Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30587 del 30/12/2011

Cassazione civile sez. II, 30/12/2011, (ud. 28/11/2011, dep. 30/12/2011), n.30587

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo – Presidente –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. PROTO Cesare Antonio – Consigliere –

Dott. PETITTI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

VALFINA s.a.s. di Milani Olindo & C, in persona del

legale

rappresentante pro tempore, e M.O. in proprio,

rappresentati e difesi, per procura a margine del ricorso, dagli avv.

Manzi Luigi e Pier Vettor Grimani, elettivamente domiciliati presso

lo studio del primo in Roma, via Confalonieri n. 5;

– ricorrenti –

contro

PREFETTURA DI VENEZIA – UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO, in persona

del Prefetto pro tempore della Provincia di Venezia;

– intimata –

avverso la sentenza del Tribunale di Venezia n. 325 del 2005,

depositata in data 7 febbraio 2005;

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 28

novembre 2011 dal Consigliere relatore Dott. Stefano Petitti;

sentito l’Avvocato Emanuele Coglitore per delega;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. SGROI Carmelo, che ha concluso per il rigetto del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza depositata il 7 febbraio 2005, il Tribunale di Venezia ha rigettato l’opposizione proposta da Valfina s. a. s. di Milani Olindo & C. e da M.O. in proprio, avverso l’ordinanza- ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativa di Euro 18.592,45, relativa alla violazione del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 109 TULPS, per non avere la Valfina s.a.s. trasmesso all’autorità di P.S. le schede di dichiarazione delle generalità dei clienti che avevano soggiornato presso l’esercizio ricettivo di Venezia Cannaregio 283, dal 1 giugno 1998 al 4 agosto 1998.

Per quanto ancora rileva, il Giudice di pace ha innanzitutto rigettato l’opposizione proposta dal M. in proprio, in quanto l’ordinanza-ingiunzione opposta concerneva la sola società Valfina, responsabile in solido.

Ha poi disatteso il motivo di opposizione con il quale veniva denunciata la violazione del principio della personalità della responsabilità per le violazioni amministrative, per non essere stato l’addebito contestato alla persona fisica ma unicamente alla società, facendo applicazione del principio per cui la responsabilità solidale può essere fatta valere indipendentemente dalla identificazione dell’autore materiale dell’illecito e indipendentemente dall’irrogazione anche a quest’ultimo della sanzione.

Il Giudice di pace ha altresì disatteso l’eccezione di prescrizione, rilevando che la contestazione era stata effettuata il 17 settembre 1998 (data di sottoscrizione del verbale da parte del legale rappresentante della opponente) e la notifica era stata richiesta il 16 settembre 2003, e quindi tempestivamente, trovando applicazione, anche nel caso di specie, il principio di scissione degli effetti della notifica per il notificante e per il notificato affermato dalla Corte costituzionale con riferimento alla notificazione degli atti processuali.

Da ultimo, il Giudice di pace ha escluso la sussistenza del denunciato vizio di motivazione dell’ordinanza-ingiunzione, essendo questa adeguatamente motivata ob relationem, e contenendo sia la indicazione dell’accoglimento di alcuni motivi del ricorso amministrativo, sia la specificazione che la violazione non poteva considerarsi unica ma andava conteggiata in ragione di una per ogni giornata di omessa presentazione delle dichiarazioni.

La cassazione di questa sentenza è chiesta dalla Valfina s.a.s. e da M.O. in proprio con ricorso affidato a tre motivi.

L’intimata anuninistrazione non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con il primo motivo di ricorso, i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, artt. 1, 2, 3, 6 e 7 sostenendo che il Tribunale avrebbe confuso la responsabilità per la violazione amministrativa con la diversa responsabilità (o corresponsabilità) per il pagamento della sanzione.

Nella specie, si sostiene, l’ordinanza-ingiunzione era stata notificata esclusivamente alla persona giuridica e non già alla persona fisica che aveva concretamente commesso la violazione, sicchè non sarebbe dato comprendere come sia potuta sorgere in capo alla persona giuridica l’obbligazione di cui è causa, atteso che l’amministrazione avrebbe dovuto dapprima individuare il trasgressore, comminare allo stesso la sanzione e poi considerare responsabile in solido la persona giuridica.

Con il secondo motivo i ricorrenti deducono violazione dell’art. 2934 cod. civ. e del combinato disposto degli artt. 149 cod. proc. civ., e della L. n. 890 del 1982, art. 4, comma 3, sostenendo che nel caso di specie non sarebbe in alcun modo applicabile il principio di scissione degli effetti della notificazione, valido solo in sede processuale, là dove viene in discussione l’esercizio del diritto di difesa, che non può essere pregiudicato da eventi non imputabili al notificante, ma non nel caso in cui l’amministrazione sia stata inerte per cinque anni e solo l’ultimo giorno utile abbia consegnato l’atto all’ufficio postale per la notificazione.

Con il terzo motivo i ricorrenti lamentano violazione della L. n. 241 del 1990, art. 3 come modificato dalla L. n. 15 del 2005, art. 21, comma 1, lett. c), e della L. n. 689 del 1981, art. 18 nonchè omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione con riferimento al capo della sentenza impugnata che ha rigettato il motivo di opposizione concernente la carenza di motivazione dell’ordinanza- ingiunzione.

Deve preliminarmente essere dichiarato inammissibile il ricorso proposto da M.O. in proprio, atteso che l’opposizione del medesimo è stata rigetta dal Tribunale per difetto di legittimazione attiva, non essendo egli stato destinatario dell’ordinanza- ingiunzione, e non risultando svolta in ricorso alcuna censura in ordine alla detta statuizione.

Il primo motivo del ricorso è infondato.

Il Tribunale ha correttamente ritenuto che l’emissione dell’ordinanza- ingiunzione nei confronti della Valfina s.a.s., in persona del legale rappresentante, fosse volta a far valere la responsabilità solidale di quest’ultima. Trova infatti applicazione il principio per cui in materia di sanzioni amministrative pecuniarie, il vincolo intercorrente tra l’autore materiale della violazione e la persona giuridica di cui è prevista la responsabilità solidale consente all’autorità amministrativa competente di agire contro ambedue gli obbligati oppure contro uno o l’altro di essi, ferma restando la necessità che il soggetto in concreto chiamato a rispondere si sia visto contestare o notificare la violazione, cosi da essere in grado di far pervenire alla P.A. ogni possibile deduzione difensiva (Cass. n. 4688 del 2009).

Nella specie, dalla sentenza impugnata emerge chiaramente che la fase della contestazione dell’illecito si è svolta in modo tale da consentire agli interessati lo svolgimento delle proprie difese in sede amministrativa, avendo il Prefetto accolto alcuni dei motivi fatti valere in sede di ricorso amministrativo.

Del resto, l’identificazione e l’indicazione dell’autore materiale della violazione non costituiscono requisito di legittimità dell’ordinanza-ingiunzione emessa nei confronti dell’obbligato solidale, in quanto la ratio della responsabilità di questi non è quella di far fronte a situazioni d’insolvenza dell’autore della trasgressione, bensì quella di evitare che l’illecito resti impunito quando sia impossibile identificare tale ultimo soggetto e sia, invece, facilmente identificabile il soggetto obbligato solidalmente a norma della L. n. 689 del 1981, art. 6, comma 1, (Cass. n. 11643 del2010).

In base ai richiamati principi, il primo motivo di ricorso deve dunque essere rigettato.

Il secondo motivo è infondato, pur se la motivazione della sentenza impugnata deve essere corretta.

Invero, non può ritenersi predicabile il principio della scissione degli effetti della notificazione per il notificante e il destinatario della notificazione di un provvedimento di carattere sostanziale e per di più di natura sanzionatoria.

Peraltro, il rigetto del relativo motivo di opposizione trova fondamento nel principio, più volte affermato da questa Corte e che il collegio condivide, secondo cui il termine per l’emanazione dell’ordinanza ingiunzione contenente la sanzione, a seguito della tempestiva contestazione o notificazione ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 14 è quello quinquennale, stabilito dall’art. 28 della detta legge n. 689, con riguardo alla prescrizione dell’illecito, atteso che la L. del 1981, art. 18, comma 2 non stabilisce alcun termine specifico per la conclusione del procedimento e per l’emanazione di detta ordinanza (Cass. n. 6762 del 2004; Cass., S.U., n. 9561 del 2006).

Nella specie, dalla sentenza impugnata emerge che l’ordinanza- ingiunzione è stata adottata il 22 agosto 2004, sicchè a detta data il termine quinquennale di prescrizione, di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 28 rispetto alla data del verbale di contestazione (17 settembre 1998), non era ancora decorso.

Il terzo motivo è infondato alla luce del principio, affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, che il Collegio condivide, secondo cui in tema di opposizione ad ordinanza-ingiunzione per l’irrogazione di sanzioni amministrative – emessa in esito al ricorso facoltativo al Prefetto ai sensi del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 204 ovvero a conclusione del procedimento amministrativo L. 24 novembre 1981, n. 689, ex art. 18 – i vizi di motivazione in ordine alle difese presentate dall’interessato in sede amministrativa non comportano la nullità del provvedimento, e quindi l’insussistenza del diritto di credito derivante dalla violazione commessa, in quanto il giudizio di opposizione non ha ad oggetto l’atto, ma il rapporto, con conseguente cognizione piena del giudice, che potrà (e dovrà) valutare le deduzioni difensive proposte in sede amministrativa (eventualmente non esaminate o non motivatamente respinte), in quanto riproposte nei motivi di opposizione, decidendo su di esse con pienezza di poteri, sia che le stesse investano questioni di diritto che di fatto (Cass., S.U., n. 1786 del 2010);

In conclusione, il ricorso va rigettato.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, non avendo l’amministrazione intimata svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Seconda civile della Corte suprema di Cassazione, il 28 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA