Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3059 del 08/02/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 3059 Anno 2018
Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: MANZON ENRICO

ORDINANZA
sul ricorso 28291-2016 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 06363391001, in persona del
Direttore p ro

tempore, domiciliata in ROMA, A IA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVATOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente contro
CONSORZIO G 78;

– intimato avverso la sentenza n. 1633/17/2016 della COMMISSIONI
TRIBUTARIA REGIONALE DI PALINIO SEZIONI
DISTACCATA DI CATANIA, depositata il 28/04/2016;

Data pubblicazione: 08/02/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 10/01/2018 dal Consigliere Dott. ENRICO
I. \N Z ON.
Disposta la motivazione semplificata su concorde indicazione del
Presidente e del Relatore.

Con sentenza in data 21 gennaio 2016 la Commissione tributaria
regionale della Sicilia, sezione distaccata di Catania, dichiarava
inammissibile l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, ufficio
locale, avverso la sentenza n. 780/1/11 della Commissione tributaria
provinciale di Catania che aveva accolto il ricorso del Consorzio G 78
in fallimento contro il diniego di definizione agevolata per imposte
erariali 2002/2005. 1 a CTR osservava in particolare che il mancato
deposito della ricevuta di spedizione del gravame ne era appunto causa
di inammissibilità.
1vverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l’ Agenzia
delle entrate deducendo due motivi.
I:intimato Consorzio non si è difeso.
Considerato che:
Nella proposta del relatore comunicata alla ricorrente si era indicata
l’esigenza preliminare di verificare il rituale perfezionamento della
notifica dell’impugnazione.
Il patrocinio erariale ha depositato copia degli avvisi di ricevimento del
ricorso notificato, ai sensi dell’art. 55, legge 69/2009 tramite il servizio
postale universale, al difensore domiciliatario del Fallimento intimato
ed al Curatore fallimentare, mentre nulla ha depositato in ordine alla
notifica, effettuata secondo le medesime modalità, al legale
rappresentante del Consorzio fallito.

Ric. 2016 n. 28291 sez. MT – ud. 10-01-2018
-2-

Rilevato che:

I,c prime due notifiche tuttavia non risultano perfezionate né risulta
che la procedura notificatoria sia stata ripresa nel termine di trenta
giorni, dalla ricezione della notizia di detto esito negativo delle prime
notificazioni, fissato dalla sentenza n. 14594 del 15/07/2016 delle SU
civili di questa Corte.

Nulla per le spese stante la mancata difesa dell’intimata Curatela
fallimentare.
Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione
a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica
difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l’art. 13
comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Sez. 6 – L, Ordinanza
n. 1778 del 29/01/2016, Rv. 638714 — 01).
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, 10 gennaio) 2018

■07 s,g

Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.

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