Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30590 del 30/12/2011

Cassazione civile sez. II, 30/12/2011, (ud. 30/11/2011, dep. 30/12/2011), n.30590

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. PROTO Cesare Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

R.C. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE FEDERICI 2, presso lo studio dell’avvocato

ALESSANDRINI MARIA C, rappresentato e difeso dall’avvocato FREDA

ETTORE;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI AVELLINO P.I. (OMISSIS), IN PERSONA DEL SINDACO E

LEGALE RAPP.TE P.T. DR. G.G., elettivamente

domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE SUPREMA DI

CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall”Avv. PREZIOSI CLAUDIO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 174/2005 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 27/01/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

30/11/2011 dal Consigliere Dott. CESARE ANTONIO PROTO;

udito l’Avvocato Freda Ettore difensore del ricorrente che si

riporta;

udito l’Avv. Prezioni Claudio difensore del controricorrente che si

riporta anch’egli;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni che ha concluso per il rigetto del ricorso e

la condanna alle spese.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione del 30/7/1992 il Comune di Avellino proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo con il quale gli era stato ingiunto di pagare la somma di L. 111.233.255 a C.R. quale corrispettivo per l’espletamento dell’incarico di coordinatore del gruppo di progettazione del verde attrezzato e dell’arredo urbano; l’opponente deduceva, tra l’altro di non avere ancora ottenuto alcun finanziamento per l’opera considerata nella convenzione.

Il R. si costituiva e chiedeva il rigetto dell’opposizione.

Con sentenza del 12/7/2001 il Tribunale di Avellino dichiarava dovuta al R. la minor somma di L. 54.224.484 oltre rivalutazione e interessi.

Il R. proponeva appello per il riconoscimento della decorrenza degli interessi decorsi 60 giorni dalla consegna dell’opera invece che dalla pubblicazione della sentenza, per la spettanza della tassa di revisione della parcella e per la condanna di controparte alla spese processuali, compensate dal primo giudice.

Il Comune di Avellino si costituiva e proponeva appello incidentale volto ad ottenere l’integrale rigetto della pretesa attorea in quanto nella convenzione stipulata tra le parti il pagamento del compenso era sottoposto alla condizione, non verificatasi, del finanziamento pubblico dell’opera progettata.

Con sentenza del 27/1/2005 la Corte di Appello di Napoli rigettava l’appello del R. e accoglieva l’appello incidentale e l’opposizione del Comune di Avellino rilevando che l’insorgenza del credito del professionista era subordinata, nella previsione delle parti, al finanziamento statale dell’opera cui si riferiva la prestazione, considerato evento futuro e incerto e che, non essendo stato erogato il finanziamento statale, non era sorto il credito;

aggiungeva che la clausola era valida in quanto non integrante una clausola meramente potestativa e che non influiva sul regime della responsabilità del committente, ma semplicemente delimitava il contenuto del contratto facendo derivare i diritti del progettista non dal progetto redatto, ma dal progetto finanziato.

R.C. propone ricorso per cassazione fondato su 4 motivi.

Resiste con controricorso il Comune di Avellino.

1. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione degli artt. 1362, 1363, 1366, 1369 e 1371 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 1 e 3, il vizio di motivazione e la violazione dell’art. 2233 c.c.. Egli assume che la Corte territoriale non si sarebbe posta il problema di stabilire se, con la clausola così formulata “il gruppo incaricato accetta incondizionatamente e senza riserva alcuna che i compensi professionali siano corrisposti all’atto del finanziamento dell’opera”, le parti avessero voluto stabilire non già una condizione alla quale subordinare il diritto al compenso professionale, ma semplicemente il tempo del pagamento, come la formulazione letterale, a dire del ricorrente, lasciava intendere;

così operando la Corte avrebbe violato le regole di ermeneutica contrattuale e comunque avrebbe omesso di motivare sui criteri in forza dei quali avrebbe così interpretato la clausola; in particolare, nell’attività di interpretazione non avrebbe considerato i criteri del comportamento complessivo delle parti (art. 1362 c.c. e con riferimento al pagamento di acconti, che, secondo il ricorrente sarebbero incompatibili con l’interpretazione per la quale solo l’erogazione del finanziamento dava diritto al compenso), della valutazione sistematica delle clausole (art. 1363 c.c.) dell’interpretazione più coerente con la natura e l’oggetto del contratto (art. 1369 c.c., considerando che il contratto di opera professionale deve presumersi oneroso) e tale da garantire l’equo contemperamento degli interessi (art. 1371 c.c.).

3. Il motivo è infondato: la Corte di appello ha motivato osservando che dalla clausola contrattuale (secondo la quale il gruppo di professionisti incaricato della progettazione accettava incondizionatamente e senza riserva alcuna i compensi professionali sarebbero stati corrisposti all’atto del finanziamento dell’opera) risultava che l’adempimento della prestazione era subordinato al verificarsi di un evento (il finanziamento statale) futuro e incerto e pertanto integrante una condizione; ha quindi reso evidente che tale significato doveva essere attribuito al senso letterale delle parole, senza necessità di ricorrere ad altri criteri ermeneutici;

pertanto non sussiste il vizio di motivazione, tanto più considerando che il ricorrente non deduce di avere invocato in appello l’applicazione di criteri diversi da quello letterale o di avere contestato che tale fosse il significato letterale delle parole.

Siccome il giudice di appello ha ritenuto che il senso letterale della clausola rivelasse senza alcun dubbio la volontà comune degli stipulanti, non ha ritenuto di dovere far ricorso a criteri interpretativi sussidiari; siffatta scelta non è censurabile in Cassazione (cfr. Cass. 30/5/2007 n. 12721 in massima: La scelta da parte del giudice del merito del mezzo ermeneutico più idoneo all’accertamento della comune intenzione dei contraenti non è sindacabile in sede di legittimità qualora sia stato rispettato il principio del “gradualismo”) ed è conforme al principio per il quale se il giudice del merito ritiene che il senso letterale delle espressioni impiegate dagli stipulanti riveli con chiarezza e univocità la loro volontà comune, così che non sussistano residue ragioni di divergenza tra il tenore letterale del negozio e l’intento effettivo dei contraenti, l’operazione ermeneutica deve ritenersi utilmente compiuta, dovendosi far ricorso ai criteri interpretativi sussidiari solo quando i criteri principali (Cass. 13/12/2006 n. 26690).

Ne discende che non sono state violate le norme in materia di ermeneutica contrattuale richiamate nel motivo di ricorso in esame.

La censura relativa all’inidoneità della formulazione letterale ad integrare una condizione e non un termine si fonda su argomenti del tutto privi di fondamento: l’espressione “all’atto del finanziamento” non è significativa della previsione di un termine in quanto il giudice del merito ha valutato che proprio il momento del finanziamento fosse l’evento futuro e incerto al quale era condizionato il pagamento del corrispettivo (conclusione del tutto logica, posto che proprio il finanziamento rappresentava la provvista – tra l’altro necessaria a pena di nullità dell’impegno di spesa – per il pagamento secondo quanto esposto nelle premesse della convenzione e alla luce della precisazione che la clausola era accettata incondizionatamente e senza riserve); il pagamento degli acconti sulle spese non assume rilevanza alcuna perchè la condizione è riferita ai compensi e non ai rimborsi spese; la natura onerosa del contratto non assume rilevanza ai fini dell’applicazione del criterio dell’art. 1369 c.c. (peraltro semplicemente sussidiario e che quindi non deve essere applicato se il criterio primario è sufficiente per l’interpretazione), posto che, come rilevato in motivazione da questa Corte a S.U. (Cass. S.U. 19/9/2005 n. 18450) in presenza di siffatte clausole il diritto al compenso non forma oggetto di una rinunzia espressa già in sede di stipula del contratto col quale l’incarico professionale è affidato, ma viene condizionato al finanziamento dell’opera, inserendosi quindi nel complessivo assetto d’interessi perseguito dalle parti col negozio posto in essere e pertanto non può neppure affermarsi che le parti abbiano voluto un negozio a titolo gratuito: il contratto d’opera professionale resta (normalmente) oneroso, ma in esso è introdotto per volontà dei contraenti un elemento ulteriore, cioè un evento che condiziona il pagamento del compenso al finanziamento dell’opera, in assenza del quale quest’ultima non può essere eseguita.

4. Con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1183, 1184, 1185, 1186, 1187, 1325 c.c., art. 1353 c.c. e segg. e il vizio di motivazione.

Egli sostiene che, siccome le parti non avevano subordinato il pagamento del corrispettivo al verificarsi di una condizione, ma ad un termine, rappresentato dalla data di erogazione del finanziamento e siccome il termine è elemento essenziale del contratto, deve ritenersi maturato il termine quando diventa impossibile il verificarsi dell’evento che rappresenta il tempo dell’adempimento o quando sia decorso un tempo talmente ampio da rendere inesigibile ogni ulteriore tolleranza.

5. Il motivo è inammissibile per irrilevanza in quanto non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata secondo la quale per il pagamento del corrispettivo non era fissato un termine di adempimento, ma una condizione che non si era verificata.

6. Con il terzo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1355, 1359, 1375, 1418, 1419 e 2233 c.c., dell’art. 36 Cost. e il vizio di motivazione.

Egli sostiene che, interpretandosi la clausola contrattuale in contestazione nel senso di una condizione alla quale resta subordinato il diritto al compenso, tale clausola sarebbe nulla perchè in contrasto con la norma che stabilisce la presunzione di onerosità per il contratto di prestazione d’opera professionale e per il principio di indisponibilità del diritto al compenso desumibile dalla previsione di minimi tariffari; infine osserva che il principio della retribuzione proporzionata è sancito dall’art. 36 Cost.

7. Il motivo è infondato.

Sulla validità di una clausola contrattuale interna al rapporto di prestazione d’opera professionale e recante una condizione diretta a subordinare il pagamento del compenso al professionista era insorto contrasto giurisprudenziale che vedeva contrapposto l’orientamento prevalente per il quale la clausola era da considerarsi valida (v. ex multis. Cass., 8 ottobre 2004, n. 20039) al minoritario orientamento che ne riteneva la nullità (Cass., 23 maggio 2002, n. 7538). Il contrasto è stato definitivamente risolto nel senso opposto a quello sostenuto dal ricorrente con decisione a S.U. di questa Corte che ha affermato il principio, al quale si ritiene di dare continuità, per il quale la clausola con cui, in una convenzione tra un ente pubblico territoriale e un ingegnere al quale il primo abbia affidato la progettazione di un’opera pubblica, il pagamento del compenso per la prestazione resa è condizionato alla concessione di un finanziamento per la realizzazione dell’opera è valida in quanto non si pone in contrasto col principio di inderogabilità dei minimi tariffari, previsto dalla L. 5 maggio 1976, n. 340; nè tale clausola, espressione dell’autonomia negoziale delle parti, viene a snaturare la causa della prestazione, incidendo sul sinallagma contrattuale (Cass. S.U. 19/9/2005 n. 18450).

Il richiamo all’art. 36 Cost. non è pertinente alla fattispecie, posto che, come già rilevato da questa Corte, “il precetto di cui all’art. 36 Cost., comma 1 relativo al diritto ad una retribuzione proporzionata e sufficiente, non è applicabile ai rapporto di lavoro autonomo, come quello concernente l’esercizio di prestazioni d’opera intellettuale, privo del requisito della subordinazione, ancorchè in regime di parasubordinazione.” (Cass. n. 7544 del 1990; Cass. 13/12/1986 n. 7497).

Siffatta interpretazione non configge con i principi costituzionali:

la Corte Costituzionale ha infatti rilevato che se i principi contenuti nella richiamata norma devono considerarsi applicabili nel campo del lavoro autonomo, e in particolare nel campo delle professioni intellettuali, tale applicazione non può aversi se non in considerazione dell’attività complessiva del professionista, nei modi e nei limiti in cui essa sia accertabile e valutabile, e non in relazione ai singoli rapporti e alle singole prestazioni in cui si esplica l’attività del libero professionista (così, in motivazione Corte Cost. n. 75 del 1964).

8. Con il quarto motivo il ricorrente deduce il vizio di motivazione perchè la Corte territoriale avrebbe omesso ogni motivazione in ordine alla circostanza che la Giunta Regionale con Delib. n. 153 del 1994 avrebbe assegnato al Comune di Avellino L. 3.000.000.000 come fondo speciale di dotazione di cui ad un decreto CER del 9/5/1994 e che tale delibera sarebbe stata richiamata nel provvedimento di approvazione di un primo stralcio di opere di urbanizzazione;

inoltre, da una diversa sentenza della Corte di Appello (la n. 2404/2005) risulterebbe che un delegato del Sindaco avrebbe riconosciuta la riscossione di oneri di urbanizzazione, in parte destinati al finanziamento di opere di urbanizzazione, tra le quali quelle progettate dal ricorrente.

9. Il motivo è inammissibile per due diverse ragioni:

i profili di merito evidenziati nel motivo sono rilevanti solo in relazione alla deduzione dell’avveramento della condizione sospensiva, ma la questione non risulta trattata nella sentenza di appello e il ricorrente non ha assolto l’onere di specificare in quali termini e in quale fase processuale avrebbe sollevato la questione davanti al giudice del merito, così che la censura è inammissibile in quanto censura nuova (v. ex multis Cass. 1/3/2007 n. 4843);

– con riferimento al regime processuale anteriore al D.Lgs. n. 40 del 2006, (applicabile alla fattispecie in relazione alla data di pubblicazione della sentenza impugnata) ad integrare il requisito della cosiddetta autosufficienza del motivo di ricorso per cassazione concernente, ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ., n. 5 la valutazione da parte del giudice di merito di prove documentali, era necessario non solo che tale contenuto fosse riprodotto nel ricorso, ma anche che risultasse indicata la sede processuale del giudizio di merito in cui la produzione era avvenuta e la sede in cui nel fascicolo d’ufficio o in quelli di parte, rispettivamente acquisito e prodotti in sede di giudizio di legittimità essa è rinvenibile;

l’esigenza di tale doppia indicazione, in funzione dell’autosufficienza, si giustificava per la previsione dell’art. 369 c.p.c., comma 2, vecchio n. 4, che sanzionava (come, del resto, ora il nuovo) con l’improcedibilità la mancata produzione dei documenti fondanti il ricorso, producibili (in quanto prodotti nelle fasi di merito) ai sensi dell’art. 372 cod. proc. civ., comma 1. (Cass. 25/5/2007 n. 12239; Cass. 19/2/2009 n. 4056); nel caso concreto non è indicato se e quando i documenti richiamati sarebbero stati ritualmente prodotti e depositati.

10. Il ricorso deve pertanto essere rigettato con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare al Comune di Avellino le spese di questo giudizio di cassazione che liquida in Euro 2.600,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 30 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2011

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