Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30592 del 30/12/2011

Cassazione civile sez. II, 30/12/2011, (ud. 01/12/2011, dep. 30/12/2011), n.30592

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –

Dott. MATERA Lina – rel. Consigliere –

Dott. PROTO Cesare Antonio – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso lo studio dell’avvocato CORTE

CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato PETTINI ANDREA;

– ricorrente –

contro

M.B. (OMISSIS), S.F.,

elettivamente domiciliati in ROMA, V. CICERONE 44, presso lo studio

dell’avvocato PARDINI LUCA, rappresentati e difesi dagli avvocati

BARBANTI CARLO, GATTAI JOHN;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 719/2008 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 08/05/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

01/12/2011 dal Consigliere Dott. LINA MATERA;

Preliminarmente visto che il Presidente del precedente collegio ha

emesso l’ordinanza del 13 maggio 2011-14 giugno 2011, in cui faceva

parte il Consigliere D’ASCOLA, il Presidente provvede che in questo

collegio non ne faccia parte;

udito l’Avvocato BARSANTI Carlo, difensore dei resistenti che ha

chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale DOTT.

CAPASSO Lucio che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza depositata il 27-8-2003, il Tribunale di Lucca, in parziale accoglimento della domanda proposta da C. G. nei confronti di M.B. e S. F., condannava i convenuti al pagamento in favore dell’attrice della somma di Euro 2.262,08, oltre interessi legali, a titolo di risarcimento dei danni (macchie di umidità) provocati dalla realizzazione della terrazza a tasca nel confinante immobile di proprietà dei convenuti, sito in Viareggio; condannava gli stessi convenuti a collocare sul muro di confine una schermatura opaca e scura, idonea ad eliminare la veduta dalla terrazza a tasca dai medesimi realizzata; rigettava la domanda riconvenzionale proposta dai resistenti; compensava integralmente tra le parti le spese di lite.

La C. proponeva appello avverso tale decisione, dolendosi del fatto che il Tribunale aveva escluso che il suo fabbricato avesse subito danni alla struttura in conseguenza delle opere di ristrutturazione eseguite da controparte, sulla base della consulenza tecnica d’ufficio, incompleta e inadeguata; del mancato accoglimento delle proprie istanze di demolizione della terrazza ovvero di sua collocazione a distanza di legge; della esiguità della somma liquidata a titolo risarcitorio per la mancata impermeabilizzazione della terrazza, nonchè della mancata statuizione in ordine agli interventi necessari per evitare le infiltrazioni.

Con sentenza depositata il 9-5-2008 la Corte di Appello di Firenze accoglieva il gravame per la parte relativa alla omessa statuizione in ordine agli interventi necessari per la eliminazione delle infiltrazioni; riteneva, invece, infondato il motivo di appello concernente la denunciata inadeguatezza della consulenza tecnica d’ufficio, e inammissibile, in quanto volto, ad introdurre una domanda nuova, la richiesta di demolizione della terrazza a tasca, ovvero di collocazione della stessa a distanza legale.

Per la cassazione di tale sentenza ricorre la C., sulla base di un unico motivo.

La M. e lo S. resistono con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1) Con l’unico motivo la ricorrente, denunciando il vizio di omessa e insufficiente motivazione, lamenta in primo luogo l’omessa valutazione della contraddittorietà tra le due perizie e tra la motivazione e le conclusioni della perizia a chiarimenti in ordine alla staticità dell’immobile de quo, con particolare riguardo al fatto che il muro divisorio tra i due villini a seguito dell’intervento dei M. era divenuto muro portante.

In secondo luogo, la C. si duole dell’insufficiente motivazione in ordine alle conclusioni del C.T.U., fatte proprie dalla Corte territoriale, secondo cui la precarietà statica del suo fabbricato sarebbe da ricondurre alla fatiscenza ed alla carenza di manutenzione di tale immobile.

In terzo luogo, la ricorrente deduce l’omessa pronuncia sulla richiesta di saggi esplorativi al fine di accertare le cause della precarietà statica dell’immobile in questione.

2) Il motivo è infondato.

La Corte di Appello ha fornito adeguata giustificazione delle ragioni per le quali ha ritenuto di aderire alle risultanze della relazione suppletiva depositata dal C.T.U. in data 11-4-2000, dalla quale era emersa l’insussistenza della dedotta situazione di pericolo statico per il fabbricato attoreo, dovuta alle opere di ristrutturazione eseguite nell’appartamento di proprietà dei convenuti.

Essa ha spiegato che il consulente d’ufficio, rispondendo ai rilievi del tecnico di parte attrice, ha accertato che il tetto realizzato dai convenuti scarica sulla travatura realizzata a confine tra i due fabbricati, in aderenza alla muratura comune, ma completamente dalla parte della proprietà degli stessi convenuti, e “rompitrattata” da una porzione muraria; che il muro divisorio, in precedenza esistente solo a tratti, è stato tamponato con muratura a doppio UNI (nei punti in cui venivano supportate le travi in legno), e supporta esclusivamente le travi della porzione residua di tetto, di proprietà C.; che il tetto dei convenuti non scarica sulla porzione muraria suddetta e non ha, quindi, aggravato i carichi sul muro divisorio, che sono anzi diminuiti; che, pertanto, tale muro, tamponato per intero, si trova in una situazione statica migliore rispetto a quella precedente; che la situazione di precarietà statica in cui versa il fabbricato della C. non è dovuta agli interventi eseguiti dai convenuti, ma esclusivamente alle condizioni di assoluta fatiscenza e carenza di manutenzione dello stesso immobile.

Il giudice del gravame, con apprezzamento in fatto non sindacabile in questa sede, ha rilevato che tale relazione, esauriente e priva di vizi logici, ha dato specifica risposta alle osservazioni della parte attrice, escludendo la sussistenza della situazione di pericolo lamentata dalla C.; ed ha conseguentemente disatteso le censure mosse dall’appellante con il primo motivo di gravame in ordine alle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio.

Ciò posto, si osserva che l’impianto argomentativo seguito dalla Corte territoriale non presenta i denunciati vizi di motivazione, atteso che il giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico – che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte – esaurisce l’obbligo della motivazione mediante l’indicazione delle fonti del suo convincimento, senza necessità che si soffermi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti di fiducia, che, seppur non espressamente confutate, restano implicitamente disattese in quanto incompatibili con le conclusioni tratte (Cass., sez. 1, 3 Aprile 2007, n. 8355; Cass., sez. 2, 13 Settembre 2000, n. 12080). In tal caso, le critiche del ricorrente tendenti al riesame degli elementi di giudizio già esaminati dal consulente tecnico si risolvono, in ultima analisi, in mere argomentazioni difensive, aventi sostanziale natura di merito, volte come sono a prospettare una valutazione diversa dei dati raccolti, che non può trovare ingresso in sede di legittimità (Cass. Sez. 1, 9-1-2009 n. 282).

Deve ulteriormente rammentarsi che rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito la valutazione dell’opportunità di disporre indagini tecniche suppletive o integrative di quelle già espletate, di sentire a chiarimenti il consulente tecnico di ufficio ovvero di disporre addirittura la rinnovazione delle indagini, con la nomina di altri consulenti, e l’esercizio di un tale potere (così come il mancato esercizio) non è censurabile in sede di legittimità (Cass. 3-4-2007 n. 8355). La sentenza impugnata, pertanto, non può essere censurata per il fatto di non aver valutato la necessità di procedere a saggi, trattandosi di indagini integrative che la Corte di Appello ha implicitamente considerato inutili e superflue, alla luce delle conclusioni della consulenza tecnica d’ufficio suppletiva;

conclusioni che a suo giudizio portavano ad escludere con certezza che per effetto degli interventi posti in essere dai convenuti vi fosse stato un aggravamento della situazione statica del fabbricato attoreo, ed a ritenere che le precarie condizioni statiche di tale fabbricato fossero piuttosto da ricondurre allo stato di fatiscenza e di carenza di manutenzione in cui il medesimo immobile.

3) Per le ragioni esposte il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese sostenute dai resistenti nel presente grado di giudizio, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in Euro 1.600,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 1 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA