Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30586 del 20/12/2017


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 30586 Anno 2017
Presidente: DI IASI CAMILLA
Relatore: ZOSO LIANA MARIA TERESA

ORDINANZA
sul ricorso 18053-2012 proposto da:
CAPITOLINA ESTATE SRL, elettivamente domiciliato in
ROMA VIALE DI VILLA MASSIMO 39, presso lo studio
dell’avvocato ADRIANO SCREPONI, che lo rappresenta e
difende;
– ricorrente contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 29/2012 della COMM.TRIB.REG. di
ROMA, depositata il 19/01/2012;

Data pubblicazione: 20/12/2017

udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 22/11/2017 dal Consigliere Dott. LIANA

MARIA TERESA ZOSO.

R.G. 18053/2012
ESPOSIZIONE DEI FATTI DI CAUSA
1. La società Capitolina Estate s.r.I., con istanza del 29.11.2006, richiedeva all’agenzia
delle entrate la restituzione delle somme pagate a titolo d’imposta di registro, ipotecaria e
catastale corrisposte in virtù dell’assoggettamento a tassazione di tre decreti di trasferimento
di immobili emessi dal tribunale di Roma, sezione fallimentare, il 21 e 26 aprile 2006. La
società chiedeva l’applicazione dell’Iva e, in subordine, l’applicazione dell’aliquota dell’imposta
di registro in misura ridotta ( 1% ), con conseguente restituzione dell’imposta versata in

commissione tributaria provinciale di Roma accoglieva il ricorso. Proponeva appello l’Ufficio e la
commissione tributaria regionale del Lazio lo accoglieva sul rilievo che la società esecutata,
tramite il curatore fallimentare, non aveva reso alcuna dichiarazione circa la provenienza degli
immobili trasferiti e non aveva emesso apposite fatture Iva. Non essendo stata versata l’Iva,
l’ufficio aveva correttamente liquidato l’imposta di registro ordinaria e dagli atti esibiti
dall’ufficio, ovvero dal certificato della Camera di Commercio di Roma, risultava che la società
esecutata non era la costruttrice degli immobili poiché gestiva centri elettronici ed elaborazione
dati.
2. Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione la società Capitolina
Estate s.r.l. svolgendo tre motivi. L’agenzia delle entrate si è costituita in giudizio con
controricorso.
3. Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione di legge in relazione all’articolo 52,
comma 2, del decreto legislativo 546/92, omessa pronunzia e carenza assoluta di motivazione,
ai sensi dell’articolo 360, comma 1, n. 3, 4 e 5, cod. proc. civ.. Sostiene che la CTR ha omesso
di pronunciarsi in ordine all’eccezione relativa alla nullità dell’appello proposto dall’agenzia delle
entrate per l’assenza di prova dell’intervenuta preventiva autorizzazione da parte del
responsabile del servizio del contenzioso della competente direzione generale delle entrate.
4. Con il secondo motivo deduce violazione di legge, ai sensi dell’articolo 360, comma 1,
n. 3, cod. proc. civ., in relazione all’articolo 10, numero 8 bis, del d.p.r. 633/72. Sostiene che il
trasferimento degli immobili era assoggettato ad Iva in quanto l’impresa esecutata aveva
costruito gli immobili stessi e la società istante aveva documentato la ricorrenza di tale
requisito quando aveva presentato istanza di restituzione dell’imposta versata.
5. Con il terzo motivo deduce violazione di legge, ai sensi dell’articolo 360, comma 1, n. 3,
cod. proc. civ., in relazione all’articolo 1, comma 1, della Tariffa Parte I allegata al d.p.r.
131/86. Sostiene che, nel caso in cui il trasferimento degli immobili fosse considerato esente
da Iva, sarebbe comunque dovuta l’imposta di registro con l’aliquota dell’r/0 prevista per i
trasferimenti di fabbricati o porzione di fabbricato ad uso residenziale effettuati nei confronti di
imprese aventi per oggetto esclusivo o principale la compravendita di beni immobili qualora
queste dichiarino di volerli rivendere nei successivi tre anni. Assume la ricorrente che, al
momento dell’acquisto, non ha potuto rendere la dichiarazione necessaria per beneficiare
1

eccedenza. Formatosi il silenzio rifiuto da parte dell’ufficio, la contribuente lo impugnava. La

dell’aliquota ridotta ritenendo che la vendita fosse soggetta ad Iva ma la stessa dichiarazione,
corredata dalla documentazione a riprova, è stata formalizzata con la presentazione
dell’istanza di rimborso depositata il 29 novembre 2006.

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Osserva la Corte che il primo motivo di ricorso, pur prescindendo dai profili dell’eccepita
inammissibilità per essere stato formulato in relazione a mezzi d’impugnazione eterogenei,
facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall’art. 360, primo comma, cod. proc. civ.,

11.2.2011, dopo l’avvenuta abrogazione dell’art. 52, comma 2, del D. Igs. 546/92 per effetto
del d. I. n. 40/2010 convertito dalla legge n. 73/2010.
2. Il secondo motivo è inammissibile in quanto la ricorrente non ha indicato in quale fase
del giudizio ha depositato i documenti da cui si evincerebbe che la società esecutata aveva
provveduto alla costruzione degli immobili trasferiti, così da potersi affermare che gli atti di
trasferimento erano soggetti ad Iva non ricorrendo gli estremi per l’esenzione prevista dall’art.
10, numero 8 bis, del dpr 633/72. Invero nel giudizio tributario il ricorrente, pur non essendo
tenuto a produrre nuovamente i documenti, in ragione dell’indisponibilità del fascicolo di parte
che resta acquisito, ai sensi dell’art. 25, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, al fascicolo
d’ufficio del giudizio svoltosi dinanzi alla commissione tributaria, di cui è sufficiente la richiesta
di trasmissione ex art. 369, comma 3, c.p.c., deve rispettare, a pena d’inammissibilità del
ricorso, il diverso onere di cui all’art. 366, n. 6, c.p.c., di specifica indicazione degli atti
processuali e dei documenti sui quali il ricorso si fonda, nonché dei dati necessari
all’individuazione della loro collocazione quanto al momento della produzione nei gradi dei
giudizi di merito ( Cass. , Sez. U, n. 22726 del 03/11/2011; Cass. n. 23575 del 18/11/2015 ).
3. Il terzo motivo è parimenti inammissibile per le stesse ragioni evidenziate con riguardo
al secondo motivo, non avendo la ricorrente indicato in quale fase del giudizio ha depositato la
dichiarazione ed i documenti asseritamente allegati all’istanza di rimborso del 29.11.2006,
comprovanti la sussistenza dei requisiti per beneficiare dell’agevolazione prevista per l’imposta
di registro.
4. Il ricorso va, dunque, rigettato e le spese processuali, liquidate come da dispositivo,
seguono la soccombenza.

P.Q.M.
La corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere all’agenzia delle entrate le
spese processuali che liquida in 4.000,00, oltre alle spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 22 novembre 2017.
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è infondato in quanto l’appello avverso la sentenza della CTP è stato depositato in data

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