Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30591 del 28/10/2021

Cassazione civile sez. lav., 28/10/2021, (ud. 19/05/2021, dep. 28/10/2021), n.30591

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3001/2020 proposto da:

S.J., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato DOMENICO RUSSO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL

RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI CASERTA, in

persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis

dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia

in ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI 12;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 4224/2019 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 27/08/2019 R.G.N. 236/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

19/05/2021 dal Consigliere Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. con sentenza 27 agosto 2019, la Corte d’appello di Napoli rigettava il gravame di S.J., cittadino ghanese, avverso l’ordinanza di primo grado, di reiezione delle sue domande di protezione internazionale e umanitaria;

2. essa negava, come già il Tribunale, la credibilità del richiedente, che aveva riferito di aver lasciato il Ghana per timore di essere ucciso dai parenti della donna con la quale aveva intrattenuto una relazione sentimentale, a causa della sua morte procurata da un aborto, per cui lo avevano accusato di averle somministrato farmaci allo scopo. Ed infatti, la vicenda non era riscontrata dalle informazioni reperibili sul Paese, attraversato da tensioni e conflitti proprietari tra diversi gruppi etnici, in via di attenuazione per l’opera delle autorità governative, ma non interessato da una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitti armati;

3. la Corte ne escludeva pertanto l’ascrivibilità ad alcuna ipotesi di protezione: in assenza dei requisiti per il riconoscimento al richiedente dello status di rifugiato, di protezione sussidiaria, ma neppure di una condizione di vulnerabilità, né avendo il richiedente un inserimento lavorativo, né legami familiari significativi in Italia;

4. con atto notificato in data 15 gennaio 2020, lo straniero ricorreva per cassazione con tre motivi; il Ministero dell’Interno intimato non resisteva con controricorso, ma depositava atto di costituzione ai fini della eventuale partecipazione all’udienza di discussione ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1, ult. alinea, cui non faceva seguito alcuna attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. il ricorrente deduce violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, per la mancata applicazione del protocollo procedimentale nella valutazione della Corte (di contraddittorietà e genericità del racconto, ridondante in quella) di propria scarsa credibilità, di carattere soggettivo, in assenza di alcuna cooperazione istruttoria nell’accertamento della situazione sociale, politica, etnica, religiosa e ordinamentale del Ghana (primo motivo); violazione e falsa applicazione degli artt. 115,116 c.p.c., D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, dal comma 1 al comma 5, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, art. 11, come mod. dal D.Lgs. n. 158 del 2009, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, per apparente motivazione sulla non credibilità della vicenda, in merito alla tipologia del timore denunciato, originato da una faida familiare e dalla ritrosia delle forze dell’ordine ad intervenire in modo efficace e tempestivo a tutela propria dalle minacce dei parenti della sua donna, anche contraddittoria rispetto alle rilevate tensioni e conflitti sulla proprietà della terra e tra gruppi etnici, culminanti in violenze localizzate: e pertanto motivazione tale da non integrare il minimo costituzionale previsto dall’art. 111 Cost. (secondo motivo);

2. essi, congiuntamente esaminabili per ragioni di stretta connessione, sono fondati;

3. la valutazione di credibilità del richiedente deve essere sempre frutto di una valutazione complessiva di tutti gli elementi e non può essere motivata soltanto con riferimento ad elementi isolati e secondari o addirittura insussistenti, quando invece venga trascurato un profilo decisivo e centrale del racconto (Cass. 8 giugno 2020, n. 10908); sicché, prima di pronunciare il proprio giudizio sulla sussistenza dei presupposti per la concessione della protezione, il giudice deve osservare l’obbligo di compiere le valutazioni di coerenza e plausibilità delle dichiarazioni del richiedente, non già in base alla propria opinione, ma secondo la procedimentalizzazione legale della decisione sulla base dei criteri indicati dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 (Cass. 11 marzo 2020, n. 6897; Cass. 6 luglio 2020, n. 13944; Cass. 9 luglio 2020, n. 14674);

3.1. nell’ambito di una tale valutazione procedimentalizzata è centrale l’esame delle dichiarazioni rese dal richiedente (in particolare: D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 3, lett. b), riscontrate da “tutti i fatti pertinenti che riguardano il Paese d’origine al momento della domanda” (art. 3, comma 3, lett. a D.Lgs. cit.): così integrando l’esame parziale (sintetizzato al primo periodo di pg. 4 della sentenza) del racconto (come più dettagliatamente illustrato a pg. 4 del ricorso), del quale la Corte partenopea ha operato una valutazione di non credibilità di estrema e lacunosa concisione (“a tacere della evidente poca credibilità del narrato… le dichiarazioni rese non trovano riscontro nelle informazioni reperibili sul Paese”: così al primo capoverso di pg. 4 della sentenza), l’errore di diritto denunciato;

3.2. la Corte partenopea non ha assolto all’obbligo di cooperazione istruttoria, in assenza di alcun serio né specifico approfondimento istruttorio, tanto meno specificando da quali fonti abbia attinto le informazioni, assolutamente generiche e sostanzialmente decontestualizzate sulla condizione generale del Ghana (all’ultimo capoverso di pg. 4 della sentenza), non risultando alcuna indicazione delle informazioni, generali e specifiche, consultate pertinenti al caso, aggiornate al momento dell’adozione della decisione (Cass. 28 giugno 2018, n. 17075; Cass. 12 novembre 2018, n. 28990; Cass. 22 maggio 2019, n. 13897; Cass. 12 maggio 2020, n. 8819);

3.3. ricorre pure la denunciata motivazione apparente, in quanto inidonea a consentire alcun controllo sull’esattezza e logicità del ragionamento decisorio, così da non attingere la soglia del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6 (Cass. 7 aprile 2017, n. 9105; Cass. 30 giugno 2020, n. 13248);

4. il ricorrente deduce quindi violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, dal comma 1 al comma 5, art. 5, art. 6, comma 2, art. 14, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, art. 11, art. 32, comma 3, come mod. dal D.Lgs. n. 158 del 2009, D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, art. 19, in relazione agli artt. 2,10,117 Cost., per erronea esclusione delle ragioni di carattere umanitario giustificanti la richiesta protezione (terzo motivo);

5. esso è assorbito;

6. pertanto i primi due motivi di ricorso devono essere accolti, assorbito il terzo, con la cassazione della sentenza, in relazione ai motivi accolti e rinvio, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione.

PQM

La Corte accoglie i primi due motivi di ricorso, assorbito il terzo; cassa la sentenza, in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 19 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2021

 

 

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