Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30588 del 30/12/2011

Cassazione civile sez. II, 30/12/2011, (ud. 29/11/2011, dep. 30/12/2011), n.30588

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo – Presidente –

Dott. NUZZO Laurenza – rel. Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. PROTO Cesare Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

P.R. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, PIAZZA GIOVANNI RANDACCIO 1, presso lo studio dell’avvocato

MUSA LEONARDO, rappresentato e difeso dagli avvocati MASSARI NICOLA,

ORLANDINO FRANCESCO;

– ricorrente –

contro

M.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, PIAZZA GONDAR 11, presso lo studio dell’avvocato AZZONI CARLO,

rappresentato e difeso dall’avvocato NATALIZI ZIZZI MARIANA;

AXA ASSIC SPA P.I. (OMISSIS) IN PERSONA DEL LEGALE RAPP.TE

DIRIGENTE PROCURATORE P.T. DR. C.M., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA DEGLI SCIALOJA 6, presso lo studio

dell’avvocato OTTAVI LUIGI, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato TROIANIELLO GERARDO;

– controricorrenti –

contro

MFM AZD AGRICOLA MARIO FARAONE MENNELLA & C SAS IN LIQ;

– intimata –

sul ricorso 7339-2006 proposto da:

MFM AZD AGRICOLA MARIO FARAONE MENNELLA & C SAS IN LIQ

P.I.

(OMISSIS) IN PERSONA DEL LIQUIDATORE DOTT. B.S. LEGALE

RAPP.TE P.T., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G AVEZZANA 51,

presso lo studio dell’avvocato LA VIA ALESSANDRA, rappresentata e

difesa dall’avvocato SANGIOVANNI GIUSEPPE;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

P.R., AXA ASSIC SPA, M.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 189/2005 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 08/04/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

29/11/2011 dal Consigliere Dott. LAURENZA NUZZO;

udito l’Avvocato Orlandino Francesco difensore del ricorrente che si

riporta agli atti;

udito l’Avv. Ottavi Luigi difensore dell’Axa Assic. spa, e l’Avv.

Sangiovanni Giuseppe difensore della MFM Az. Agric. sas, che si

riportano agli atti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni che ha concluso per, previa riunione,

l’accoglimento del terzo motivo del ricorso principale, e del primo

motivo del ricorso incidentale, l’assorbimento di ogni altra censura.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 18/2003 il Giudice Unico del Tribunale di Brindisi, sez. dist. di Fasano, in accoglimento della domanda proposta da P.R. nei confronti di M.A., quale titolare della ditta “Ortoflora”, condannava quest’ultimo al risarcimento dei danni patiti dal P., per la somma di Euro 2.516,72, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, per avere l’attore acquistato dal M. piantine di pomodoro della varietà “Tombolino F1”,risultate di diverso tipo.

Lo stesso Giudice rigettava la domanda di garanzia proposta dal convenuto contro la s.a.s. M.F.M, Azienda Agricola di Mario Faraone Mennella & C. da cui il M. aveva acquistato le sementi utilizzate per ottenere le piantine in questione, rilevando che il M. aveva chiesto la condanna diretta della società stessa al ristoro dei danni subiti dal P., senza far valere la sua pretesa di rivalsa in relazione all’autonomo rapporto intercorso con il terzo chiamato in causa; la sentenza dichiarava cessata la materia del contendere tra la s.a.s. MFM di Mario Faraone Mennella e la s.p.a. Allsecures Assicurazioni, a sua volta chiamata in causa dalla M.F.M. che aveva stipulato con detta compagnia una polizza assicurativa. Avverso tale sentenza il M. proponeva appello cui resisteva il P..

Si costituivano in giudizio la s.a.s. M.F.M. e la s.p.a. AXA Assicurazioni, quale società che aveva incorporato per fusione la s.p.a. Allsecures Assicurazioni ed, in via incidentale, la AXA s.p.a.

chiedeva che fosse rigettata la domanda in garanzia proposta dalla M.F.M. nei confronti della Allsecures assicurazioni (divenuta Axa assicurazioni).

Con sentenza 11.2.2005 la Corte d’Appello di Lecce, in accoglimento dell’appello del M., rigettava la domanda del P., compensando interamente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio e ponendo a carico del M., del P. e della M.F.M., in ragione di 1/3 ciascuno, le spese di C.T.U..

La Corte di merito dava atto dell’inadempimento contrattuale posto in essere dal M. nei confronti del P., per consegna di “aliud pro alio”, posto che il C.T.U. nominato in primo grado, dopo aver messo a dimora i semi di pomodoro alienati al M. dalla M.F.M., aveva accertato, quanto al lotto 1/97C, la diversità dei frutti rispetto a quelli oggetto della vendita;

rigettava, tuttavia,la domanda del P., non avendo questi provato il danno; osservava che la M.F.M., chiamata in causa dal M., in garanzia impropria,aveva contestato l’esistenza e l’ammontare del danno con il richiamo alla difesa svolta nel giudizio di primo grado richiamo alla difesa svolta nel giudizio di primo grado sicchè si era venuta a configurare, nella specie, “una situazione di interferenza tra il rapporto principale e quello accessorio di garanzia” ed un’ipotesi di litisconsorzio processuale in quanto la decisione di una controversia si estendeva necessariamente all’altra.

Tale sentenza è impugnata con ricorso per cassazione da P. R. sulla base di un unico, articolato motivo illustrato con successiva memoria.

Gli intimati resistono con controricorso; la M.F.M. Azienda Agricola di Mario Faraone Mennella & C. s.a.s. in liquidazione e la s.p.a. Axa assicurazioni, propongono, inoltre, ricorso incidentale condizionato.

M.A., nella qualità di titolare della ditta Ortofrutta e la s.p.a. Axa hanno depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va preliminarmente disposta, ai sensi dell’art. 335 c.p.c., la riunione dei ricorsi in quanto proposti avverso la medesima sentenza.

Il P. deduce:

1) errore in procedendo per extrapetizione e violazione degli artt. 99, 112, 342, 345, 346 e 434 c.p.c. nonchè errore in giudicando per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, ex art. 360 c.p.c., n. 5;

la Corte di appello, pur avendo riconosciuto la responsabilità per inadempimento contrattuale della società M., nei confronti dell’appellato, ne aveva rigettato la domanda per mancanza della prova del danno; lo stesso risultava, invece, provato dalla C.T.U. e dalla perizia giurata redatta su incarico dell’attore; la ditta Ortoflora di M.A. non aveva, peraltro, contestato nell'”an” e nel “quantum” il danno subito dal P., come liquidato in primo grado sicchè la sentenza impugnata era inficiata dal vizio di extrapetizione, laddove aveva ritenuto non assolto l’onere probatorio a carico del P.; il danno da questi subito non richiedeva, comunque, la prova relativa alla mancata raccolta del prodotto ed alla distruzione delle piante in quanto, vertendosi in tema di vendita di “aliud pro alio”,il pregiudizio subito dal compratore era insito nella difformità del bene consegnato rispetto a quello acquistato; difettava, inoltre, una domanda di garanzia impropria della M.F.M. di Faraone Mennella nei confronti della Ortofrutta di M.A., stante la mancanza di ogni connessione, anche occasionale, fra il rapporto principale e quello accessorio, considerato che i due contratti di vendita tra attore e convenuto, da un lato, e tra convenuto-chiamante e terzo chiamato, dall’altro, erano soggettivamente ed oggettivamente distinti, con conseguente difetto di legittimazione della M.F.M. relativamente alla contestazione del danno reclamato dal P. il quale, d’altro canto, non poteva estendere la propria domanda contro il chiamato.

Con ricorso incidentale condizionato all’accoglimento del ricorso principale, la MFM Azienda Agricola Mario Faraone Mennella & C.N s.a.s. deduceva: a) violazione dell’art. 99 – 112 – 183 e 189 c.p.c. nonchè omessa, insufficiente contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia;

come rilevato dal giudice di primo grado, doveva escludersi una vera e propria chiamata in causa della M.F.M., da parte del M., posto che questi aveva eccepito, surrettiziamente, una sua carenza di legittimazione passiva chiedendo, in sostanza, “la traslazione ope legis della domanda dell’attore nei confronti del chiamato”, senza che quest’ultimo fosse stato convenuto in giudizio per un rapporto giuridico in comune con l’attore o che il M. avesse proposto un’azione di rivalsa;

b) violazione e falsa applicazione degli artt. 1523 e 1341 c.c. nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, laddove il giudice di merito aveva erroneamente affermato che il patto di riservato dominio della merce non era stato oggetto di espressa approvazione per iscritto e doveva considerarsi, quindi, inefficace; tale patto rientrava, invece, nell’autonomia negoziale delle parti e non richiedeva la specifica approvazione ex art. 1341 c.c., comma 2, sicchè tenuto conto anche della circostanza, non contestata, dell’omesso pagamento del prezzo della vendita, doveva rigettarsi la domanda di manleva contrattuale proposta dal M. nei confronti della M.F.M. , atteso che il mancato perfezionamento della vendita avrebbe impedito al compratore, non ancora divenuto proprietario, di invocare qualsiasi forma di garanzia nei confronti del venditore.

La AXA,con il ricorso incidentale condizionato, assume che il P. non aveva proposto in appello domanda in garanzia nei confronti della M.F.M. e del suo assicuratore sicchè sulla autonoma domanda di garanzia tra la M.F.M. e la resistente AXA Assicurazioni si era formato il giudicato definitivo.

Il ricorso principale è fondato.

La Corte di appello ha erroneamente qualificato come una domanda di garanzia impropria la chiamata in causa, da parte del convenuto M., della M.F.M. di Mario Faraone Mennella, non tenendo conto che fra il contratto di compravendita di piantine di pomodoro, intercorso fra il P. ed il M. e quello con cui quest’ultimo aveva acquistato i semi di dette piantine dalla M.F.M., non vi era alcun collegamento, trattandosi di due distinti titoli, soggettivamente ed oggettivamente diversi.

Pertanto non poteva, nella specie, ravvisarsi una domanda di garanzia impropria, avendo il M. chiamato in causa il terzo, non già in forza di un rapporto giuridico comune tra l’attore ed il chiamato, essendosi limitato ad eccepire un proprio difetto di legittimazione passiva ed a domandare la condanna diretta del chiamato al risarcimento del danno,prospettando una mera traslazione della domanda avanzata dall’attore nei confronti della M.F.M..

Contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte territoriale il chiamato non aveva, quindi, alcuna legittimazione a contraddire in ordine all’azione esercitata contro il chiamante ed, in particolare, a contestare il danno reclamato dal P. nè l’attore poteva estendere la propria domanda contro il chiamato, stante l’assenza di ogni collegamento giuridico tra la posizione sostanziale dell’attore e quella del terzo chiamato in causa (Cass. S.U. n. 13968/2004; Cass. n. 25559/2008). La sentenza impugnata va, quindi, cassata con rinvio, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio, ad altra sezione della Corte di Appello di Lecce che provvederà ad un nuovo esame della controversia in applicazione dei principi esposti.

Il ricorso incidentale condizionato della società M.F.M., alla strega di quanto già osservato, rimane assorbito, mentre va dichiarato inammissibile il ricorso incidentale della AXA s.p.a., per difetto di interesse, posto che la sentenza di primo grado aveva dichiarata cessata la materia del contendere tra la M.F.M. Azienda Agricola di Mario Faraone Mennella & C. e la Allsecures Assicurazioni s.p.a.(ora AXA Assicurazioni).

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi; accoglie il ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale condizionato della M.F.M. Azienda Agricola Mario Faraone Mennella & C. s.a.s. in liquidazione; dichiara inammissibile il ricorso incidentale della AXA s.p.a.;

cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio ad altra sezione della Corte d’Appello di Lecce.

Così deciso in Roma, il 29 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2011

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