.p.c.; artt. 1362 e ss., 1671 c.c. – in violazione all’art. 360 n.
2 c.p.c.), omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio
che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360, n. 5
c.p.c.) con riferimento al motivo di nullità per violazione
-8-

all’art. 823 n. 5 e n. 12 c.p.c., per il totale difetto di

dell’art. 829 nn. 5, in relazione all’art. 823 n. 5, 9, 11 e 12
c.p.c., atteso che il lodo arbitrale rigetta senza valida e
coerente motivazione la richiesta di esibizione formulata da Rio
Bados nei confronti della GE.AL e del Banco di Sardegna;
– il settimo motivo di ricorso concernente la violazione

art 829, comma 1, n. 5, 9, 11 e 12, comma 3, 823 n. 5 c.p.c.;
artt. 1362 e ss., 1671 c.c. – in violazione all’art. 360 n. 2
c.p..c.), omesso esame circa un fatto decisivo pe -r il giudizio che
è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360 n. 5 c.p.c.)
con riferimento al motivo di nullità attinente a: nullità per
violazione dell’art. 829 nn. 5) in relazione all’art. 823 n. 5, 9,
11 e 12 c.p.c., atteso che il lodo arbitrale rigetta senza valida e
coerente motivazione la richiesta di ammissione
dell’interrogatorio formale dei legali rappresentanti della GE.AL .
e del Banco di Sardegna, di prova testimoniale e di C.T.U.
avanzate dalla Rio Bados;
– l’ottavo motivo di ricorso riguardante la violazione
erronea applicazione di norme di diritto (artt. 827, comma 3,
art 829, comma 1, nn. 5, 9, 11 e 12, comma 3, 823 n. 5
c.p.c.; artt. 1362 e ss., 1671 c.c. – in violazione all’art. 360 n.
2 c.p.c.), omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio
che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360, n. 5
c.p.c.) con riferimento al motivo di nullità attinente a: nullità
per violazione dell’art. 829 n. 5, (in relazione all’art. 823 n. 5),
9, 11 e 12 c.p.c., atteso che il lodo arbitrale condanna Rio
Bados, senza valida e coerente motivazione, al pagamento
delle spese processuali e delle competenze del collegio
arbitrale, liquidate senza utilizzare alcun valido parametro
legale.

erronea applicazione di norme di diritto (artt. 827, comma 3,

3. – La causa deve essere rinviata ad altra sezione della
Corte d’appello di Cagliari che provvederà anche in ordine alla
liquidazione delle spese del giudizio di cassazione
P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, assorbiti gli

Cagliari anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della
Seconda Sezione civile, i1 . 12 settembre 2017.
Il Con (sar
A e estensore

Il Presidente

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Roma,

20 DICI 2017

altri, cassa e rinvia ad altra sezione della Corte d’appello di

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