Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30591 del 30/12/2011
Cassazione civile sez. II, 30/12/2011, (ud. 30/11/2011, dep. 30/12/2011), n.30591
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –
Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –
Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –
Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –
Dott. PROTO Cesare Antonio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
M.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA DEL VIMINALE 43, presso lo studio dell’avvocato LORENZONI
FABIO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato BENZI
ORESTE;
– ricorrente –
contro
P.N. C.F. (OMISSIS), elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA DELLA GIULIANA 44, presso lo studio
dell’avvocato NUZZACI VITTORIO, che lo rappresenta e difende
unitamente all’avvocato MASSAROTTO GIORGIO;
– controricorrente –
e contro
MA.GI., MA.IT.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 1131/2005 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,
depositata il 12/07/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
30/11/2011 dal Consigliere Dott. CESARE ANTONIO PROTO;
udito l’Avvocato Lorenzoni Fabio difensore del ricorrente che ha
chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito l’Avv. Bigolini Otello con delega depositata in udienza
dell’Avv. Massarotto Giorgio difensore del controricorrente che ha
chiesto il rigetto del ricorso e deposita nota spese;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
RUSSO Rosario Giovanni che ha concluso per il rigetto del ricorso e
la condanna alle spese.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione del 2/9/1998 P.N. conveniva in giudizio M.A. quale proprietario del mappale n. 116 chiedendo dichiararsi l’acquisto per usucapione della servitù di passaggio sul predetto mappale sul quale aveva da sempre esercitato il passaggio pedonale avvalendosi di una stradina laterale che lo attraversava, per accedere a propri terreni agricoli individuati ai mappali nn. 350, 101, 137, 135, 217, 193 e 136; aggiungeva che il M. aveva modificato, arandolo, l’ultimo tratto della stradina in corrispondenza del mappale 116 rendendo così più difficile il transito e conseguentemente chiedeva che il convenuto fosse condannato al ripristino del tratto modificato.
Integrato il contraddittorio nei confronti del comproprietario del mappale n. 116 (che rimaneva contumace), sentiti i testi, il Tribunale di Treviso, sezione distaccata di Castelfranco Veneto dichiarava l’acquisto della servitù di passaggio per usucapione e condannava M.A. a ripristinare il tratto di strada da lui modificato, sul quale si doveva esercitare la servitù.
M.A. proponeva appello lamentando, per quanto qui interessa:
– la mancata integrazione nei confronti dei proprietari degli altri fondi sui quali doveva essere esercitata la servitù di passaggio, la mancata valutazione dell’esistenza di alcune piante per la cui presenza l’attore non poteva esercitare il passaggio nei luoghi indicati;
– la mancata considerazione che l’attore disponeva di altre due servitù di passaggio e che mai aveva esercitato il passaggio per il tratto di strada che esso appellante era stato condannato a ripristinare. L’appellato si costituiva e chiedeva il rigetto del gravame.
La Corte di appello di Venezia con sentenza del 12/7/2005 rigettava l’appello rilevando:
che l’actio confessoria servitutis deve essere esercitata solo nei confronti del proprietario del fondo che contesti la servitù non nei confronti dei proprietari degli altri fondi che non contestino l’esercizio della servitù di passaggio;
che non v’era prova relativa all’inesistenza del passaggio sul mappale o all’esistenza di alberi ostacolanti il passaggio in quanto, sotto il primo profilo, la documentazione prodotta non era idonea a contrastare l’accertamento del primo giudice (le fotografie non erano sicuramente riferibili ai luoghi ed erano prive di data, l’aereofotogrammetria, per l’altezza dalla quale erano ripresi i luoghi non poteva riprodurre il viottolo in questione); sotto il secondo profilo, la prova testimoniale richiesta in appello non era ammissibile per tardività;
che i testi avevano riferito del passaggio sulla stradina da parte del P. da oltre un ventennio. M.A. propone ricorso fondato su tre motivi; resiste con controricorso P. N.; replica con memoria il P..
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1027 e 1028 c.c.. Il ricorrente assume che dagli artt. 1027 e 1028 c.c. si evince il principio per il quale non può imporsi una servitù senza un’utilità per il fondo dominante e sostiene che nessuna utilità potrebbero trarre i fondi di proprietà dell’attore perchè la via pubblica non sarebbe raggiungibile dal mappale 116 e i fondi dominanti non erano raggiungibili se non attraverso il passaggio per altri fondi rispetto ai quali non era chiesta la servitù di passaggio.
3. Il motivo fondato sul presupposto che in assenza di servitù sui fondi intermedi non vi sarebbe utilitas per il fondo dominante, è infondato.
Occorre infatti osservare che sarebbe stato onere dell’odierno ricorrente che contesta l’utilitas, provare l’impossibilità del passaggio sui fondi intermedi (e, quindi, l’impossibilità di giungere al fondo servente); con orientamento che qui si condivide, questa Corte con sentenza 5/6/2008 n. 14936 ha infatti affermato che ai fini dell’usucapione di una servitù di passaggio, nel caso dell’esistenza di fondi intermedi, per l’accertamento del diritto sul fondo servente, non occorre alcuna specifica prova della titolarità di servitù sui fondi intermedi, una volta che ne sia dimostrata la utilizzazione in concreto, essendo sufficiente l’astratta configurabilità del requisito dell'”utilitas” eventuale (ossia la possibilità di acquisirla) richiesta dall’art. 1029 c.c., comma 1, salvo la prova da parte di chi la contesti di un’impossibilità in tal senso; analoghi principi sono stati affermati anche da Cass. 17/2/2005 n. 3273 per la quale la servitù di passaggio può costituirsi anche tra due fondi non contigui senza che sia contestualmente costituita sul fondo interposto tra essi perchè il requisito della contiguità deve essere inteso non nel senso letterale di materiale aderenza tra essi, ma in quello giuridico di possibilità di vantaggio da parte del fondo servente a favore del fondo dominante, poichè il proprietario del fondo dominante può esercitare ad altro titolo il passaggio sul fondo intermedio ovvero acquistare successivamente il relativo diritto di servitù.
4. Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 102 c.p.c., degli artt. 1027, 1031 e 1158;
egli assume che la domanda attorea doveva avere ad oggetto il riconoscimento della servitù di passaggio sull’intero tratto di strada e non solo sul tratto che attraversava il mappale 116 di esso ricorrente e che pertanto il contraddittorio avrebbe dovuto essere integrato con tutti i proprietari dei fondi attraversati dalla strada.
5. Il motivo è inammissibile perchè del tutto estraneo alla ratio decidendi della sentenza impugnata, con la quale si è accertato l’acquisto per usucapione della servitù di passaggio sul fondo oggetto della domanda e non sugli altri fondi rispetto ai quali il passaggio non era contestato, nè era necessario estendere la domanda nei confronti degli altri proprietari; la motivazione è conforme ai principi già espressi da questa Corte, da ultimo anche con la già richiamata sentenza Cass. 5/6/2008 n. 14936 con la quale si è ribadito che non occorre “fornire alcuna specifica prova della titolarità anche sugli altri fondi (necessariamente già utilizzati per il passaggio e non costituenti, quindi, perlomeno di fatto, ostacolo dall’immediata “utilitas” della servitù) essendo sufficiente l’astratta possibilità di acquisirla perchè ricorra quantomeno il requisito dell'”utilitas” eventuale richiesta dalla menzionata norma, salvo la prova da parte di chi la contesti di un’impossibilità in tal senso”.
6. Con il terzo motivo il ricorrente deduce il vizio di motivazione in quanto sarebbe stata dichiarata una servitù di passaggio in assenza di un’utilitas fundi reale e provata in quanto la servitù non rivestiva alcuna utilità se il passaggio non proseguiva anche attraverso gli altri fondi (sino a giungere alla via pubblica) verso i quali non v’era stata richiesta di declaratoria di servitù.
7. Il motivo è infondato per quanto già esposto nel rigettare i primi due motivi di ricorso.
8. Il ricorso deve pertanto essere rigettato con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare a P.N. le spese di questo giudizio di cassazione che liquida in Euro 1.500,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 30 novembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2011