Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30583 del 30/12/2011
Cassazione civile sez. II, 30/12/2011, (ud. 28/11/2011, dep. 30/12/2011), n.30583
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ODDO Massimo – Presidente –
Dott. BUCCIANTE Ettore – rel. Consigliere –
Dott. PROTO Cesare Antonio – Consigliere –
Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
A.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FRANCESCO
COLETTI 29, presso lo studio dell’avvocato ANGELELLI AMEDEO, che lo
rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
MINISTERO ECONOMIA FINANZE in persona del Ministro pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope
legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 6730/2006 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il
29/03/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
28/11/2011 dal Consigliere Dott. ETTORE BUCCIANTE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
SGROI Carmelo che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Roma ha respinto l’opposizione proposta da A.A. avverso l’ordinanza ingiunzione con cui il Ministero dell’economia e delle finanze gli aveva irrogato la sanzione pecuniaria di 800,00 Euro, per aver emesso un assegno bancario dell’importo di 16.000,00 Euro senza apporvi la clausola di non trasferibilità.
La cassazione di tale sentenza è stata chiesta da A. A., in base a tre motivi. Il Ministero dell’economia e delle finanze si è costituito con controricorso.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
La motivazione della presente sentenza viene redatta in forma semplificata, come il collegio ha disposto.
L’illustrazione dei motivi di ricorso, con ognuno dei quali viene dedotta violazione e falsa applicazione di legge, non sì conclude con la formulazione di un quesito di diritto. L’atto difetta pertanto il requisito richiesto a pena di inammissibilità dall’art. 366-bis c.p.c., applicabile nella specie ratione temporis, essendo stata la sentenza impugnata depositata in cancelleria il 29 marzo 2006.
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente a rimborsare al resistente le spese prenotate a debito e gli onorari, che si liquidano in 300,00 Euro.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente a rimborsare al resistente le spese prenotate a debito e gli onorari, liquidati in 300,00 Euro.
Così deciso in Roma, il 28 novembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2011