Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30585 del 20/12/2017


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 30585 Anno 2017
Presidente: DI IASI CAMILLA
Relatore: ZOSO LIANA MARIA TERESA

ORDINANZA
sul ricorso 5586-2012 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente contro

AGRICOLA GLORIA DUE SRL, elettivamente domiciliato in
2017
2845

ROMA VIA PANAMA 58, presso lo studio dell’avvocato
CLAUDIA MOLINO, che lo rappresenta e difende
unitamente all’avvocato ANTONIO STANCANELLI;

nonchè contro

EQUITALIA CERIT SPA;

con troricorrente

Data pubblicazione: 20/12/2017

- intimata –

avverso la sentenza n. 479/2011 della COMM.TRIB.REG.
di FIRENZE, depositata il 13/12/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 22/11/2017 dal Consigliere Dott. LIANA

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero in
persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
TOMMASO BASILE che ha chiesto l’accoglimento del
ricorso.

MARIA TERESA ZOSO;

R.G. 5586/2012
ESPOSIZIONE DEI FATTI DI CAUSA
1. La società Agricola Gloria 2 S.r.l. impugnava l’avviso di accertamento del 29 dicembre
2008 con cui l’agenzia delle entrate aveva accertato, ai fini delle imposte di registro, ipotecaria
e catastale, il maggior valore di euro 6.080.000,00 di un complesso immobiliare industriale
sito in Porcari ( Lucca ) che la società aveva acquistato con atto del 24 gennaio 2007 al prezzo
indicato di euro 4.854.700,00. In seguito la società proponeva ricorso anche avverso la cartella

sentenza che era confermata dalla commissione tributaria regionale della Toscana sul rilievo
che il giudice di prime cure aveva acquisito una serie di elementi che inducevano a ritenere
congrui i valori dichiarati, trattandosi di un complesso fatiscente su cui erano necessarie
costose opere di bonifica per via della presenza massiccia di amianto.
2. Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione l’agenzia delle entrate
affidato a due motivi illustrati con memoria. La società contribuente si è costituita in giudizio
con controricorso. Equitalia Cerit S.p.A. non si è costituita in giudizio. Il Pubblico Ministero ha
depositato conclusioni scritte ai sensi dell’art. 380 bis.1 cod. proc. civ..
3. Con il primo motivo la ricorrente deduce nullità della sentenza, ai sensi dell’articolo 360,
comma 1, n. 4, cod. proc. civ., in quanto la motivazione della sentenza è apparente, avendo
effettuato i giudici di secondo grado un mero richiamo alla sentenza emessa dalla CTP senza
dare conto dei rilievi svolti dall’appellante agenzia delle entrate in ordine al fatto: a) che per
l’acquisto del compendio era stato chiesto ed ottenuto un mutuo per la somma di euro
5.600.000,00; b) che quattro anni prima l’immobile era stato venduto, insieme ad altro
capannone, per il prezzo di euro 6.200.000, pari a circa euro 183 per metro quadrato, sicché,
considerando l’andamento del mercato nel periodo, si era ritenuto di aggiornare tale valore
all’epoca della stipula dell’atto in esame con l’aumento percentuale pari al 20%, ottenendo un
valore unitario di circa 220,00 euro per metro quadrato; c) che nel contratto di mutuo
fondiario la contribuente aveva assunto l’obbligo di assicurare il complesso immobiliare per la
somma di euro 8.400.000,00. Sosteneva, poi, la ricorrente che nella relazione dell’agenzia del
territorio era già stato considerato il fatto che l’immobile era in stato di abbandono e che
necessitavano opere di rimozione dell’amianto.
4. Con il secondo motivo deduce omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su
un fatto controverso decisivo per il giudizio, ai sensi dell’articolo 360, comma 1, n. 5, cod.
proc. civ.. Sostiene la ricorrente, in via gradata, che la motivazione è insufficiente per non aver
la CTR dato conto dei rilievi svolti dall’appellante come indicati nel motivo che precede.

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Osserva preliminarmente la Corte che l’eccezione di improcedibilità del ricorso svolta
dalla controricorrente, la quale afferma che esso difetta di autosufficienza per la mancata
esibizione degli atti processuali e dei documenti menzionati, è infondata. Invero, secondo la
giurisprudenza della Corte di legittimità, che questo collegio condivide, per soddisfare il
1

notificata. La commissione tributaria provinciale di Pistoia riuniva i ricorsi e li accoglieva con

requisito imposto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, il ricorso per cassazione deve contenere
l’esposizione chiara ed esauriente, sia pure non analitica o particolareggiata, dei fatti di causa,
dalla quale devono risultare le reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le
ragioni di diritto che le giustificano, le eccezioni, le difese e le deduzioni di ciascuna parte in
relazione alla posizione avversaria, lo svolgersi della vicenda processuale nelle sue
articolazioni, le argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si fonda la sentenza
impugnata e sulle quali si richiede alla Corte di cassazione, nei limiti del giudizio di legittimità,

merito. Il principio di autosufficienza del ricorso impone che esso contenga tutti gli elementi
necessari a porre il giudice di legittimità in grado di avere la completa cognizione della
controversia e del suo oggetto, di cogliere il significato e la portata delle censure rivolte alle
specifiche argomentazioni della sentenza impugnata, senza la necessità di accedere ad altre
fonti ed atti del processo, ivi compresa la sentenza stessa (Sez. 2, Sentenza n. 17049 del
20/08/20155ez. 2, Sentenza n. 7825 del 04/04/2006, Rv. 590121; Sez. 6-3,
Ordinanza n. 1926 del 03/02/2015, Rv. 634266). Ed è stato affermato che il ricorrente per
cassazione che deduca, come vizio di motivazione della sentenza impugnata, la circostanza che
il giudice di merito non abbia tenuto conto delle risultanze documentali in atti, ha l’onere di
precisare, in seno al ricorso, lo specifico e dettagliato contenuto di detti documenti, ai sensi
dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 6, o – in alternativa – di allegarli al ricorso, ai sensi dell’art.
369, co. 2, n. 4, c.p.c. ( Cass., Sez. I, 31 maggio 2016, n. 11262; Cass., Sez. III, 20 aprile
2016, n. 7785 ). Nel caso che occupa la ricorrente ha esposto in maniera esaustiva le ragioni
della decisione consentendo, così, di conoscere pienamente l’oggetto della controversia. Ha poi
precisato quale fosse il contenuto del contratto di mutuo del 29.1.2008 indicando, altresì, la
localizzazione dello stesso ( all. B alle controdeduzioni dell’Ufficio avanti la CTP ), mentre l’atto
di riferimento del 28.11.2002 risulta indicato nell’avviso di rettifica e liquidazione il cui testo è
stato inserito nel ricorso.
2. Il primo motivo di ricorso è fondato. Ciò in quanto la Corte di legittimità ha già
affermato il principio secondo cui, in tema di processo tributario, è nulla, per violazione degli
artt. 36 e 61 del d.lgs. n. 546 del 1992, nonché dell’art. 118 disp. att. c.p.c., la sentenza della
commissione tributaria regionale completamente carente dell’illustrazione delle critiche mosse
dall’appellante alla statuizione di primo grado e delle considerazioni che hanno indotto la
commissione a disattenderle e che si sia limitata a motivare per relationem alla sentenza
impugnata mediante la mera adesione ad essa, atteso che, in tal modo, resta impossibile
l’individuazione del thema decidendum e delle ragioni poste a fondamento del dispositivo né
può ritenersi che la condivisione della motivazione impugnata sia stata raggiunta attraverso
l’esame e la valutazione dell’infondatezza dei motivi di gravame Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 15884
del 26/06/2017; Sez. U – , Sentenza n. 7074 del 20/03/2017 ). Peraltro la ricorrente,
assolvendo l’onere ex art. 366, n. 6, c.p.c., ha indicato nel ricorso il tenore
della motivazione del primo giudice specificamente condivisa dal giudice di appello, nonché le
2

una valutazione giuridica diversa da quella asseritamente erronea – compiuta dal giudice di

critiche ad essa mosse con l’atto di gravame, così evidenziando che, con la motivazione resa, il
giudice di secondo grado ha, in realtà, eluso i suoi doveri motivazionali.
3. Il secondo motivo di ricorso rimane assorbito.
4. Il ricorso va, dunque, accolto e l’impugnata decisione va cassata con rinvio alla
Commissione Tributaria Regionale della Toscana in diversa composizione che, adeguandosi ai
principi esposti, procederà alle necessarie verifiche e deciderà nel merito oltre che sulle spese

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa l’impugnata decisione e rinvia alla Commissione Tributaria
Regionale della Toscana in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 22 novembre 2017.

di questo giudizio di legittimità.

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