Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3059 del 06/02/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 06/02/2017, (ud. 24/11/2016, dep.06/02/2017),  n. 3059

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – rel. Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20895/2010 proposto da:

D.S.M., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA AMEDEO CRIVELLUCCI 21, presso lo studio dell’avvocato ANDREA

LAMPIASI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

ANTONIO BROCATO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

POSTE ITALIANE S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del Presidente e

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA L.G. FARAVELLI 22, presso lo studio dell’avvocato ARTURO

MARESCA, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 472/2010 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 11/06/2010 R.G.N. 1196/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/11/2016 dal Consigliere Dott. GUGLIELMO CINQUE;

udito l’Avvocato BROCATO ANTONIO;

udito l’Avvocato SCANU CESIRA TERESINA per delega orale Avvocato

MARESCA ARTURO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO Rita, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con la sentenza n. 472/2010 la Corte di appello di Milano, in riforma della pronuncia n. 2233/07 del Tribunale di Milano, ha rigettato la domanda proposta da D.S.M. che aveva chiesto dichiararsi la nullità e/o illegittimità del termine finale apposto al contratto di lavoro stipulato con Poste Italiane per il periodo 9.6.2006/31.10.2006 ai sensi del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 2, comma 1 bis, come modificato dalla L. 23 dicembre 2005, n. 266, con condanna della convenuta al ripristino del rapporto e al risarcimento dei danni.

2. La Corte territoriale, per quello che rileva in questa sede, ha affermato che: 1) non era stato superato il limite del 15% dell’organico a tempo indeterminato addetto al Settore smistamento e anche presso il CMP di (OMISSIS) ove era stato impiegato il D.S.; 2) la disciplina di cui all’art. 2, commi 1 e comma 1 bis, per lo specifico settore a cui si riferisce, sostituisce, pur aggiungendosi alla disciplina generale, quella prevista dal D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, comma 1; 3) l’art. 2, comma 1 bis del citato Decreto non si pone in contrasto nè con gli artt. 3 e 76 Cost., nè con la Direttiva comunitaria 1999/70/CE.

3. Ha proposto ricorso per cassazione D.S.M. affidato a tre motivi.

4. Resiste Poste Italiane spa con controricorso illustrato con memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

5. Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14.9.2016, la redazione della motivazione in forma semplificata.

6. Con il primo motivo il ricorrente denunzia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione ed erronea applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 2, comma 1 bis, come successivamente modificato, degli artt. 1 e 2 della Direttiva 1999/70/CE del Consiglio dell’Unione Europea del 28.6.1999, dei considerando generali n. 6, 7, 8 e 10, delle clausole n. 2, 5 e 8 dell’Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato CES – UNICE – CEEP ALLEGATO ALLA DIRETTIVA 1999/70/CE del Consiglio dell’Unione Europea del 28.6.1999. In particolare, il D.S. pone i seguenti quesiti: 1) se il D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 2, comma 1 bis, come modificato dalla L. n. 266 del 2005, sia in contrasto con gli artt. 1 e 2 della Direttiva 1999/70/CE del Consiglio dell’Unione Europea del 28.6.1999, dei Considerando Generali n. 6, 7, 8 e 10 e delle clausole n. 2, 5 e 8; 2) se il D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 2, comma 1 bis, consenta al concessionario dei servizi postali di assumere personale a termine senza la specifica indicazione dei motivi di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, richiamando meramente e semplicemente il D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 2, comma 1 bis; 3) se l’assunzione a termine possa essere effettuata dal concessionario di servizi postali in mancanza di specifiche ragioni di carattere tecnico, produttivo organizzativo e sostitutivo; 4) se la previsione di cui al D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 2, comma 1 bis, che consente ai cessionari di servizi postali di assumere il 15% di personale a termine per un periodo di sei mesi da aprile ad ottobre di ciascun anno e per altri quattro mesi in altri periodi dell’anno sia da considerare ipotesi di carattere eccezionale che consente l’apposizione del termine al contratto di lavoro e se sia conforme alla previsione di cui agli artt. 1 e 2 della Direttiva 1999/70/CE del Consiglio dell’Unione Europea del 28.6.1999, dei Considerando Generali n. 6, 7, 8 e 10 e delle clausole n. 2, 5 e 8.

7. Con il secondo motivo D.S.M. censura ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la gravata sentenza per violazione ed erronea applicazione dell’art. 1965 c.c. e dell’art. 1332 c.c. e art. 3 Cost., in quanto la Corte di appello aveva omesso di pronunciarsi sull’eccezione relativa alla questione se, all’accordo tra Poste Italiane spa e le Organizzazioni Sindacali potessero aderire, in virtù del principio di uguaglianza di cui all’art. 3 Cost., anche i lavoratori assunti con contratto a termine in base al D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 2, comma 1 bis.

8. Con il terzo motivo il ricorrente si duole, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, dell’omessa motivazione circa un fatto decisivo della controversia: in particolare sostiene che la Corte di Milano non aveva fornito alcuna motivazione ed anzi non aveva proprio affrontato la questione sull’eccezione circa l’intervenuta transazione con la società.

9. Il primo motivo è infondato.

10. Va condiviso, in mancanza di elementi di novità che ne impongano una rivisitazione, il principio affermato dalle Sezioni Unite (n. 11374/2016 del 31.5.2016) che – risolvendo una questione di massima di particolare importanza – sono giunte alla conclusione secondo cui i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati, ai sensi del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 2, comma 1 bis, in successione tra loro con le Poste Italiane s.p.a. sono conformi alla disciplina del contratto a tempo determinato dettata dal D.Lgs. n. 368 del 2001 e successive integrazioni, applicabile ratione temporis; e che, a sua volta, la disciplina italiana applicabile al rapporto e cioè la normativa sulla successione di contratti a tempo determinato dettata dal D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 5, integrata dalla L. n. 247 del 2007, art. 1, commi 40 e 43, è conforme ai relativi principi fissati dall’Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, stipulato tra le organizzazioni sindacali CES, UNCE e CEEP il 18 marzo 1999, recepito nella direttiva del Consiglio 28 giugno 1999, n. 1999/70/CE. Con la medesima pronuncia si è, altresì, precisato che le assunzioni a tempo determinato, effettuate da imprese concessionarie di servizi nel settore delle poste, che presentino i requisiti specificati dal D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 2, comma 1 bis, non necessitano anche delle indicazioni delle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo ai sensi dell’art. 1, comma 1 del medesimo D.Lgs., trattandosi di ambito nel quale la valutazione sulla sussistenza della giustificazione è stata operata ex ante direttamente dal legislatore.

11. Il secondo motivo è inammissibile.

12. Invero, il ricorrente lamenta la violazione ed erronea applicazione dell’art. 1965 c.c., dell’art. 1332 c.c. e art. 3 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, per non avere la Corte di Appello nulla pronunciato in merito all’eccezione di una intervenuta conciliazione ex art. 1965 c.c., sollevata con la memoria difensiva di costituzione in appello del 12.3.2010.

13. Il vizio denunziato, però, presuppone il requisito di erronea sussunzione della fattispecie concreta in quella astratta regolata dalla disposizione di legge, mediante specificazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata che si assumono in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie e con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina (tra le altre Cass. 26 giugno 2013 n. 16038; Cass. 28 febbraio 2012 n. 3010).

14. Nel caso in esame, invece, si censura l’omessa pronuncia su alcune eccezioni che integra una violazione dell’art. 112 c.p.c., da fare valere esclusivamente ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, che consente alla parte di chiedere – e al giudice di legittimità di effettuare – l’esame degli atti del giudizio di merito, nonchè, specificamente, dell’atto di appello, mentre è inammissibile ove il vizio sia dedotto come violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 (in questi termini Cass. 27.10.2014 n. 22759).

15. Il terzo motivo presenta profili di inammissibilità e di infondatezza.

16. Difetta del requisito della specificità perchè non precisa con esattezza, sotto l’aspetto del “come” e del “quando”, in che termini la questione della intervenuta transazione tra la società ed il lavoratore sia stata posta con la comparsa di costituzione del 12.3.2010, per cui non è possibile scrutinare se essa sia stata posta in via meramente incidentale, ovvero sia stata avanzata come autonoma domanda che avrebbe richiesto autonoma pronuncia.

17. Inoltre, a fronte di una ritenuta legittimità del contratto a termine impugnato, la citata questione non assume il carattere di decisività tale da ritenere che, se valutata, avrebbe comportato una diversa decisione su uno dei fatti principali della controversia.

18. Infine va sottolineato che dell’Accordo del 10.7.2008, intervenuto tra Poste italiane spa e le organizzazioni sindacali e che non aveva natura giuridica di contratto per adesione ex art. 1332 c.c., non poteva essere destinatario l’odierno ricorrente (come da lui stesso riconosciuto) che aveva operato per Poste Italiane dopo il 1 gennaio 2006 in virtù di contratto a termine stipulato ai sensi del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 2, comma 1 bis, per cui esulava dall’ambito applicativo dell’accordo.

19. Nè è ravvisabile la prospettata violazione dell’art. 3 Cost., per avere la società creato, con il suddetto verbale di Accordo, una disparità di trattamento tra lavoratori a termine assunti con contratti a termine stipulati ai sensi del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1 e quelli assunti in base all’art. 2, comma 1 bis del citato Decreto.

20. Invero, il ricorrente pone a raffronto situazioni non omogenee e oggettivamente non comparabili, perchè l’obiettivo primario dei verbalizzanti l’accordo del 10.7.2008 fu rappresentato, come si legge nel testo, dall’esigenza di consolidare i rapporti di lavoro verso tutte le risorse che avevano già lavorato in Azienda in virtù di contratto a tempo determinato, ancora operativo alla data di decorrenza dell’accordo a seguito di un provvedimento favorevole giudiziale non ancora passato in giudicato, stipulato con le causali di cui al D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1.

21. La scelta di individuare una platea di lavoratori ben precisa non si presenta irragionevole perchè rispondeva ad una logica di bilanciamento tra l’offerta di una opportunità di lavoro stabile alle risorse già inserite nell’azienda e quella comunque di risolvere un particolare contenzioso che vedeva soccombente, nella maggior parte dei casi, in via definitiva la società: significativi sono il punto 6 dell’accordo sulla determinazione delle spese legali/processuali e la individuazione esclusiva di una particolare tipologia di causale (D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1).

22. Per costante orientamento giurisprudenziale la violazione del principio di eguaglianza sussiste solo qualora situazioni sostanzialmente identiche siano disciplinate in modo ingiustificatamente diverso, ma non quando la diversità di disciplina corrisponda ad una diversità di situazioni purchè sia osservato il limite generale dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, come si riscontra nel caso de quo.

23. Alla stregua di quanto esposto il ricorso va respinto.

24. Il contrasto interpretativo sulla questione in ordine al motivo sub 1), che ha richiesto l’intervento delle Sezioni Unite di questa Corte, inducetelo a compensare tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte:

rigetta il ricorso. Compensa tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 6 febbraio 2017

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