Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30584 del 22/11/2019

Cassazione civile sez. VI, 22/11/2019, (ud. 25/06/2019, dep. 22/11/2019), n.30584

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. SCALDAFFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – rel. Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21455-2018 proposto da:

H.J., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso

la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato ANTONIO FASCIA;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in Roma VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso il decreto n. R.G. 20193/2017 del TRIBUNALE di BRESCIA,

depositato il 22/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 25/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA

GIOVANNA C. SAMBITO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., H.J., cittadino gambiano, impugnava, innanzi al Tribunale di Brescia, il provvedimento di diniego delle misure di protezione internazionale emesso dalla competente Commissione Territoriale. Il ricorrente riferiva di essere stato costretto a lasciare il Gambia a causa dell’obbligo di lavorare tutto il giorno senza la possibilità di frequentare la scuola, impostogli dai fratelli del nonno materno, con i quali viveva a seguito del decesso della madre e del nonno. Il giudice adito, con decreto del 22.06.2018, rigettava le domande, valutando verosimili le dichiarazioni del richiedente ma considerando le motivazioni addotte di natura esclusivamente economica, inidonee, pertanto, a giustificare alcuna delle forme di protezione internazionale invocate e ritenendo, altresì, il suo contesto di provenienza non caratterizzato da un grado di violenza generalizzata tale da giustificare la concessione della protezione sussidiaria.

H.J. propone ricorso per cassazione sollevando, preliminarmente, questione di legittimità costituzionale della L. n. 46 del 2017, art. 6, comma 13, per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., e lamentando l’omessa e insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia e la violazione di legge con riferimento al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 lett. c), art. 2 lett. e), art. 2 lett. g) e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, e art. 19, comma 1.

Il Ministero ha resistito con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La questione di costituzionalità, sollevata in via preliminare dal ricorrente, è riferita alla soppressione della reclamabilità avanti alla Corte d’Appello del decreto pronunciato dal Tribunale. Si sostiene che, in tal modo, il ricorrente viene posto in condizioni diverse rispetto a qualunque altro richiedente giustizia, e peggiori, dato che viene ridotto il diritto di difesa, e ciò in quanto in appello, e non anche in sede di legittimità, si possono correggere eventuali errori od omissioni compiuti dal giudice di primo grado nell’apprezzamento di merito.

1.1. Il dubbio è manifestamente infondato. Anche a prescindere da ogni considerazione in ordine alla rilevanza della questione (il decreto impugnato si fonda, sostanzialmente, sulla natura esclusivamente economica delle ragioni addotte a sostegno della domanda di protezione che esulano dall’ambito applicativo delle norme in tema di protezione internazionale, talchè l’accoglimento della questione di costituzionalità non produrrebbe, di per sè, un concreto effetto nel giudizio, satisfattivo della pretesa invece disattesa dal tribunale), va, infatti, data continuità all’indirizzo giurisprudenziale (Cass. n. 27700 del 2018 e successive conformi), che ha affermato che: “essendo il principio del doppio grado di giurisdizione privo di copertura costituzionale, il legislatore può sopprimere l’impugnazione in appello al fine di soddisfare specifiche esigenze, massime quella della celerità, esigenza decisiva per i fini del riconoscimento della protezione internazionale, dovendosi, altresì, considerare, per la verifica della compatibilità costituzionale della eliminazione del giudizio di appello, che il ricorso di cui trattasi è preceduto da una fase amministrativa destinata a svolgersi dinanzi ad un personale dotato di apposita preparazione, nell’ambito del quale l’istante è posto in condizioni di illustrare pienamente le proprie ragioni attraverso il colloquio destinato a svolgersi dinanzi alle Commissioni territoriali, di guisa che la soppressione dell’appello si giustifica anche per il fatto che il giudice è chiamato ad intervenire in un contesto in cui è stato già acquisito l’elemento istruttorio centrale – per l’appunto il detto colloquio -, al fine dello scrutinio della fondatezza della domanda di protezione, il che concorre a far ritenere superfluo il giudizio di appello”

2. Il motivo di ricorso è invece inammissibile. Con una formulazione del tutto generica e sotto l’egida della violazione di legge, il ricorrente mira, in realtà, ad una riconsiderazione del fatto preclusa al giudice di legittimità.

2.1. Ed infatti, il Tribunale ha puntualmente scongiurato, mediante il ricorso a fonti informative qualificate, che nel contesto di provenienza del richiedente sussista un grado di violenza tale da giustificare la concessione della misura di protezione sussidiaria ed ha parimenti valutato l’assenza di condizioni di vulnerabilità che giustificassero la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, specificatamente non riconoscendo in capo al ricorrente alcuna condizione di schiavitù, avendo egli stesso dichiarato, in sede di audizione innanzi alla Commissione territoriale, di essersi liberamente trasferito nel Senegal e quindi di versare in una condizione incompatibile con lo stato di segregazione proprio della schiavitù. Inoltre, il ricorrente non evidenzia alcun fatto decisivo dibattuto in giudizio il cui esame sia stato omesso, limitandosi a declinare un vizio motivazionale non più deducibile ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

2.2. La natura eminentemente economica della migrazione esclude la fondatezza della censura anche in riferimento alla protezione umanitaria, che, com’è noto, mira a tutelare specifiche situazioni di vulnerabilità dovute a violazione dei diritti umani.

3. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, essendo stato ammesso al patrocinio dello Stato non si fa luogo al raddoppio del contributo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna alle spese, che si liquidano in Euro 2.100,00, oltre a spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 25 giugno 2019.

Depositato in cancelleria il 22 novembre 2019

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