Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30592 del 27/11/2018

Cassazione civile sez. III, 27/11/2018, (ud. 06/02/2018, dep. 27/11/2018), n.30592

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 840-2016 proposto da:

A.P., T.P., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA SILVIO PELLICO N2, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE

CRIMI, rappresentati e difesi dall’avvocato ALBERTO TALAMONE giusta

procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente

contro

(OMISSIS), in persona del Direttore Generale e legale rappresentante

pro tempore Dr. P.C.H., elettivamente domiciliato

in ROMA, V.CLAUDIO MONTEVERDI 20, presso lo studio dell’avvocato

ROSSELLA FERRANTE, rappresentata e difesa dall’avvocato PAOLO VINCI

giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1813/2015 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 27/04/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

06/02/2018 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 27/4/2015 la Corte d’Appello di Milano ha respinto il gravame interposto dai sigg. A.P. e T.P. in relazione alla pronunzia Trib. Busto Arsizio n. 221/2013 di rigetto della domanda di risarcimento dei danni proposta nei confronti dell'(OMISSIS) “per l’insuccesso dell’intervento di sterilizzazione tubarica cui la sig.ra A. si era sottoposta il (OMISSIS) presso quell’ospedale in occasione della nascita con taglio cesareo della terza figlia”.

Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito l’ A. e il T. propongono ora ricorso per cassazione, affidato a 3 motivi.

Resiste con controricorso l'(OMISSIS).

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va pregiudizialmente dichiarata l’inammissibilità della memoria ex art. 378 c.p.c. del ricorrente, spedita a mezzo posta e pervenuta alla Cancelleria di questa Corte solo in data 30/1/2018, e pertanto in violazione del termine di cui dell’art. 380 bis 1 c.p.c. (introdotto dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1 bis, comma 1 lett. f), conv., con modif., nella L. n. 197 del 206).

Vale al riguardo osservare che l’art. 134 disp. att. c.p.c., comma 5 a norma del quale il deposito del ricorso e del controricorso, nei casi in cui sono spediti a mezzo posta, si ha per avvenuto nel giorno della spedizione, non è applicabile per analogia al deposito della memoria, perchè il deposito di quest’ultima è esclusivamente diretto ad assicurare al giudice ed alle altre parti la possibilità di prendere cognizione dell’atto con il congruo anticipo – rispetto alla udienza di discussione – ritenuto necessario dal legislatore e che l’applicazione del citato art. 134 finirebbe con il ridurre, se non con l’annullare, con lesione del diritto di difesa delle controparti (v. Cass., 10/4/2018, n. 8835; Cass., 19/4/2016, n. 7704; Cass., 4/1/2011, n. 182. E già Cass., 26/7/1997, n. 6996).

Ne consegue l’inammissibilità della memoria che come nella specie, benchè anteriormente spedita a mezzo del servizio postale, sia pervenuta nella Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione oltre il termine ultimo di dieci giorni dalla data dell’adunanza in camera di consiglio fissata ex dell’art. 380 bis 1 c.p.c. (introdotto dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1 bis, comma 1 lett. f), conv., con modif., nella L. n. 197 del 206).

Al riguardo, va ulteriormente posto in rilievo, non può d’altro canto nemmeno valorizzarsi la spedizione “in via anticipata” a mezzo fax di quanto poi spedito a mezzo posta, difettando invero la prova della specifica autorizzazione all’uopo da parte del Primo Presidente di questa Corte (v. Cass., Sez. Un., 8/4/2008, n. 9151).

Con il 1 e il 3 motivo i ricorrenti denunziano violazione dell’art. 112 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

Con il 2 motivo denunziano “omessa esame” di fatto decisivo per il giudizio, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono inammissibili.

Va anzitutto osservato che essi risultano formulati in violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, atteso che i ricorrenti pongono a loro fondamento atti e documenti del giudizio di merito (in particolare, l'”atto di citazione datato 19.04.2010 e notificato in data 21.04.2010″, le dichiarazioni testimoniali del sig. C.P.G., l’espletata CTU, la sentenza del giudice di prime cure, l'”atto di citazione notificato in data 14.03.2014″, la “cartella clinica”, il “parere motivato del CTP dott. M. e del suo ausiliario dr. S.”) limitandosi meramente a richiamarli, senza invero debitamente per la parte d’interesse in questa sede – riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti (in particolare, brani della CTU), senza fornire puntuali indicazioni necessarie ai fini della relativa individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte Suprema di Cassazione, al fine di renderne possibile l’esame (v., da ultimo, Cass., 16/3/2012, n. 4220), con precisazione (anche) dell’esatta collocazione nel fascicolo d’ufficio o in quello di parte, e se essi siano stati rispettivamente acquisiti o prodotti (anche) in sede di giudizio di legittimità (v. Cass., 23/3/2010, n. 6937; Cass., 12/6/2008, n. 15808; Cass., 25/5/2007, n. 12239, e, da ultimo, Cass., 6/11/2012, n. 19157), la mancanza anche di una sola di tali indicazioni rendendo il ricorso inammissibile (cfr., da ultimo, Cass., Sez. Un., 19/4/2016, n. 7701).

A tale stregua non deducono le formulate censure in modo da renderle chiare ed intellegibili in base alla lettura del ricorso, non ponendo questa Corte nella condizione di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il relativo fondamento (v. Cass., 18/4/2006, n. 8932; Cass., 20/1/2006, n. 1108; Cass., 8/11/2005, n. 21659; Cass., 2/81/2005, n. 16132; Cass., 25/2/2004, n. 3803; Cass., 28/10/2002, n. 15177; Cass., 12/5/1998 n. 4777) sulla base delle deduzioni contenute nel medesimo (v. Cass., 24/3/2003, n. 3158; Cass., 25/8/2003, n. 12444; Cass., 1/2/1995, n. 1161).

Non sono infatti sufficienti affermazioni – come nel caso – apodittiche, non seguite da alcuna dimostrazione (v. Cass., 21/8/1997, n. 7851).

E’ al riguardo appena il caso di osservare, avuto in particolare riguardo al 1 e al 3 motivo (con il quale i ricorrenti si dolgono che la corte di merito abbia affermato che “1) gli odierni ricorrenti avrebbero dovuto necessariamente precostituirsi una prova certa con un ATP, senza il quale non hanno diritto a contestare la CTU; 2) l’esecuzione del 4 taglio cesareo in data (OMISSIS), senza la partecipazione dell'(OMISSIS), ha precluso a quest’ultimo la possibilità di formarsi una prova a discarico; 3) la CTU si è potuta svolgere solo sulle cartelle cliniche e su tre fotografie”, invero “eccezioni di merito non rilevabili d’ufficio e tanto meno dal Giudice dell’Appello, mai sollevate dalla controparte, nè nel primo nè nel secondo grado di giudizio e quindi mai oggetto di contraddittorio tra le parti e mai devolute al giudice del gravame”, nonchè lamentano che “i Giudicanti, in assenza di qualsiasi prova sulla corretta esecuzione dell’intervento richiesto, si limitavano ad attribuire la colpa dell’insuccesso al fato”), che (anche) ai fini della censura di ex art. 112 c.p.c. i requisiti di formazione del ricorso per cassazione ex art. 366 c.p.c. vanno indefettibilmente osservati, a pena di inammissibilità del medesimo.

I requisiti di formazione del ricorso rilevano infatti ai fini della relativa giuridica esistenza e conseguente ammissibilità, assumendo pregiudiziale e prodromica rilevanza ai fini del vaglio della relativa fondatezza nel merito, che in loro difetto rimane invero al giudice imprescindibilmente precluso (cfr. Cass., 6/7/2015, n. 13827; Cass., 18/3/2015, n. 5424; Cass., 12/11/2014, n. 24135; Cass., 18/10/2014, n. 21519; Cass., 30/9/2014, n. 20594; Cass., 19/6/2014, n. 13984; Cass., 20/1/2014, n. 987; Cass., 28/5/2013, n. 13190; Cass., 20/3/2013, n. 6990; Cass., 20/7/2012, n. 12664; Cass., 23/7/2009, n. 17253; Cass., 19/4/2006, n. 9076; Cass., 23/1/2006, n. 1221).

Nè può assumere in contrario rilievo la circostanza che la S.C. sia in tale ipotesi (anche) “giudice del fatto”.

Risponde invero a principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità che il requisito prescritto all’art. 366 c.p.c., n. 6 deve essere dal ricorrente comunque rispettato nella redazione del ricorso per cassazione (come ripetutamente affermato in particolare con riferimento all’ipotesi ex art. 112 c.p.c.: cfr. Cass., Sez. Un., 14/5/2010, n. 11730; Cass., 17/1/2007, n. 978. E, da ultimo, Cass., 13/2/2018, n. 3406), giacchè pur divenendo la Corte di legittimità giudice anche del fatto (processuale), con potere-dovere di procedere direttamente all’esame e all’interpretazione degli atti processuali, preliminare ad ogni altra questione si prospetta invero quella concernente l’ammissibilità del motivo in relazione ai termini in cui è stato esposto, con la conseguenza che solo quando sia stata accertata la sussistenza di tale ammissibilità diviene possibile valutare la fondatezza del motivo medesimo, sicchè esclusivamente nell’ambito di quest’ultima valutazione la Corte Suprema di Cassazione può e deve procedere direttamente all’esame e all’interpretazione degli atti processuali (v. Cass., 23/1/2006, n. 1221, e, conformemente, Cass., 13/3/2007, n. 5836; Cass., 17/1/2012, n. 539, Cass., 20/7/2012, n. 12664, nonchè, da ultimo, Cass., 24/3/2016, n. 5934, Cass., 25/9/2017, n. 22333 e Cass., 13/2/2018, n. 3406).

A tale stregua, l’accertamento in fatto e le relative valutazioni operate dalla corte di merito nell’impugnata sentenza rimangono invero non idoneamente censurate dagli odierni ricorrenti.

Va ulteriormente posto in rilievo come i ricorrenti prospettino in realtà doglianze di vizio di motivazione al di là dei limiti consentiti dalla vigente formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, (v. Cass., Sez. Un., 7/4/2014, n. 8053), nel caso ratione temporis applicabile, sostanziantesi nel mero omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti, dovendo riguardare un fatto inteso nella sua accezione storico-fenomenica, e non anche come nella specie l’omesso e a fortiori l’erronea valutazione di determinate emergenze probatorie (cfr. Cass., Sez. Un., 7/4/2014, n. 8053, e, conformemente, Cass., 29/9/2016, n. 19312).

Deve per altro verso sottolinearsi come risulti inammissibilmente richiesta una rivalutazione delle emergenze probatorie, laddove solamente al giudice di merito spetta individuare le fonti del proprio convincimento e a tale fine valutare le prove, controllarne la attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova.

Non può infine sottacersi, con particolare riferimento al 2 motivo, che laddove lamentano non evincersi da alcun “documento o risultanza probatoria… che il dott. C., chirurgo dell'(OMISSIS), che eseguiva il 4 taglio cesareo, procedeva “ad una nuova legatura della tuba sinistra della sig.ra A.” i ricorrenti in realtà inammissibilmente prospettano un vizio revocatorio ex art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4.

Emerge evidente, a tale stregua, come lungi dal denunziare vizi della sentenza gravata rilevanti sotto i ricordati profili, le deduzioni dei ricorrenti, oltre a risultare formulate secondo un modello difforme da quello delineato all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, in realtà si risolvono nella mera doglianza circa la dedotta erronea attribuzione da parte del giudice del merito agli elementi valutati di un valore ed un significato difformi dalle loro aspettative (v. Cass., 20/10/2005, n. 20322), e nell’inammissibile pretesa di una lettura dell’asserto probatorio diversa da quella nel caso operata dai giudici di merito (cfr. Cass., 18/4/2006, n. 8932).

Per tale via in realtà sollecitano, cercando di superare i limiti istituzionali del giudizio di legittimità, un nuovo giudizio di merito, in contrasto con il fermo principio di questa Corte secondo cui il giudizio di legittimità non è un giudizio di merito di terzo grado nel quale possano sottoporsi alla attenzione dei giudici della Corte Suprema di Cassazione elementi di fatto già considerati dai giudici di merito, al fine di pervenire ad un diverso apprezzamento dei medesimi (cfr. Cass., 14/3/2006, n. 5443).

Le spese, liquidate come in dispositivo in favore della contro ricorrente, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna i ricorrenti al pagamento, in solido, delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 4.200,00, di cui Euro 4.000,00 per onorari, oltre ad accessori come per legge, in favore della controricorrente.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, come modif. dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 6 febbraio 2018.

Depositato in Cancelleria il 27 novembre 2018

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