Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30592 del 20/12/2017


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Cassazione civile, sez. II, 20/12/2017, (ud. 12/09/2017, dep.20/12/2017),  n. 30592

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con atto notificato in data 29.1.2002 la “(OMISSIS)” s.r.l. citava a comparire innanzi al tribunale di Voghera la “Motodromo di Castelletto di Branduzzo” s.r.l..

Esponeva che aveva ricevuto in appalto dalla convenuta l’esecuzione dei lavori di realizzazione di una pista per competizioni motociclistiche (cosiddetta “pista grande”) per il corrispettivo di Lire 350.000.000; che oltre alla “pista grande” aveva nel corso dei lavori provveduto altresì alla realizzazione della cosiddetta “pista piccola” e delle “strade di raccordo” nonchè alla effettuazione di lavori e forniture aggiuntive di materiali inerti e di bitume.

Esponeva che il proprio credito, a consuntivo, era pari a Lire 639.320.280 e che le erano stati corrisposti acconti unicamente per Lire 244.000.000.

Chiedeva che controparte fosse condannata a pagarle il saldo, rimasto insoluto, pari a Lire 405.320.280.

Si costituiva la “Motodromo di Castelletto di Branduzzo” s.r.l..

Deduceva, limitatamente alla “pista grande”, che il corrispettivo di Lire 350.000.000 era stato pattuito a corpo, sicchè le maggiorazioni esposte a consuntivo erano del tutto illegittime; limitatamente alla “pista piccola” ed alla “strada di raccordo”, che il corrispettivo ex adverso preteso era stato a vario titolo contestato.

Deduceva inoltre che le opere tutte erano affette da gravi vizi e difetti, che le rendevano inidonee o, quanto meno, ne diminuivano significativamente il valore. Deduceva ancora che gli acconti versati ammontavano a Lire 328.170.000. Chiedeva rigettarsi l’avversa domanda.

Chiedeva, in via principale riconvenzionale, acclarato l’inadempimento della controparte, dichiarare la risoluzione del contratto per fatto e colpa della “(OMISSIS)” e, per l’effetto, condannare l’attrice a rimborsarle la somma di Lire 328.170.000 con interessi e rivalutazione nonchè a risarcirle i danni tutti sofferti; in via subordinata riconvenzionale, condannare l’attrice a corrisponderle le somme necessarie per rimediare ai vizi e difetti eliminabili e disporre la riduzione del corrispettivo in misura proporzionale al decremento di valore delle opere correlato ai vizi eventualmente non eliminabili, in ogni caso con condanna al risarcimento dei danni eventualmente sofferti.

In corso di causa veniva espletato accertamento tecnico preventivo.

Indi, acquisiti i chiarimenti resi dall’ausiliario, assunte le prove testimoniali, con sentenza n. 212/2007 il tribunale adito rigettava la domanda dell’attrice ed accoglieva in parte la domanda riconvenzionale della convenuta e, per l’effetto, condannava la “(OMISSIS)” s.r.l. a pagare alla “Motodromo di Castelletto di Branduzzo” s.r.l. la somma di Euro 57.266,65, oltre interessi, nonchè a pagare le spese di lite e di c.t.u..

Interponeva appello la “(OMISSIS)” s.r.l..

Resisteva la “Motodromo di Castelletto di Branduzzo” s.r.l.; esperiva appello incidentale.

Con sentenza n. 1661 dei 9/14.5.2012 la corte d’appello di Milano accoglieva in parte l’appello principale e, per l’effetto, in parziale riforma della gravata sentenza, accertava e quantificava in Euro 1.418,45, oltre i.v.a. ed interessi di mora, il residuo credito della “(OMISSIS)” e condannava la “Motodromo di Castelletto di Branduzzo” al pagamento; rigettava l’appello incidentale; compensava integralmente le spese di primo grado e poneva a carico di ambedue le parti per pari quota il compenso liquidato al c.t.u.; compensava integralmente le spese di secondo grado e poneva a carico di ambedue le parti per pari quota il compenso liquidato al c.t.u. per il supplemento depositato l’8.11.2011.

Evidenziava, in ordine al primo motivo del gravame principale, che a fronte degli esiti dell’approfondito accertamento espletato dal consulente d’ufficio e di cui, segnatamente, alla relazione depositata a maggio del 2003 le risultanze dei documenti prodotti dalla “(OMISSIS)” apparivano “inidonee a contrastare le conclusioni peritali” (così sentenza d’appello, pag. 5).

Evidenziava, in ordine al secondo ed al terzo motivo del gravame principale, che il corrispettivo per la cosiddetta “pista grande” non poteva considerarsi fisso ed invariabile ed erano “possibili variazioni di prezzo, anche in aumento, seppur di entità tale da non stravolgere il prezzo fissato per iscritto” (così sentenza d’appello, pag. 7); che il corrispettivo per la cosiddetta “pista piccola” e per la “strada di raccordo” senz’altro non era stato pattuito a forfait, trattandosi “di opere distinte dall’unica appaltata per iscritto, seppur riconducibili ad un unico appalto” (così sentenza d’appello, pag. 7).

Evidenziava quindi su tale scorta, in ordine ai medesimi motivi del gravame principale, che alla luce dei documenti acquisiti e del supplemento di c.t.u. depositato in data 31.10.2011 fosse possibile procedere alla “verifica dei lavori attinenti alla pista piccola ed alla strada di raccordo (…) ed (…) alla definitiva quantificazione di prezzo della pista grande” (così sentenza d’appello, pag. 7).

Evidenziava più esattamente che il prezzo dell’intera opera appaltata ed eseguita, in valori al netto d’i.v.a. riferiti al mese di luglio 2001, data di fine lavori, era pari ad Euro 191.156,34 per la “pista grande”, ad Euro 60.183,14 per la “pista piccola” e ad Euro 39.827,86 per la “strada di raccordo”, importi cui era da aggiungere la somma di Euro 4.152,79, oltre i.v.a., per la fornitura di ghiaia e calcestruzzo; che dal complessivo ammontare di Euro 295.320,13 dovevano essere detratti i costi di ripristino computati dal c.t.u., ovvero la somma di Euro 152.650,72 riferita alla data di fine lavori ed utilizzabile per la quantificazione dell’actio quanti minoris nell’appalto, e l’importo di Euro 141.250,96, ovvero gli acconti al netto d’i.v.a. versati dalla committente fino a settembre del 2001; che dunque il residuo credito della “(OMISSIS)” era pari ad Euro 1.418,45 oltre interessi di mora al tasso legale dal settembre 2001 al saldo.

Evidenziava infine che alla stregua del supplemento di c.t.u. depositato il 31.10.2011 non era possibile “aderire alla valutazione di totale inidoneità all’uso della pista piccola e della strada di raccordo (…) espressa dal Tribunale in motivazione” (così sentenza d’appello, pag. 8), giacchè entrambe le opere, al netto dei costi di ripristino, conservavano un valore economico.

Evidenziava, in ordine al gravame incidentale, con cui la “Motodromo di Castelletto di Branduzzo” aveva censurato il primo dictum nella parte in cui era stato disconosciuto il danno sofferto in dipendenza della “realizzazione di un tracciato inidoneo ad “ospitare competizioni di supermotard (…) sino all’aprile 2003″” (così sentenza d’appello, pag. 9), che, limitatamente al danno emergente, gli importi riconosciuti a titolo di costi di ripristino – Euro 152.650,72 – erano più che congrui e soddisfacenti ed i pretesi danni aggiuntivi, alla luce del materiale probatorio vagliato dal c.t.u., non avevano adeguato fondamento; che, limitatamente al lucro cessante, non integrava prova sufficiente ai fini della valutazione dell’incidenza del mancato uso della pista per le competizioni di supermotard il solo bilancio d’esercizio per l’anno 2002, nè al contempo vi era margine per un indagine peritale, giacchè destinata a connotarsi come esplorativa, nè inoltre era possibile verificare da quali ragioni era stata determinata la richiesta alla “Banca Regionale Europea” del prestito di Euro 25.000,00, nè infine era possibile riscontrare l’utilizzazione e la finalizzazione dello stesso prestito.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso la s.r.l. “Motodromo di Castelletto di Branduzzo”; ne ha chiesto sulla scorta di tre motivi la cassazione con ogni conseguente statuizione in ordine alle spese di lite.

La “(OMISSIS)” s.r.l. ha depositato controricorso, contenente ricorso incidentale articolato in un unico motivo; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l’avverso ricorso ed, in accoglimento dell’esperito ricorso incidentale, cassarsi la sentenza della corte di Milano; in ogni caso con il favore delle spese del giudizio di legittimità.

La ricorrente ha depositato memoria.

Il curatore del fallimento della “(OMISSIS)” s.r.l. – costituitosi in virtù di procura speciale per scrittura autenticata in data 1.8.2017 a ministero per notar F. Gallotti di Pavia – del pari ha depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la ricorrente principale denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 1668 c.c., comma 2; l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, specificamente in ordine alla totale inidoneità delle opere relative alla “pista piccola” ed alla “strada di raccordo”.

Deduce che ha errato la corte di merito a disattendere la domanda di risoluzione ex art. 1668 c.c., comma 2 limitatamente alla “pista piccola” ed alla “strada di raccordo”; che invero i vizi e le difformità riscontrate incidono in modo notevole sulla struttura e funzionalità delle opere e le rendono del tutto inidonee alla destinazione loro propria.

Deduce in particolare, limitatamente alla “pista piccola”, che alla stregua della relazione di c.t.u. in data 28.4.2003 esperita in primo grado e delle dichiarazioni testimoniali rese dal tecnico del Comune di Castelletto di Branduzzo, si ha riscontro, rispettivamente, della necessità del rifacimento completo della pista e della sua “concreta non utilizzazione (…) a causa della sua totale inutilizzabilità” (così ricorso principale, pag. 19); che al contempo la motivazione dell’impugnata sentenza è in parte qua contraddittoria, nella misura in cui si discosta dalla relazione di c.t.u. benchè condivisa in sede di rigetto del primo motivo dell’appello principale, ed insufficiente, nella misura in cui non esplicita le ragioni per cui è stato disatteso il giudizio di totale inidoneità dell’opera espresso dal consulente.

Deduce in particolare, limitatamente alla “strada di raccordo”, che analogamente è del tutto inadeguata all’uso cui è destinata.

Con il secondo motivo la ricorrente principale denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 1657 c.c. e art. 115 c.p.c.; l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, specificamente in ordine alla mancanza di prova dell’effettiva entità e consistenza delle opere extra asseritamente eseguite dalla “(OMISSIS)”.

Deduce, limitatamente alla richiesta di pagamento dei lavori e delle forniture extracontratto di cui ai consuntivi da essa principale ricorrente prontamente contestati, che la “(OMISSIS)” “non solo non ha provato la esecuzione e la consistenza unilateralmente dichiarata di alcune opere, ma non ha neppure formulato istanze istruttorie precise ed idonee ad assolvere a tale onus probandi” (così ricorso principale, pag. 26) nè “ha poi chiesto (…) una c.t.u. atta ad accertare e comprovare l’entità dei lavori aggiuntivi e la congruità delle somme esposte a consuntivo” (così ricorso principale, pag. 27).

Deduce inoltre che “i dati forniti dal c.t.u. nella perizia suppletiva (…) rendevano ancor più evidente l’inattendibilità dei consuntivi di (OMISSIS) e la loro finalità locupletativa” (così ricorso principale, pag. 52).

Il primo ed il secondo motivo del ricorso principale sono strettamente connessi.

Entrambi i motivi infatti si qualificano esclusivamente in relazione alla previsione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (si condividono perciò i rilievi della controricorrente: “non può invocarsi il vizio di falsa applicazione della norma di cui all’art. 1668 c.c., comma 2”: così controricorso, pag. 11; “la valutazione della Corte territoriale è (…) eminentemente fattuale, e come tale, avendo (…) coerenza logica (…), si sottrae all’esame di legittimità”: così controricorso, pag. 15).

Occorre tener conto, da un lato, che la “Motodromo” con i motivi anzidetti censura sostanzialmente il giudizio “di fatto” cui la corte distrettuale ha atteso (“è evidente che la Corte milanese abbia trascurato le prove testimoniali e tecniche che comprovano (…)”: così ricorso principale, pag. 19; “il manufatto (…) è risultato difettare degli elementi strutturali fondamentali per una strada asfaltata”: così ricorso principale, pag. 22; “nella fattispecie l’attrice non ha fornito neppure un principio di prova”: così ricorso principale, pag. 29; “il Giudice d’appello ha basato la propria decisione su (…) documenti unilaterali di provenienza della appaltatrice (…) su un supplemento di c. t. u. disposto d’ufficio (…)”: così ricorso principale, pag. 31; “la prova del presunto credito dell’attrice non poteva essere basata su una liquidazione teorica di entità contestate”: così ricorso, pag. 33).

Occorre tener conto, dall’altro, che è propriamente il motivo di ricorso ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, che concerne l’accertamento e la valutazione dei fatti rilevanti ai fini della decisione della controversia (cfr. Cass. sez. un. 25.11.2008, n. 28054; cfr. Cass. 11.8.2004, n. 15499).

Su tale scorta si rappresenta che i motivi de quibus sono destituititi di fondamento.

Invero, la prospettazione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata – è il caso, appunto, delle censure in disamina – conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito della intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico – formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando, così, liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (cfr. Cass. 9.8.2007, n. 17477; Cass. 7.6.2005, n. 11789).

In particolare, ai fini di una corretta decisione, il giudice del merito non è tenuto a valutare analiticamente tutte le risultanze processuali, nè a confutare singolarmente le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo averle vagliate nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il suo convincimento e l’iter seguito nella valutazione degli stessi e per le proprie conclusioni, implicitamente disattendendo quelli logicamente incompatibili con la decisione adottata (cfr. Cass. 10.5.2000, n. 6023).

Conseguentemente il preteso vizio di motivazione, sotto il profilo della omissione, insufficienza, contraddittorietà della medesima, può legittimamente dirsi sussistente solo quando, nel ragionamento del giudice di merito, sia rinvenibile traccia evidente del mancato (o insufficiente) esame di punti decisivi della controversia ovvero quando esista insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l’identificazione del procedimento logico – giuridico posto a base della decisione (cfr. Cass. 9.8.2007, n. 17477; Cass. 7.6.2005, n. 11789).

Nei termini testè enunciati l’iter motivazionale che sorregge, in partis quibus agitur, il dictum della corte d’appello risulta in toto ineccepibile sul piano della correttezza giuridica ed assolutamente congruo e coerente sul piano logico – formale.

Più esattamente la corte meneghina – siccome si è in precedenza esposto – ha vagliato nel complesso – non ha dunque obliterato la disamina di punti decisivi – e dipoi ha in maniera inappuntabile selezionato il materiale probatorio cui ha inteso ancorare il suo dictum, altresì palesando in forma nitida e coerente il percorso decisorio seguito.

D’altronde, con le censure in esame la principale ricorrente null’altro prospetta se non un preteso migliore e più appagante coordinamento dei dati acquisiti (“è dirimente quanto scritto dal c.t.u. nella perizia 28.4.2003 esperita in primo grado”: così ricorso principale, pag. 17; “il c.t.u. è stato dunque chiarissimo in merito alla totale inidoneità della pista piccola alla sua destinazione”: così ricorso principale, pag. 18; “la c.t.u. ha consentito di accertare che dopo meno di un anno dalla sua realizzazione (…) la strada di raccordo si presentava già in condizioni di patologico deterioramento”: così ricorso principale, pag. 22; “gli esiti del supplemento d’indagine tecnica (…) offrivano invece ulteriori spunti significativi che suffragano le contestazioni della committente sui consuntivi redatti dalla (OMISSIS)”: così ricorso principale, pag. 34; “la infondatezza delle poste addebitate dalla (OMISSIS) s.r.l. per la pista grande nel relativo consuntivo si evidenziano in modo particolare per le seguenti voci: (…)”: così ricorso principale, pag. 53; “alla luce della reale consistenza dell’opera come accertata dal c.t.u. in primo grado sorgevano spontanei i seguenti rilievi: (…)”: così ricorso principale, pag. 58; “non v’è dubbio (…) che questi interventi rappresentino il rifacimento totale, giacchè sono le opere per fare una strada ex novo”: così ricorso principale, pag. 59).

Le censure de quibus dunque involgono gli aspetti del giudizio – interni al discrezionale ambito di valutazione degli elementi di prova e di apprezzamento dei fatti – afferenti al libero convincimento del giudice e non ai possibili vizi del percorso formativo di siffatto convincimento rilevanti nel segno dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Le medesime censure pertanto si risolvono in una inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice di merito e perciò in una richiesta diretta all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, estranea alla natura ed alle finalità del giudizio di cassazione (cfr. Cass. 26.3.2010, n. 7394; Cass. sez. lav. 7.6.2005, n. 11789).

In ogni caso si evidenzia quanto segue.

In primo luogo, che ai fini della risoluzione del contratto di appalto per i vizi dell’opera si richiede un inadempimento più grave di quello richiesto per la risoluzione della compravendita per i vizi della cosa, atteso che per l’art. 1668 c.c., comma 2 la risoluzione può essere dichiarata soltanto se i vizi dell’opera sono tali da renderla del tutto inidonea alla sua destinazione (cfr. Cass. 20.9.1990, n. 9613, ove si soggiunge che, viceversa, l’art. 1490 c.c. stabilisce che la risoluzione va pronunciata per i vizi che diminuiscano in modo apprezzabile il valore della cosa, in aderenza alla norma generale di cui all’art. 1455 c.c., secondo cui l’inadempimento non deve essere di scarsa importanza avuto riguardo all’interesse del creditore; Cass. 15.3.2004, n. 5250).

In secondo luogo, che la valutazione circa l’assoluta inidoneità dell’opera alla sua destinazione costituisce apprezzamento di fatto demandato istituzionalmente al giudice del merito ed incensurabile in sede di legittimità se sorretto – siccome nella fattispecie – da motivazione esauriente ed immune da vizi logici.

In terzo luogo, in ordine all’asserita contraddittorietà ed insufficienza della motivazione dell’impugnato dictum, che, per un verso, la corte di merito ha ancorato il suo diverso convincimento agli esiti del supplemento di c.t.u. disposto in seconde cure e di cui alla relazione depositata il 31.10.2011, supplemento “frutto di esame nel contraddittorio coi periti delle parti, persuasivamente motivato, in relazione ai dati fattuali raccolti ed esposti anche nelle precedenti relazioni, depositate in primo grado” (così sentenza d’appello, pag. 7). Per altro verso, che, in caso di contrasto fra consulenze tecniche di ufficio disposte in gradi diversi del giudizio di merito, l’accoglimento da parte del giudice dell’appello delle conclusioni formulate dal secondo consulente presuppone solo il controllo della correttezza metodologica della consulenza redatta dal secondo ausiliare e non richiede alcun processo motivazionale in ordine alla scelta di tali conclusioni, essendo il diverso risultato della seconda consulenza un naturale effetto del giudizio di appello, che – in quanto “revisio prioris instantiae” – è proprio diretto a raggiungere un risultato diverso da quello di primo grado in relazione ai medesimi fatti (cfr. Cass. sez. lav. 4.12.2001, n. 15318). Per altro verso ancora, che, alla luce di tal ultimo insegnamento e del rilievo per cui l’indagine dell’ausiliario officiato in seconde cure è stata condotta sulla scorta dei dati fattuali raccolti ed esposti anche nelle pregresse relazioni, per nulla si giustificano la prospettazione secondo cui la corte distrettuale ha “omesso ogni esame critico della perizia suppletiva, così come ha omesso ogni raffronto comparativo con la prima perizia (…) ed i dati certi in questa riportati” (così ricorso principale, pagg. 33 – 34) e la prospettazione secondo cui la c.t.u. suppletiva si è svolta nel 2011, allorchè la situazione dei luoghi e delle opere accertata e descritta nella relazione di c.t.u. del 2002 “era totalmente mutata, sicchè il perito (…) si è basato esclusivamente sui dati appostati nei contestati consuntivi unilaterali di (OMISSIS)” (così ricorso principale, pag. 32).

In quarto luogo, che il giudice può affidare al consulente non solo l’incarico di valutare i fatti accertati o dati per esistenti (consulente deducente), ma anche quello di accertare i fatti stessi (consulente percipiente), e in tal caso, in cui la consulenza costituisce essa stessa fonte oggettiva di prova, è necessario e sufficiente che la parte deduca il fatto che pone a fondamento del suo diritto e che il giudice ritenga che l’accertamento richieda specifiche cognizioni tecniche (cfr. Cass. 23.2.2006, n. 3990; Cass. 13.3.2009, n. 6155).

In tal guisa non si giustifica la prospettazione della ricorrente principale secondo cui la corte territoriale, in difetto di qualsivoglia istanza della “(OMISSIS)”, “ha disposto d’ufficio una seconda c.t.u. (…) per sopperire alle palesi carenze probatorie dell’appaltatrice” (così ricorso principale, pagg. 30 – 31), “giacchè nessun valore probatorio può riconoscersi ai documenti unilaterali (…) provenienti dall’appaltatore” (così ricorso principale, pag. 29).

Infine, in ordine alla deduzione della “Motodromo” secondo cui la “(OMISSIS)” “non ha svolto alcun motivo di impugnazione avverso la sentenza di primo grado laddove vengono ravvisati gli estremi del rimedio risolutorio per la pista piccola e la strada di raccordo” (così ricorso principale, pag. 24), che alla stregua delle indicazioni di cui a pagina 8 del ricorso principale e di cui a pagina 4 dell’impugnata sentenza “il primo Giudice ha (…) accolto in parte la riconvenzionale del convenuto, condannando l’appaltatore al ristoro del danno quantificato in Euro 57.266,55, oltre interessi (…)” (così sentenza d’appello, pag. 4). Alla luce cioè delle indicazioni anzidette il primo giudice in rapporto all’unitaria operazione di appalto non ha atteso a pronunce di tipo risolutorio.

Con il terzo motivo la ricorrente principale denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.; l’omessa ed insufficiente motivazione.

Deduce che all’esito del giudizio d’appello la pretesa azionata dall’originaria attrice e quantificata in Euro 209.330,45 è risultata quasi del tutto infondata, siccome accolta in misura pari ad Euro 1.418,45; che quindi la sostanziale soccombenza della “(OMISSIS)” è indiscutibile.

Deduce altresì che non “sono ravvisabili nella specie le gravi ed eccezionali ragioni richieste dall’art. 92 c.p.c., comma 2 (…) per disporsi la compensazione delle spese” (così ricorso principale, pag. 66).

Deduce pertanto che del tutto ingiustificata è l’integrale compensazione delle spese di lite disposta dalla corte di Milano.

Il motivo è infondato.

Si evidenzia che il giudizio ha avuto inizio in data 29.1.2002.

Ne consegue che il disposto dell’art. 92 c.p.c. che nella fattispecie rileva, è “se vi è soccombenza reciproca o concorrono altri giusti motivi, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti”, ovvero quello vigente antecedentemente alla novella di cui alla L. n. 263 del 2005 (novella applicabile, ex art. 2, comma 4 stessa legge, ai procedimenti instaurati successivamente all’1.3.2006).

Al cospetto del summenzionato parametro normativo si rappresenta quanto segue.

In primo luogo, che la reciproca soccombenza va ravvisata sia in ipotesi di pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo fra le stesse parti, sia in ipotesi di accoglimento parziale dell’unica domanda proposta, tanto allorchè quest’ultima sia stata articolata in più capi, dei quali siano stati accolti solo alcuni, quanto nel caso in cui sia stata articolata in un unico capo e la parzialità abbia riguardato la misura meramente quantitativa del suo accoglimento (cfr. Cass. 22.2.2016, n. 3438).

Su tale scorta si evidenzia che la “Motodromo di Castelletto di Branduzzo”, seppur per il “modesto” ammontare di Euro 1.418,45, oltre i.v.a. ed interessi di mora, è comunque rimasta all’esito del duplice grado di merito soccombente.

Sicchè, a cagione al contempo dell’originario maggior quantum della pretesa azionata dalla “(OMISSIS)”, soccombenza reciproca legittimamente si configura.

In secondo luogo, che la valutazione delle proporzioni della soccombenza reciproca e la determinazione delle quote in cui le spese processuali debbono ripartirsi o compensarsi tra le parti, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., comma 2, rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, che resta sottratto al sindacato di legittimità, non essendo egli tenuto a rispettare un’esatta proporzionalità fra la domanda accolta e la misura delle spese poste a carico del soccombente (cfr. Cass. 31.1.2014, n. 2149; cfr. altresì Cass. 24.1.2013, n. 1703, secondo cui, in tema di liquidazione delle spese giudiziali, nessuna norma prevede, per il caso di soccombenza reciproca delle parti, un criterio di valutazione della prevalenza della soccombenza dell’una o dell’altra basato sul numero delle domande accolte o respinte per ciascuna di esse, dovendo essere valutato l’oggetto della lite nel suo complesso).

Con l’unico motivo la ricorrente incidentale denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, la nullità della sentenza per erronea applicazione dell’art. 345 c.p.c., comma 3 e per insufficiente motivazione in ordine alla valenza probatoria della documentazione acquisita nel corso del giudizio di primo grado presso il Comune di Castelletto di Branduzzo.

Deduce che con l’atto di appello aveva formulato richiesta di acquisizione della documentazione esistente agli atti del Comune di Castelletto di Branduzzo ed all’uopo ne aveva prospettato la indispensabilità ex art. 345 c.p.c., comma 3 ai fini del decidere; che in particolare siffatti documenti valevano, da un canto, a smentire gli avversi assunti, dall’altro, a rendere dubbie le conclusioni cui era pervenuto il c.t.u. ed i parametri tecnici dallo stesso ausiliario utilizzati in sede di riscontro dell’adeguatezza delle opere da essa appaltatrice realizzate. Deduce che in questi termini la corte d’appello “non poteva affermare a priori, ossia in sede di deliberazione di ammissibilità, che tale documentazione non fosse in astratto idonea a fornire un contributo potenzialmente decisivo all’accertamento della verità” (così ricorso incidentale, pag. 21).

Il motivo non merita seguito.

Si dà atto, per un verso, che il rigetto da parte del giudice di merito dell’istanza di esibizione proposta al fine di acquisire al giudizio documenti ritenuti indispensabili dalla parte (nella specie, buste paga del lavoratore relative a rapporto con un terzo) non è sindacabile in Cassazione, poichè, trattandosi di strumento istruttorio residuale, utilizzabile soltanto quando la prova del fatto non sia acquisibile “aliunde” e l’iniziativa non presenti finalità esplorative, la valutazione della relativa indispensabilità è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito e non necessita neppure di essere esplicitata nella motivazione, il mancato esercizio di tale potere non essendo sindacabile neppure sotto il profilo del difetto di motivazione (cfr. Cass. sez. lav. 23.2.2010, n. 4375; Cass. 29.10.2010, n. 22196).

Si dà atto, per altro verso, che, alla luce dell’insegnamento a sezioni unite di questa Corte (il riferimento è a Cass. sez. un. 20.4.2005, n. 8203), la produzione di nuovi documenti in sede di gravame può aver luogo allorchè la parte dimostri di essere stata nell’impossibilità per causa ad essa non imputabile di produrli in prime cure ovvero allorchè il giudice li reputi indispensabili ai fini della decisione della lite.

L’enunciato insegnamento, esattamente reiterato da questa Corte (cfr. Cass. 26.6.2007, n. 14766), è stato, precipuamente in ordine al parametro dell’indispensabilità, debitamente ed ulteriormente specificato non solo nel senso che il giudice del gravame è tenuto a motivare sulla ritenuta attitudine della nuova produzione a dissipare lo stato di incertezza sui fatti controversi (cfr. Cass. 23.7.2014, n. 16745), ma pur nel senso che il nuovo documento è suscettibile dal giudice dell’appello di esser qualificato indispensabile, allorquando è di per sè sufficiente a provare il fatto controverso, a prescindere da tutte le altre fonti di prova, ovvero allorquando sia finalizzato a corroborare gli esiti delle prove già raccolte in primo grado, giacchè in tale evenienza la produzione non è destinata ad aprire un nuovo fronte di indagine (cfr. Cass. 29.5.2013, n. 13432).

Su tale scorta è sufficiente rimarcare che la corte di merito ha puntualmente esplicitato che a fronte dell’approfondito accertamento operato dal consulente tecnico e quale illustrato con la relazione depositata nel maggio del 2003, le risultanze “emergenti dai documenti prodotti dall’appellante appaiono valutazioni inidonee a contrastare le conclusioni peritali, poichè non risultano qui documentati i passaggi che hanno condotto al rilascio di dette autorizzazioni ed omologhe per il tracciato in parola” (così sentenza d’appello, pag. 5).

Nei termini testè enunciati la corte distrettuale ha evidentemente dato conto della insussistenza del requisito dell’indispensabilità, atteso che ha assunto che la documentazione de qua non era nè sufficiente a dar ragione ex se del fatto controverso nè valeva a corroborare gli esiti delle prove già raccolte.

In dipendenza del rigetto e del ricorso principale e del ricorso incidentale si giustifica l’integrale compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Il ricorso principale è datato 19.6.2013.

Il ricorso incidentale è datato 8.7.2013.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti perchè, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (comma 1 quater introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17), la ricorrente principale e la ricorrente incidentale siano tenute, ciascuna, a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma dell’art. 13, comma 1 bis medesimo D.P.R..

PQM

La Corte rigetta il ricorso principale; rigetta il ricorso incidentale; compensa integralmente le spese del presente giudizio di legittimità; ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale e da parte della ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13,comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sez. seconda civ. della Corte Suprema di Cassazione, il 12 settembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2017

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