Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30592 del 22/11/2019

Cassazione civile sez. VI, 22/11/2019, (ud. 07/05/2019, dep. 22/11/2019), n.30592

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – rel. Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9728-2018 proposto da:

POSTE ITALIANE SPA (OMISSIS), in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE EUROPA 190,

presso la sede dell’AREA LEGALE TERRITORIALE dell’Istituto medesimo,

rappresentata e difesa dagli avvocati ANNA MARIA ROSARIA URSINO,

ELISABETTA CROCIANI;

– ricorrente –

contro

M.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GLORIOSO

13, presso lo studio dell’avvocato ANDREA BUSSA, che lo rappresenta

e difende unitamente all’avvocato ROBERTO GIUSTI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 987/2017 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 10/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 07/05/2019 dal Consigliere Relatore Dott.ssa LEONE

MARGHERITA MARIA.

Fatto

RILEVATO

CHE:

La Corte di appello di Firenze con la sentenza n. 987/2017, per quel che in questa sede rileva, aveva in parte riformato la decisione del tribunale di Lucca relativa alla restituzione delle somme erogate da Poste Italiane a M.M., in esecuzione della precedente sentenza dispositiva della minore indennità a lui dovuta a seguito della declaratoria di illegittimità del termine apposto al contratto di lavoro e della conversione in contratto a tempo indeterminato. Con la presente controversia Poste Italiane aveva chiesto la restituzione delle somme liquidate in eccesso a titolo di indennità L. n. 183 del 2010, ex art. 32 e la corte territoriale, con la impugnata decisione, aveva ritenuto infondata la pretesa restitutoria con riguardo alla somma intesa al lordo delle ritenute fiscali. Assumeva il giudice del gravame la possibilità di ripetere l’indebito da parte del datore di lavoro solo nei limiti della somma effettivamente percepita dal lavoratore, restando esclusa la possibilità di ripetere importi al lordo delle ritenute fiscali.

Avverso tale parte della decisione era proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi cui resisteva con controricorso il M..

Veniva depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1)-Con il primo motivo è dedotta la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, artt. 12 e 14 preleggi, dell’art. 2033 c.c., D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 23 e 64, art. 2041 c.c.; deduce la società l’erroneità della decisione relativa al recupero delle sole somme erogate al lavoratore al netto delle ritenute fiscali stante l’impossibilità per il datore di lavoro di chiedere la restituzione di quanto versato a titolo di ritenute fiscali fuori dai casi previsti espressamente e tassativamente da dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38.

2)- Con il secondo motivo deduce la violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, per come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità in ordine alla legittimazione alla domanda di rimborso;

3) Con il terzo motivo la società enuncia la violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38 come interpretato dalle risoluzioni e prassi dell’amministrazione finanziaria (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3);

4)-Con il quarto motivo è denunciata la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21 (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) con riguardo alla impossibilità di recuperare altrimenti le somme indebitamente corrisposte.

I motivi possono essere trattati congiuntamente poichè attinenti alla medesima questione inerente alla possibilità di richiedere al lavoratore somme indebitamente da lui percepite al netto delle ritenute fiscali ovvero al lordo delle stesse.

I motivi sono infondati alla luce di quanto recentemente ribadito da questa Corte: “In caso di riforma, totale o parziale, della sentenza di condanna del datore di lavoro al pagamento di somme in favore del lavoratore, il datore di lavoro ha diritto a ripetere quanto il lavoratore abbia effettivamente percepito e non può pertanto pretendere la restituzione di importi al lordo di ritenute fiscali mai entrate nella sfera patrimoniale del dipendente, atteso che il caso del venir meno con effetto “ex tunc” dell’obbligo fiscale a seguito della riforma della sentenza da cui è sorto ricade nel raggio di applicazione del del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, comma 1, secondo cui il diritto al rimborso fiscale nei confronti dell’amministrazione finanziaria spetta in via principale a colui che ha eseguito il versamento non solo nelle ipotesi di errore materiale e duplicazione, ma anche in quelle di inesistenza totale o parziale dell’obbligo ” (Cass. 19735/2018).

Il principio richiamato, oltre che escludere la possibilità di chiedere al lavoratore in restituzione somme dallo stesso non direttamente percepite, chiarisce anche che il rimborso fiscale deve essere richiesto agli uffici finanziari che, in ragione della inesistenza (parziale o totale) dell’obbligo, sono tenuti alla restituzione. Una lettura differente dell’art. 38 richiamato risulterebbe altrimenti contrastare criteri di ragionevole interpretazione della disposizione. Il ricorso deve quindi essere rigettato.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in favore della controricorrente nella misura di cui al dispositivo.

Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013) trovando tale disposizione applicazione ai procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, quale quello in esame (Cass. n. 22035 del 17/10/2014; Cass. n. 10306 del 13 maggio 2014 e numerose successive conformi).

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in E. 4.000,00 per compensi ed E. 200,00 per spese oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 7 maggio 2019.

Depositato in cancelleria il 22 novembre 2019

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