Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30584 del 20/12/2017


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 30584 Anno 2017
Presidente: GRECO ANTONIO
Relatore: TRICOMI LAURA

ORDINANZA
sul ricorso 27057-2012 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente contro

FALLIMENTO EUROMEC SRL, EQUITALIA CENTRO SPA;

intimati

avverso la sentenza n. 77/2011 della COMM.TRIB.REG. canROmAA/A

depositata il 12/10/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 26/10/2017 dal Consigliere Dott. LAURA
TRICOMI.

Data pubblicazione: 20/12/2017

RILEVATO CHE:
La CTR dell’Emilia-Romagna, con la sentenza in epigrafe indicata, in
riforma della prima decisione, ha annullato la cartella di pagamento per IVA

seguito di iscrizione a ruolo a titolo straordinario ai sensi dell’art.15 bis del
d.P.R. n.602/1973.
Il secondo giudice, dopo avere ricordato che la cartella aveva preso
origine da un avviso di accertamento sospeso dalla CTP con ordinanza
n.73/2007, ha affermato che la cartella, notificata il 24.04.2008, era
illegittima in quanto notificata prima della sentenza di merito, emessa il
05.06.2008, che aveva caducato gli effetti della sospensione.
L’Agenzia delle entrate ricorre per cassazione su due motivi. Gli intimati
Equitalia Centro SPA e Fallimento Euromec SRL non hanno svolto difese.
Il ricorso è stato fissato per l’adunanza in camera di consiglio ai sensi
degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ.
CONSIDERATO CHE:
1. Con il primo motivo si denuncia la violazione o falsa applicazione degli
artt.47, comma 1, del d.lgs. n. 546/1992, 12 e 15 bis del d.P.R. n.602/1973
(art.360, primo comma, n.3, cod. proc. civ.).
Secondo la ricorrente, la CTR ha errato nel ritenere che la sospensione
dell’esecuzione dell’avviso di accertamento disposta ex art.47, comma 1, del
d.lgs. n.546/1992 impedisse la notifica della cartella e sostiene che la stessa
incideva unicamente sull’avvio della esecuzione dell’atto, ma non anche
sull’iscrizione a ruolo degli importi dovuti e sulla notifica della cartella di
pagamento.
2. Il motivo è fondato e va accolto.
In premessa la Corte ricorda che l’art. 47 del d.lgs. n.546/1992 prevede al
comma 1 che il contribuente ricorrente possa chiedere alla CTP la sospensione

2005 emessa nei confronti della società Euromec SRL in liquidazione, a

dell’esecuzione dell’atto, se dallo stesso «può derivargli un danno grave ed
irreparabile» ed al comma 7 che «Gli effetti della sospensione cessano dalla
data di pubblicazione della sentenza di primo grado».
Giova altresì rammentare che le Sezioni unite hanno chiarito che la
cartella di pagamento è atto prodromico all’esecuzione , avendo più volte

dall’art. 12 della legge n. 448 del 2001, «sono sottratte alla giurisdizione del
giudice tributario le sole controversie attinenti alla fase dell’esecuzione
forzata» con la conseguenza che «l’impugnazione degli atti prodromici
all’esecuzione, quali la cartella esattoriale o l’avviso di mora (o l’intimazione di
pagamento ex art. 50 del d.P.R. n. 602 del 1973) è devoluta alla giurisdizione
delle commissioni tributarie, se autonomamente impugnabili ai sensi dell’art.
19 del medesimo d.lgs.» (Cass. S.U. nn. 8279/2008, 8770/2016,
13913/2017).
Da ciò si deduce che la cartella è solo un atto prodromico all’esecuzione
ed ha un carattere meramente consequenziale rispetto agli avvisi di
accertamento: ne discende che la sospensione dell’atto impositivo,
concernendo l’esecuzione, non spiega diretti effetti sulla cartella, che è atto
prodromico dell’esecuzione, di guisa che la cartella, ove impugnata, avrebbe
dovuto essere a sua volta oggetto di richiesta di sospensione qualora la parte
avesse ritenuto che potesse derivarle un danno grave ed irreparabile richiesta che nel caso di specie non sembra essere stata avanzata -.
Nel caso in esame, pertanto, la CTR non avrebbe potuto annullare la
cartella, come erroneamente ha fatto: ciò a maggior ragione dal momento in
cui il rigetto dell’impugnativa dell’avviso di accertamento aveva anche
caducato gli effetti della sospensione con efficacia

ex tunc (cfr. Cass. n.

13855/2010), di talché la pronuncia di annullamento della cartella appare
ancor di più inutiliter data.
3. L’accoglimento della prima censura rende superfluo l’esame della
seconda, con la quale si denuncia la violazione degli artt.12 e 15 bis del d.P.R.
n.602/1973 (art.360, comma 1, n.3, cod. proc. civ.) per avere errato la CTR
R.G.N.27057/2012
Cons. est. Laura Tricorni

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affermato che, a norma dell’art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992, come modificato

nell’annullare la cartella, pur avendo preso atto della già avvenuta cessazione
degli effetti dell’ordinanza di sospensiva, che può dichiararsi assorbita.
4. In conclusione il ricorso va accolto sul primo motivo, assorbito il
secondo; la decisione impugnata va cassata con rinvio alla CTR dell’Emilia
Romagna in diversa composizione per il riesame anche delle questioni

P.Q.M.
– Accoglie il ricorso sul primo motivo, assorbito il secondo; cassa la
sentenza impugnata e rinvia alla CTR dell’Emilia Romagna in diversa
composizione per il riesame e per la statuizione sulle spese del giudizio di
legittimità.

Così deciso in Roma, il giorno 26 ottobre 2017.

assorbite, oltre che per la statuizione sulle spese del giudizio di legittimità.

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