Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30591 del 27/11/2018

Cassazione civile sez. III, 27/11/2018, (ud. 06/02/2018, dep. 27/11/2018), n.30591

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24196-2015 proposto da:

ALCA SAS DI P.G. & C, in persona del legale

rappresentante pro tempore Sig. P.G., domiciliata ex

lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentata e difesa dall’avvocato CATELLO DI CAPUA giusta procura

speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

METRO ITALIA CASH AND CARRY SPA, in persona del suo procuratore

speciale Sig. B.M.P.M., elettivamente domiciliata

in ROMA, V.PASUBIO 11, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO

CUSIMANO, rappresentata e difesa dagli avvocati PAOLO ARDITO, MANLIO

LUCIA giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

RECO SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 522/2015 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 02/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

06/02/2018 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 2/3/2015 la Corte d’Appello di Venezia, in accoglimento del gravame interposto dalla società Metro Italia Cash and Carry s.p.a. e in conseguente riforma della pronunzia Trib. Venezia 4/12/2009, ha rigettato la domanda nei confronti della medesima originariamente proposta dalla società Alca di P.G. & C. s.a.s. di risarcimento del danno subito dall’immobile di sua proprietà, ove gestiva la (OMISSIS), in conseguenza dell’incendio avvenuto in data (OMISSIS) di uno dei televisori mod. Tvc 14 United ivi collocati, che quest’ultima aveva dalla Metro acquistati.

Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito la società Alca di P.G. & C. s.a.s. propone ora ricorso per cassazione, affidato a 6 motivi.

Resiste con controricorso la società Metro Italia Cash and Carry s.p.a. L’altra intimata non ha svolto l’attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il 1 motivo la ricorrente denunzia “omesso esame” di fatti decisivi per la decisione, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Con il 2 motivo denunzia “violazione e falsa applicazione” degli artt. 292,325 e 326 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Con il 3 motivo denunzia violazione dell’art. 345 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Con il 4 motivo denunzia violazione dell’art. 112 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

Con il 5 motivo denunzia violazione del D.Lgs. n. 206 del 2005, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Con il 6 motivo denunzia la “mancata valutazione… di prove decisive documentali”, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4,.

I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono inammissibili.

Va anzitutto osservato che essi risultano formulati in violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, atteso che la ricorrente pone a loro fondamento atti e documenti del giudizio di merito (in particolare, il “ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 696 c.p.c.”, l'”atto di citazione del 22711/2007″, la sentenza del giudice di prime cure, l’atto di appello, la “visura camerale depositata dall’appellante”, la “notifica della sentenza di primo grado effettuata dalla Alca s.a.s. unitamente al precetto”, le “eccezioni nuove proposte dall’appellante”, il “verbale dei VV.FF. n. 5644 del 17.09.2006”, le “risultanze della CTU dell’ing. B.M.”) limitandosi meramente a richiamarli, senza invero debitamente – per la parte d’interesse in questa sede – riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti (es., le “risultanze della CTU dell’ing. B.M.”), senza fornire puntuali indicazioni necessarie ai fini della relativa individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte Suprema di Cassazione, al fine di renderne possibile l’esame (v., da ultimo, Cass., 16/3/2012, n. 4220), con precisazione (anche) dell’esatta collocazione nel fascicolo d’ufficio o in quello di parte, e se essi siano stati rispettivamente acquisiti o prodotti (anche) in sede di giudizio di legittimità (v. Cass., 23/3/2010, n. 6937; Cass., 12/6/2008, n. 15808; Cass., 25/5/2007, n. 12239, e, da ultimo, Cass., 6/11/2012, n. 19157), la mancanza anche di una sola di tali indicazioni rendendo il ricorso inammissibile (cfr., da ultimo, Cass., Sez. Un., 19/4/2016, n. 7701).

A tale stregua non deduce le formulate censure in modo da renderle chiare ed intellegibili in base alla lettura del ricorso, non ponendo questa Corte nella condizione di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il relativo fondamento (v. Cass., 18/4/2006, n. 8932; Cass., 20/1/2006, n. 1108; Cass., 8/11/2005, n. 21659; Cass., 2/81/2005, n. 16132; Cass., 25/2/2004, n. 3803; Cass., 28/10/2002, n. 15177; Cass., 12/5/1998 n. 4777) sulla base delle deduzioni contenute nel medesimo (v. Cass., 24/3/2003, n. 3158; Cass., 25/8/2003, n. 12444; Cass., 1/2/1995, n. 1161).

Non sono infatti sufficienti affermazioni – come nel caso – apodittiche, non seguite da alcuna dimostrazione (v. Cass., 21/8/1997, n. 7851).

Rimasto accertato che “in data (OMISSIS) uno dei televisori si è incendiato causando danni all’immobile della società Alca”, e)the ad avviso dei giudici di merito non può dirsi nel caso “raggiunta la prova che l’incendio del televisore si sia sviluppata a causa di un vizio dell’apparecchio stesso e non a seguito di cause esterne”, è al riguardo appena il caso di osservare, avuto in particolare riguardo al 4 motivo (con il quale la ricorrente si duole che la corte di merito abbia immotivatamente omesso “la pronuncia in relazione all’eccezione di inammissibilità in appello delle eccezioni nuove proposte dall’appellante”), che (anche) ai fini della censura di ex art. 112 c.p.c. i requisiti di formazione del ricorso per cassazione ex art. 366 c.p.c. vanno indefettibilmente osservati, a pena di inammissibilità del medesimo.

Analogamente va affermato anche con riferimento al 6 motivo, con il quale la ricorrente denunzia -in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 – la “mancata valutazione… di prove decisive documentali”.

I requisiti di formazione del ricorso rilevano infatti ai fini della relativa giuridica esistenza e conseguente ammissibilità, assumendo pregiudiziale e prodromica rilevanza ai fini del vaglio della relativa fondatezza nel merito, che in loro difetto rimane invero al giudice imprescindibilmente precluso (cfr. Cass., 6/7/2015, n. 13827; Cass., 18/3/2015, n. 5424; Cass., 12/11/2014, n24135; Cass., 18/10/2014, n. 21519; Cass., 30/9/2014, n. 20594; Cass., 19/6/2014, n. 13984; Cass., 20/1/2014, n. 987; Cass., 28/5/2013, n. 13190; Cass., 20/3/2013, n. 6990; Cass., 20/7/2012, n. 12664; Cass., 23/7/2009, n. 17253; Cass., 19/4/2006, n. 9076; Cass., 23/1/2006, n. 1221).

Nè può assumere in contrario rilievo la circostanza che la S.C. sia in tale ipotesi (anche) “giudice del fatto”.

Risponde invero a principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità che il requisito prescritto all’art. 366 c.p.c., n. 6 deve essere dal ricorrente comunque rispettato nella redazione del ricorso per cassazione (come ripetutamente affermato in particolare con riferimento all’ipotesi ex art. 112 c.p.c.: cfr. Cass., Sez. Un., 14/5/2010, n. 11730; Cass., 17/1/2007, n. 978. E, da ultimo, Cass., 13/2/2018, n. 3406), giacchè pur divenendo la Corte di legittimità giudice anche del fatto (processuale), con potere – dovere di procedere direttamente all’esame e all’interpretazione degli atti processuali, preliminare ad ogni altra questione si prospetta invero quella concernente l’ammissibilità del motivo in relazione ai termini in cui è stato esposto, con la conseguenza che solo quando sia stata accertata la sussistenza di tale ammissibilità diviene possibile valutare la fondatezza del motivo medesimo, sicchè esclusivamente nell’ambito di quest’ultima valutazione la Corte Suprema di Cassazione può e deve procedere direttamente all’esame e all’interpretazione degli atti processuali (v. Cass., 23/1/2006, n. 1221, e, conformemente, Cass., 13/3/2007, n. 5836; Cass., 17/1/2012, n. 539, Cass., 20/7/2012, n. 12664, nonchè, da ultimo, Cass., 24/3/2016, n. 5934, Cass., 25/9/2017, n. 22333 e Cass., 13/2/2018, n. 3406).

A tale stregua, l’accertamento in fatto e le relative valutazioni operate dalla corte di merito nell’impugnata sentenza rimangono invero non idoneamente censurate dall’odierna ricorrente.

Senza sottacersi che al riguardo si appalesa nel caso invero configurabile la diversa ipotesi della pronunzia implicita.

Deve per altro verso sottolinearsi come risulti dalla odierna ricorrente in sostanza inammissibilmente richiesta una rivalutazione delle emergenze probatorie, laddove solamente al giudice di merito spetta individuare le fonti del proprio convincimento e a tale fine valutare le prove, controllarne la attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova.

L’inammissibilità del ricorso preclude invero la relativa disamina (avuto in particolare riferimento al 2 motivo) nel merito (come invero non si dubita in caso d’inammissibilità del ricorso per tardività, irrilevante essendo che lo stesso possa essere eventualmente fondato, tale non potendo in realtà esso propriamente mai dirsi, atteso che il relativo accertamento rimane in ogni caso in limine precluso).

Emerge evidente, a tale stregua, come lungi dal denunziare vizi della sentenza gravata rilevanti sotto i ricordati profili, le deduzioni della ricorrente, oltre a risultare formulate secondo un modello difforme da quello delineato all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, in realtà si risolvono nella mera doglianza circa la dedotta erronea attribuzione da parte del giudice del merito agli elementi valutati di un valore ed un significato difformi dalle sue aspettative (v. Cass., 20/10/2005, n. 20322), e nell’inammissibile pretesa di una lettura dell’asserto probatorio diversa da quella nel caso operata dai giudici di merito (cfr. Cass., 18/4/2006, n. 8932).

Per tale via in realtà sollecita, cercando di superare i limiti istituzionali del giudizio di legittimità, un nuovo giudizio di merito, in contrasto con il fermo principio di questa Corte secondo cui il giudizio di legittimità non è un giudizio di merito di terzo grado nel quale possano sottoporsi alla attenzione dei giudici della Corte Suprema di Cassazione elementi di fatto già considerati dai giudici di merito, al fine di pervenire ad un diverso apprezzamento dei medesimi (cfr. Cass., 14/3/2006, n. 5443).

Le spese, liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente società Metro Italia Cash and Carry s.p.a., seguono la soccombenza.

Non è viceversa a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di cassazione in favore dell’altra intimata, non avendo la medesima svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 6.200,00, di cui Euro 6.000,00 per onorari, oltre ad accessori come per legge, in favore della controricorrente società Metro Italia Cash and Carry s.p.a.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, come modif. dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 6 febbraio 2018.

Depositato in Cancelleria il 27 novembre 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA