Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30584 del 30/12/2011

Cassazione civile sez. II, 30/12/2011, (ud. 28/11/2011, dep. 30/12/2011), n.30584

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo – Presidente –

Dott. BUCCIANTE Ettore – rel. Consigliere –

Dott. PROTO Cesare Antonio – Consigliere –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

S.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ACHILLE

PAPA 21, presso lo studio dell’avvocato LUCERI GIORGIO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato VIANELLI FEDERICO;

– ricorrente –

contro

PREFETTURA PORDENONE in persona del Prefetto pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 381/2005 del GIUDICE DI PACE di PORDENONE,

depositata il 05/07/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/11/2011 dal Consigliere Dott. ETTORE BUCCIANTE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con la sentenza indicata in epigrafe il Giudice di pace di Pordenone ha respinto l’opposizione proposta da S.R. avverso l’ordinanza ingiunzione in data 30 luglio 2004, con cui il Prefetto di Pordenone gli aveva irrogato la sanzione pecuniaria di 2.580,00 Euro e quella accessoria del divieto di emettere assegni bancari e postali per due anni, per aver emesso il 30 settembre 1992 tre titoli senza provvista.

S.R. ha proposto ricorso per cassazione, in base a otto motivi. La Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Pordenone si è costituita con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

La motivazione della presente sentenza viene redatta in forma semplificata, come il collegio ha disposto.

Con il primo motivo di impugnazione il ricorrente lamenta che erroneamente il Giudice di pace ha ritenuto assoggettabile a sanzione amministrativa l’emissione degli assegni in questione, pur se era avvenuta quando il fatto costituiva ancora reato: reato che tuttavia era già prescritto il 17 dicembre 2001, quando la Corte d’appello di Trieste aveva riformato la sentenza di condanna del 20 aprile 1995 del Pretore di Pordenone, dichiarando non doversi procedere nei confronti di S.R. in seguito alla abolitio criminis disposta con il D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507 e ordinando la trasmissione degli atti al Prefetto.

La censura è fondata.

Il Giudice di pace ha ritenuto che la Corte d’appello ha pronunciato sentenza quando il reato non era ancora prescritto. Invece, poichè il termine massimo stabilito dagli artt. 157 e 160 c.p., nel testo originario applicabile nella specie ratione temporis, era di sette anni e sei mesi, esso era già esaurito il 17 dicembre 2001. Nè vi è stata impugnazione, da parte della Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Pordenone, sul punto della decisiva rilevanza che il Giudice di pace ha attribuito alla data suddetta (anzichè a quella di entrata in vigore della norma di depenalizzazione) al fine di stabilire se il reato fosse – o non – prescritto e se conseguentemente potesse – o non – essersi convertito in una violazione amministrativa ancora sanzionabile.

Restano assorbiti gli ulteriori motivi di ricorso, relativi ad altre ragioni di illegittimità ravvisabili, secondo il ricorrente, nell’ordinanza ingiunzione oggetto dell’opposizione.

Accolto pertanto il primo motivo di ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito con l’accoglimento dell’opposizione proposta da S.R..

Le spese dell’intero giudizio vengono compensate tra le parti, in considerazione della ragione della decisione.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso; dichiara assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata; decidendo nel merito, accoglie l’opposizione proposta da S.R. avverso l’ordinanza ingiunzione emessa nei suoi confronti il 30 luglio 2004 dal Prefetto di Pordenone; compensa tra le parti le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 28 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2011

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