Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30589 del 20/12/2017


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Cassazione civile, sez. un., 20/12/2017, (ud. 04/04/2017, dep.20/12/2017),  n. 30589

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il Consiglio dell’ordine degli avvocati di Monza, con deliberazione del 9 dicembre 2015, rigettava la domanda di reiscrizione all’Albo degli avvocati presentata dal dott. S.G., nei cui confronti era stata già disposta, in relazione a una condanna per bancarotta fraudolenta, la sanzione della radiazione.

2. Con sentenza depositata in data 22 ottobre 2016 il Consiglio Nazionale Forense ha rigettato il ricorso dello S. avverso tale deliberazione.

3. E’ stata rilevata, in primo luogo, l’infondatezza della tesi secondo cui avrebbero dovuto applicarsi le norme, più favorevoli, della previgente disciplina dell’ordinamento della professione forense, osservandosi che, poichè la domanda di reiscrizione era stata presentata nella vigenza delle disposizioni introdotte con la L. n. 247 del 2012, le stesse dovevano applicarsi al presente procedimento, in applicazione del principio tempus regit actum, non venendo in considerazioni aspetti di natura disciplinare previsti dall’invocato art. 65 della suddetta L. n. 247, relativo alla disciplina transitoria.

4. E’ stato quindi condiviso il rilievo circa la tardiva proposizione della domanda, oltre il termine di un anno dalla cessata esecutività del precedente provvedimento sanzionatorio, previsto dall’art. 62, comma 10, della citata L. n. 247 del 2012.

5. E’ stato in ogni caso confermato il giudizio circa l’insussistenza di elementi che consentissero di ritenere che fosse stata riacquistata l’affidabilità del richiedente, tenuto conto, da un lato, dell’assenza di riabilitazione in sede penale e del mancato ristoro del pregiudizio sofferto dalle parti lese e, dall’altro, dell’obiettiva gravità dell’illecito commesso.

6. Del pari infondato è stato giudicato il motivo concernente la nullità del provvedimento impugnato in conseguenza della mancata audizione del dott. S., dovendosi applicare la L. n. 247 del 2012, art. 17, comma 12, secondo cui il richiedente deve essere ascoltato soltanto quando – circostanza nella specie non verificatasi – ne faccia richiesta.

7. Per la cassazione di tale decisione il dott. S. propone ricorso, affidato ad otto motivi, illustrati da memoria.

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Monza ha depositato delle note di deduzioni.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente deve constatarsi che il Consiglio dell’Ordine non ha presentato controricorso, ma soltanto delle “note di deduzioni” ai sensi del R.D. 22 gennaio 1934, n. 37, art. 66, non più in vigore, nè richiamato dalla vigente L. 31 dicembre 2012, n. 247, che, nel disciplinare, all’art. 36, comma 6, il termine per la proposizione del ricorso per cassazione, indicato in giorni trenta, lascia intendere che le difese degli intimati debbano avvenire con controricorso da notificarsi nei termini previsti dall’art. 370 c.p.c., comma 1, in cui si precisa anche che, “in mancanza di tale notificazione, essa (la parte contro la quale il ricorso è diretto) non può presentare memorie, ma soltanto partecipare alla discussione orale”.

2. Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 3,25 e 117 Cost.; artt. 6 e 50 Cedu, art. 15 Carta fondamentale dei diritti umani, nonchè artt. 4 e 11 preleggi: la nuova legge, priva di carattere retroattivo, non può applicarsi alla situazioni preesistenti.

2.1. Con il secondo mezzo si deduce la violazione dell’art. 111 Cost., con riferimento all’omessa audizione del richiedente: viene richiamato, “al solo fine didascalico”, il D.Lgs. n. 59 del 2010, art. 45.

2.2. Con la terza censura si deduce violazione dell’art. 2909 c.c., per non essersi tenuto conto del giudicato formatosi in relazione alla sentenza della Corte di appello di Milano n. 1823 del 2011.

2.3. Con il quarto mezzo, deducendosi violazione del R.D. n. 1578 del 1933, artt. 17, 37 e 47, si sostiene che erroneamente sarebbe stata esclusa la ricorrenza dei requisiti indicati dalla L. n. 247 del 2012, art. 17 sub. D, in quanto, tenuto conto del tempo trascorso dal momento della radiazione, senza che lo S. avesse compiuto illeciti di natura penale o di altro genere, il procedimento di reiscrizione si sarebbe trasformato “in una indebita persecuzione disciplinare”.

2.4. La quinta censura, con la quale si denuncia la violazione della L. n. 241 del 1990, D.Lgs. n. 59 del 2010, art. 2, della L. n. 1578 del 1933, art. 17 e della L. n. 247 del 2012, art. 17, è incentrata su una prima domanda di reiscrizione presentata nell’ottobre del 2013: la tardiva comunicazione della sua reiezione avrebbe determinato la formazione del silenzio -assenso. Analoghe considerazioni vengono svolte in relazione al procedimento conclusosi con la decisione impugnata.

2.5.Con il sesto motivo si deduce violazione della L. n. 247 del 2012, art. 62, rappresentandosi, in sostanza, che al momento in cui erano decorsi cinque anni dall’esecutività del provvedimento sanzionatorio, il termine di decadenza indicato da detta norma, entrata in vigore il 1 gennaio 2015, non era previsto, ragion per cui il richiedente aveva fatto affidamento sulla previgente legge.

2.6. Con il settimo mezzo si prospetta l’incostituzionalità della L. n. 247 del 2012, artt. 17,62 e 54, in riferimento agli artt. 3,25 e 117 Cost., in quanto la riconsiderazione – in relazione alla domanda di reiscrizione – del fatto che aveva determinato la sanzione della radiazione comporterebbe una sorta di violazione del divieto di bis in idem.

2.7. Con l’ultimo motivo si deduce che il Consiglio Nazionale Forense avrebbe reso una motivazione meramente apparente.

3. Avanti di procedere a un’analitica disamica dei singoli motivi di ricorso deve premettersi che la sentenza impugnata si fonda su due distinte ed autonome rationes decidendi; da un lato viene ribadito il superamento del termine previsto dalla L. n. 247 del 2012, art. 62, comma 10, dall’altro si conferma l’assenza dei requisiti richiesti dall’art. 17 della stessa legge.

Tale duplicità delle ragioni della decisione, in effetti, si riflette nello stesso ricorso, nel quale ciascuna di esse viene distintamente impugnate. In proposito vale bene richiamare il principio secondo cui, qualora la decisione impugnata si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte ed autonome, ciascuna delle quali logicamente e giuridicamente sufficiente a sorreggerla, è inammissibile il ricorso che non formuli specifiche doglianze avverso una di tali “rationes decidendi” (Cass., Sez. U, 29 marzo 2013, n. 7931; Cass., 14 febbraio 2012, n. 2108; Cass., 2 novembre 2011, n. 3386). Dall’applicazione di tale principio discende altresì la conseguenza che quando una decisione di merito, impugnata in sede di legittimità, si fonda su distinte ed autonome ragioni della decisione, ognuna delle quali sufficiente, da sola, a sorreggerla, perchè possa giungersi alla cassazione della stessa è indispensabile, da un lato, che il soccombente censuri tutte le riferite “rationes decidendi”, dall’altro che tali censure risultino tutte fondate (Cass., 24 maggio 2006, n. 12372; Cass., 21 ottobre 2005, n. 20454).

4. Tanto premesso, deve constatarsi – esaminando congiuntamente il primo ed il sesto motivo del ricorso – che le censure concernenti il rilievo della tardività della (seconda) domanda di prescrizione, ancorchè prospettate in maniera non del tutto perspicua, appaiono condivisibili, non tanto in relazione all’astratta applicabilità, nel presente procedimento, della disciplina introdotta con la L. 31 dicembre 2012, n. 247, art. 62, comma 10, quanto in ordine all’individuazione, in concreto, del termine annuale di decadenza ivi previsto, che di certo non poteva decorrere, pur in assenza di una norma transitoria, ma in virtù di un’interpretazione costituzionalmente orientata, in un momento anteriore all’entrata in vigore della stessa norma, vale a dire dal 1 gennaio 2015.

5. Nel resto, il ricorso presenta evidenti aspetti di infondatezza, e, per certi versi, di inammissibilità, che escludono il suo accoglimento.

6. Non coglie nel segno la seconda censura, in quanto, richiamando una normativa non pertinente, il ricorrente omette assolutamente di censurare il richiamo alla previsione, contenuta nella lex specialis applicabile ratione temporis, secondo cui l’audizione personale dell’interessato è effettuata soltanto quando egli ne abbia fatto richiesta (citata L. n. 247 del 2012, art. 17, comma 12).

La sentenza impugnata, al riguardo, ha dato atto della presentazione, da parte del ricorrente, di proprie osservazioni a seguito dell’invito all’uopo formulato dal COA di Monza, senza la formulazione della richiesta di essere ascoltato personalmente. E’ evidente come in tal caso non possa ipotizzarsi alcuna violazione del diritto di difesa, essendo rimessa alla parte interessata la valutazione circa l’esaustività delle osservazioni presentate per iscritto.

7. Il terzo motivo è inammissibile in quanto in termini assolutamente generici ed assertivi si richiamano le decisioni n. 1823 del 2011 della Corte di appello di Milano e n. 160 del 2006 del CNF, senza indicarne minimamente il contenuto, essendosi per altro omesso di adempiere alla prescrizione di cui all’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4.

8. La quarta e la settima censura, da esaminarsi congiuntamente, sono infondate.

Il giudizio circa l’insussistenza dei requisiti richiesti dalla citata L. n. 247 del 2012, art. 17 risulta formulato da parte del Consiglio Nazionale Forense, con adeguata motivazione, nel pieno rispetto di tale normativa, che richiede, tra l’altro, la ricorrenza di una condotta irreprensibile. Sotto tale profilo va evidenziato che nella sentenza impugnata il riferimento alla gravità del fatto di bancarotta in base al quale venne disposta la radiazione, che di per sè non comporta una perpetuazione della sanzione stessa, ma un’autonoma valutazione di uno dei presupposti per la reiscrizione, si associa alla valutazione del comportamento successivo dell’istante, rimarcandosi le circostanze inerenti – pur prescindendosi dall’assenza di una riabilitazione in sede penale, non più richiesta dalla vigente normativa – al mancato ristoro o restituzioni alla parte lesa, considerate quali indici negativi ai fini di un giudizio prognostico sulla recuperata affidabilità.

9. Deve rilevarsi, inoltre, l’infondatezza del quinto motivo, in quanto il riferimento alla disciplina del silenzio – assenso non è pertinente rispetto al dato normativo di riferimento, correttamente applicato dal Consiglio Nazionale Forense. Del resto, non risulta neppure censurata l’affermazione, contenuta nella sentenza impugnata, circa l’inammissibilità della questione, in quanto proposta per la prima volta in sede di gravame.

10. Non appare meritevole di apprezzamento, infine, l’ultima censura, con la quale si sostiene la mera “apparenza” della motivazione della sentenza impugnata, che, al contrario, risulta assolutamente congrua ed articolata, con un preciso, ancorchè sintetico, riferimento a tutte le circostanze sottoposte all’esame del Consiglio Nazionale Forense.

11. In considerazione della rilevata assenza di una valida attività difensiva della parte intimata, non si richiede alcuna statuizione in merito al regolamento delle spese.

PQM

Rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 4 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2017

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