Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30584 del 26/11/2018

Cassazione civile sez. VI, 26/11/2018, (ud. 12/09/2018, dep. 26/11/2018), n.30584

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Lucia – Presidente –

Dott. FERNANDES Giulio – rel. Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18725-2017 proposto da:

C.F.P., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

ANTONIO GRAMSCI, 14, presso lo studio dell’avvocato FILIPPO

FERNANDES rappresentata e difesa dall’avvocato VINCENZO DE MELA;

– ricorrente –

contro

ASP DI TRAPANI, in persona del Commissario Straordinario,

elettivamente domiciliata in ROMA VIA G. ANTONELLI, 4, presso lo

studio dell’avvocato DANILO LOMBARDO, rappresentata e difesa

dall’avvocato MARIO GIUDICE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 450/2017 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 19/05/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/09/2018 dal Consigliere Dott. GIULIO FERNANDES.

Fatto

RILEVATO

che, con sentenza del 19 maggio 2017, la Corte di Appello di Palermo riformava la decisione del Tribunale di Trapani di rigetto dell’opposizione proposta – ai sensi della L. 28 giugno 2012 n. 92, art.1, comma 51, – dall’ASP di Trapani avverso l’ordinanza che aveva accolto il ricorso ex L. n. 92 del 2012 cit., art. 1, comma 48, con il quale C.F.P. aveva impugnato il licenziamento disciplinare intimatole dall’Azienda di cui era dipendente;

che, ad avviso della Corte territoriale, il provvedimento espulsivo adottato a seguito di contestazione disciplinare con la quale era stato addebitato alla C. l’ammanco e distrazione di Euro 347,03 versati dagli utenti per prestazioni sanitarie rese in “a.l.p.i.” (attività libero professionale intramurale) – era legittimo essendo emersa dalla istruttoria espletata la fondatezza dell’addebito la cui gravità giustificava la sanzione irrogata;

che per la cassazione di tale decisione propone ricorso la C. affidato a tre motivi cui resiste l’ASP con controricorso; che è stata depositata la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;

Diritto

CONSIDERATO

che: con il primo ed il secondo motivo di ricorso si deduce omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) per avere la Corte territoriale partendo dal dato certo della discrasia tra quanto fatturato e quanto effettivamente riscosso – ritenuto provata l’indebita appropriazione da parte della C. della somma di danaro senza considerare le altre risultanze istruttorie da cui era emerso il malfunzionamento del lettore ottico utilizzato per la prenotazione delle ricette nonchè errori di inserimento dei dati degli utenti da parte della dipendente; con il terzo motivo viene dedotta violazione e falsa applicazione dell’art. 2119 c.c. in ordine al giudizio di proporzionalità (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) avendo errato il giudice del gravame a ritenere proporzionata agli addebiti l’adottata sanzione espulsiva omettendo di considerare l’assenza di precedenti disciplinari a carico della lavoratrice e la modesta entità dell’ammanco e giungendo a ritenere provato il dolo sulla scorta di una presunzione “…escerpita da una visione orientata ad un giudizio di colpevolezza pur in assenza di prove…”;

che i primi due motivi sono inammissibili in quanto non presentano alcuno dei requisiti richiesti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, così come novellato nella interpretazione fornitane dalle Sezioni unite di questa Corte (SU n. 8053 del 7 aprile 2014) finendo: a) con il criticare la sufficienza del ragionamento logico posto alla base dell’interpretazione di determinati atti del processo, e dunque un caratteristico vizio motivazionale, in quanto tale non più censurabile (si veda la citata Cass., S.U., n. 8053/14 secondo cui il controllo della motivazione è ora confinato sub specie nullitatis, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, il quale, a sua volta, ricorre solo nel caso di una sostanziale carenza del requisito di cui all’art. 132 c.p.c., n. 4, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione); b) con il lamentare l’omesso esame di risultanze istruttorie laddove, come precisato chiaramente nella citata sentenza n. 8053 delle S.U., l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie. In effetti i motivi all’esame articolano censure che si risolvono nella denuncia di una errata o omessa valutazione del materiale probatorio acquisito ai fini della ricostruzione dei fatti onde ottenere una rivisitazione del merito della controversia non ammissibile in questa sede; ed infatti, è stato in più occasioni affermato dalla giurisprudenza di legittimità che la valutazione delle emergenze probatorie, come la scelta, tra le varie risultanze, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive (cfr., e plurimis, Cass. n. 17097 del 21/07/2010; Cass. n. 12362 del 24/05/2006; Cass. n. 11933 del 07/08/2003);

che, peraltro, dalla lettura dell’impugnata sentenza emerge come la Corte territoriale abbia valutato tutte le risultanze istruttorie tanto documentali che orali illustrando, con motivazione adeguata e priva di contraddizioni, l’iter logico seguito per giungere alla decisione adottata;

che del pari inammissibile è il terzo motivo alla luce dei principi affermati da questa Corte secondo cui “I concetti di giusta causa di

licenziamento e di proporzionalità della sanzione disciplinare costituiscono clausole generali, vale a dire disposizioni di limitato contenuto, che richiedono di essere concretizzate dall’interprete tramite valorizzazione sia di fattori esterni relativi alla coscienza generale, sia di principi tacitamente richiamati dalla norma, quindi mediante specificazioni che hanno natura giuridica e la cui disapplicazione è deducibile in sede di legittimità come violazione di legge, a condizione però che la contestazione in tale sede contenga una specifica denuncia di incoerenza del giudizio rispetto agli “standards” esistenti nella realtà sociale e non si traduca in una richiesta di accertamento della concreta ricorrenza degli elementi fattuali che integrano il parametro normativo, accertamento che è riservato ai giudici di merito.” (Cass. n. 7426 del 26/03/2018 da ultimo ed i richiami giurisprudenziali in essa contenuti). Ed infatti, il motivo finisce proprio con richiedere un nuovo accertamento circa il dolo e la valutazione della gravità del (Ndr: testo originale non comprensibile) nonostante la modestia dell’ammontare dell’ammanco;

che, per tutto quanto sopra considerato, il ricorso va dichiarato inammissibile;

che le spese del presente giudizio, per il principio della soccombenza, sono poste a carico della ricorrente e vengono liquidate in favore della controricorrente nella misura di cui al dispositivo;

che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013) art. 1, comma 17, trovando tale disposizione applicazione ai procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, quale quello in esame (Cass. n. 22035 del 17/10/2014; Cass. n. 10306 del 13 maggio 2014e numerose successive conformi).

P.Q.M.

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alle spese del presente giudizio liquidate in Euro 200,00 per esborsi, Euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfetario nella misura del 15%.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 12 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 26 novembre 2018

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