Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30588 del 22/11/2019
Cassazione civile sez. VI, 22/11/2019, (ud. 08/07/2019, dep. 22/11/2019), n.30588
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –
Dott. MELONI Marina – rel. Consigliere –
Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –
Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 33004-2018 proposto da:
A.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso
di CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato MASSIMO
GOTI;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL
RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI BOLOGNA;
– intimato –
avverso il decreto del TRIBUNALE di BOLOGNA, depositato il
01/10/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 08/07/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MARINA
MELONI.
Fatto
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Bologna, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione Europea, con decreto in data 1/10/2018, ha confermato il provvedimento di rigetto pronunciato dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Bologna in ordine alle istanze avanzate da A.A. nato in Pakistan il 5/11/1977, volte, in via gradata, ad ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato, del diritto alla protezione sussidiaria ed il riconoscimento del diritto alla protezione umanitaria.
Il richiedente asilo proveniente dal Pakistan aveva riferito alla Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Bologna di essere fuggito dal proprio paese in quanto perseguitato sia da alcune persone che lo accusavano ingiustamente sia dalla famiglia di sua moglie.
Avverso il decreto del Tribunale di Bologna ha proposto ricorso per cassazione il ricorrente affidato a due motivi.
Il Ministero dell’Interno non ha spiegato difese.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 8, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto il giudice ha escluso i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria senza esaminare la situazione sociale e politica generale del Pakistan con uso di informazioni aggiornate e precise sulla situazione del paese di origine.
Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente denuncia omesso esame di fatti decisivi per il giudizio e la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 2, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto il Tribunale di Bologna, nonostante la situazione di vulnerabilità e le violenze subite dal ricorrente non ha riconosciuto il diritto alla protezione umanitaria.
Il ricorso è privo di fondamento.
I motivi di merito proposti contengono una serie di critiche agli accertamenti in fatto espressi nella motivazione del (Ndr: Testo originale non comprensibile) territoriale che, come tali, si palesano inammissibili, in quanto dirette a sollecitare un riesame delle valutazioni riservate al giudice del merito, che del resto ha ampiamente e rettamente motivato la statuizione impugnata, esponendo le ragioni del proprio convincimento. Il Tribunale infatti ha ritenuto che le vicende riferite dal ricorrente non siano credibili e in riferimento ai presupposti per la concessione della protezione sussidiaria il Giudice ha ritenuto con motivazione coerente ed esaustiva l’assenza di situazioni di violenza indiscriminata e conflitto armato interno o internazionale nel paese d’origine/ escludendo così il diritto alla protezione sussidiaria.
La censura si risolve quindi in una generica critica del ragionamento logico posto dal giudice di merito a base dell’interpretazione degli elementi probatori del processo e, in sostanza, nella richiesta di una diversa valutazione degli stessi, ipotesi integrante un vizio motivazionale non più proponibile in seguito alla modifica dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, apportata dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, convertito in L. n. 134 del 2012 (v. Cass., sez. un., n. 8053/2014).
Inoltre, diversamente da quanto affermato dal ricorrente, il Tribunale ha adempiuto al proprio dovere di cooperazione istruttoria facendo riferimento alle notizie risultanti da numerosi siti internet tutti elencati nella (Ndr: Testo originale non comprensibile) da cui ha evinto che non vi sono situazioni critiche di sicurezza e di ordine pubblico nel Pakistan.
In ordine al secondo motivo di ricorso ed in particolare alla verifica delle condizioni per il riconoscimento della protezione umanitaria il motivo si rivela inammissibile in quanto censura senza peraltro alcun riferimento alla situazione individuale l’accertamento di merito compiuto dal Tribunale in ordine alla insussistenza di una particolare situazione di vulnerabilità del ricorrente.
Per quanto sopra il ricorso proposto deve essere respinto. Nulla per le spese in mancanza di attività difensiva.
Non ricorrono i presupposti per l’applicazione del doppio contributo di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, in quanto il ricorrente è stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Nulla spese.
Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2019