Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30587 del 20/12/2017


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 30587 Anno 2017
Presidente: DI IASI CAMILLA
Relatore: ZOSO LIANA MARIA TERESA

ORDINANZA
sul ricorso 24818-2012 proposto da:
GUERRA ANIELLO, elettivamente domiciliato in ROMA
PIAZZALE CLODIO 14, presso lo studio dell’avvocato
ANDREA GRAZIANI, rappresentato e difeso dall’avvocato
GIOVANNI SOLIMENE;
– ricorrente contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
2017
2849

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
– controrícorrente nonchè contro

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI NAPOLI 2 E PER ESSA

Data pubblicazione: 20/12/2017

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE I DI
NAPOLI;
– intimata –

avverso la sentenza n. 193/2011 della COMM.TRIB.REG.
di NAPOLI, depositata il 07/10/2011;

consiglio del 22/11/2017 dal Consigliere Dott. LIANA
MARIA TERESA ZOSO.

udita la relazione della causa svolta nella camera di

R.G. 24818/2012
ESPOSIZIONE DEI FATTI DI CAUSA
1. Guerra Aniello impugnava l’avviso di liquidazione e rettifica con il quale l’agenzia delle
entrate aveva contestato il maggior valore dei terreni ceduti alla società Gedaga s.a.s. con atto
di compravendita dell’8 novembre 2005. In particolare, trattandosi di area in parte classificata
come verde naturale attrezzato e in parte come area per attrezzature turistico alberghiere,
l’agenzia delle entrate aveva accertato il valore di euro 20,00 al metro quadrato per la prima

Napoli accoglieva il ricorso. Proponeva appello l’ufficio e la commissione regionale della
Camopania lo accoglieva in parte sul rilievo che il provvedimento impugnato era dotato di
motivazione adeguata fondata su un criterio di comparazione con altri immobili aventi
analoghe caratteristiche e che, poiché parte del terreno era soggetto ad una serie di vincoli che
ne rendevano difficoltosa la trasformazione urbanistica e l’altra parte era utilizzabile per
attrezzature turistico alberghiere, ma comunque vincolata all’osservanza del piano stralcio per
l’aspetto idrogeologico che ne impediva la trasformazione morfologica, doveva essere
determinato in euro 30,00 al metro quadrato il valore dei terreni ricadenti in zona per
attrezzature turistiche ed in euro 15,00 al metro quadrato il valore dei terreni ricadenti in zona
destinata a verde naturale attrezzato.
2. Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione il contribuente affidato ad
un motivo. L’agenzia delle entrate si è costituita in giudizio con controricorso.
3. Con l’unico motivo il ricorrente deduce violazione di legge, ai sensi dell’articolo 360,
comma 1, n. 3, cod. proc. civ., in relazione agli articoli 51 e 52 del d.p.r. 131/86 in quanto la
CTR non ha tenuto conto del fatto che l’avviso di rettifica e liquidazione risultava
assolutamente immotivato e generico nell’enunciazione dei criteri presi in considerazione per la
determinazione del maggior valore e non conteneva neppure riferimento alcuno agli elementi
indicati dall’articolo 51, comma 3, del d.p.r. 131/86 ma prevedeva semplicemente mere
clausole e dichiarazioni di stile; peraltro solo nel giudizio di secondo grado l’Ufficio aveva
depositato un atto di comparazione.

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Osserva la Corte che, al di là dei profili di inammissibilità del motivo per difetto di
autosufficienza, non essendo riprodotto il contenuto dell’avviso di accertamento di cui si
contesta il difetto di motivazione e risultando esso rinvenibile unicamente nel fascicolo di parte,
la CTR, vagliatone il contenuto, ha affermato che lo stesso conteneva tutti gli elementi
essenziali a consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente: valore di euro
50,00 per mq per il terreno ricadente in zona ” attrezzature turistico-alberghiere” e di euro
20,00 per i terreni a ” verde naturale attrezzato “, criterio della comparazione con altri
immobili aventi analoghe caratteristiche.
La Corte di legittimità ha già chiarito ( Cass. n. 11560/2016; Cass. n. 6914/2011;
Cass.6394/2011; Cass. 14027/2012 ) che “in tema di imposta di registro ed INVIM, anche a
1

ed euro 50,00 al metro quadrato per la seconda. La commissione tributaria provinciale di

seguito dell’entrata in vigore dell’art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212, che ha esteso alla
materia tributaria i principi di cui all’art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, l’obbligo di
motivazione dell’avviso di accertamento di maggior valore deve ritenersi adempiuto mediante
l’enunciazione del criterio astratto in base al quale è stato rilevato il maggior valore, con le
specificazioni che si rendano in concreto necessarie per consentire al contribuente l’esercizio
del diritto di difesa e per delimitare l’ambito delle ragioni deducibili nell’eventuale successiva
fase contenziosa, restando riservati a quest’ultima fase l’onere dell’Ufficio di fornire la prova

possibilità per il contribuente di contrapporre altri elementi sulla base del medesimo criterio o
di altri parametri”. L’atto deve enunciare dunque i criteri astratti in base ai quali è stato
determinato il maggior valore, ma non anche gli elementi di fatto utilizzati per l’applicazione di
essi, in quanto il contribuente, presa conoscenza del criterio di valutazione adottato, è in
condizione di contestare e documentare l’infondatezza della pretesa erariale, fermo restando
l’onere della prova gravante sull’Amministrazione. Ne consegue che la CTR ha fatto corretta
applicazione della norma nel ritenere che l’avviso di liquidazione fosse sufficientemente
motivato, dato che esso conteneva il riferimento alla classificazione urbanistica delle aree ed
alla valutazione di terreni similari. Invero in sede contenziosa l’Ufficio ben avrebbe potuto
integrare l’onere probatorio su di lui incombente specificando gli elementi astrattamente
indicati tenuto conto delle contestazioni effettuate dalla parte.
4. Il ricorso va, dunque, rigettato e le spese processuali, liquidate come da dispositivo,
seguono la soccombenza.

P.Q.M.
La corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere all’agenzia delle entrate le
spese processuali che liquida in euro 2,300,00, oltre alle spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 22 novembre 2017.

della sussistenza in concreto dei presupposti per l’applicazione del criterio prescelto, e la

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