Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30585 del 30/12/2011

Cassazione civile sez. II, 30/12/2011, (ud. 28/11/2011, dep. 30/12/2011), n.30585

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo – Presidente –

Dott. BUCCIANTE Ettore – rel. Consigliere –

Dott. PROTO Cesare Antonio – Consigliere –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

I.N., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FS NITTI

11, presso lo studio dell’avvocato PESCITELLI VINCENZO, rappresentato

e difeso dall’avvocato CANCELLARIO CAMILLO;

– ricorrente –

contro

UFFICIO TERRITORIALE GOVERNO PREFETTURA BENEVENTO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 614/2005 del GIUDICE DI PACE di BENEVENTO,

depositata il 28/06/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/11/2011 dal Consigliere Dott. ETTORE BUCCIANTE;

udito l’Avvocato Mauro VAGLIO, con delega depositata in udienza

dell’Avvocato CANCELLARIO Camillo, difensore del ricorrente che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con la sentenza indicata in epigrafe il Giudice di pace di Benevento ha respinto l’opposizione proposta da I.N. avverso l’ordinanza ingiunzione con cui il Prefetto di Benevento gli aveva irrogato la sanzione pecuniaria di 2.065,83 Euro, per aver emesso un assegno bancario senza autorizzazione.

I.N. ha proposto ricorso per cassazione, in base a quattro motivi. La Prefettura di Benevento non ha svolto attività difensive nel giudizio di legittimità.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

La motivazione della presente sentenza viene redatta in forma semplificata, come il collegio ha disposto.

Con i primi due motivi di ricorso I.N. lamenta che erroneamente il Giudice di pace ha tenuto conto della data di negoziazione del 31 dicembre 1999, figurante sull’assegno al momento della presentazione per l’incasso, anzichè di quella dell’effettivo rilascio del titolo, risalente al luglio 1999.

La doglianza non è fondata, poichè emettere un assegno bancario senza data o con data successiva a quella effettiva comporta l’assunzione del rischio della sopravvenuta assenza dell’autorizzazione o della provvista, al momento in cui l’assegno viene presentato per la riscossione (v. Cass. 23 agosto 2006 n. 18345). Vanno conseguentemente disattese anche le deduzioni svolte dal ricorrente a proposito dell’assenza, da parte sua, della coscienza e della volontà di commettere la violazione in questione, le quali a suo dire avrebbero dovuto essere escluse, in quanto la revoca dell’autorizzazione era avvenuta dopo la consegna del titolo al prenditore.

Con il terzo motivo di ricorso I.N. si duole del mancato accoglimento della propria richiesta di applicazione di un’unica sanzione, ai sensi della L. 5 dicembre 1990, n. 386, art. 5 per l’assegno in questione e per gli altri analoghi titoli, ugualmente da lui emessi nel corso del 1999, per i quali gli erano state notificate distinte ordinanze ingiunzioni.

Neppure questa censura può essere accolta, poichè la norma invocata dal ricorrente regolamenta il caso di plurime emissioni di assegni senza autorizzazione o senza provvista, al solo fine di aggravare il trattamento sanzionatorio di ulteriori sanzioni amministrative accessorie, analogamente a quanto stabilito, per la ed. reiterazione degli illeciti amministrativi, dalla L. n. 689 del 1981, art. 8 bis (Cass. 21 maggio 2008 n. 12844).

Con il quarto motivo di ricorso I.N. sostiene che il Giudice di pace avrebbe dovuto ridurre la sanzione irrogata con l’ordinanza ingiunzione impugnata, in quanto il documentato avvenuto pagamento della somma portata dall’assegno costituiva un elemento valutabile, ai sensi della L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 11 sotto il profilo dell’opera svolta dall’agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione.

Anche questa doglianza va disattesa, poichè dalla sentenza impugnata non risulta che l’opponente avesse avanzato la richiesta suddetta, nei termini indicati nel ricorso, nel quale d’altra parte N. I. non ha precisato – come era suo onere – in quali atti e con quali modalità l’avesse formulata nel giudizio a quo.

Il ricorso viene pertanto rigettato.

Non vi è da provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, nel quale la Prefettura di Benevento non ha svolto attività difensive.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 28 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2011

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