Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30583 del 26/11/2018

Cassazione civile sez. VI, 26/11/2018, (ud. 12/09/2018, dep. 26/11/2018), n.30583

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Lucia – Presidente –

Dott. FERNANDES Giulio – rel. Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16423-2017 proposto da:

SKY ITALIA SRL in persona del procuratore speciale, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA PO 25-B, presso lo studio dell’avvocato

ROBERTO PESSI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

MAURIZIO SANTORI;

– ricorrente –

Contro

M.T.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 5846/2016 della CORTE D’APPELLO DI ROMA,

depositata il 24 dicembre 2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12 settembre 2018 dal Consigliere Relatore Dott.

GIULIO FERNANDES.

Fatto

RILEVATO

che, con sentenza del 24 dicembre 2016, la Corte di Appello di Roma, riformando la decisione del primo giudice, dichiarava la nullità del termine apposto al contratto di lavoro intercorso tra M.T. e Sky Italia s.r.l. e relativo al periodo dal 23 aprile 2009 al 23 aprile 2010 e, accertata la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato tra le parti, condannava la società alla riammissione in servizio del lavoratore nonchè al pagamento in suo favore dell’indennità di cui alla L. 23 dicembre 2010, n. 183, art. 32, comma 5, commisurata in tre mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto oltre accessori;

che per la cassazione della predetta decisione propone ricorso Sky Italia s.r.l. affidato a tre motivi;

che il M. è rimasto intimato;

che è stata depositata la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio;

che la ricorrente ha depositato verbale di conciliazione in sede sindacale dell’11 luglio 2017.

Diritto

CONSIDERATO

che dal suddetto verbale di conciliazione, debitamente sottoscritto dal lavoratore e dal rappresentante della Sky Italia s.r.l., risulta che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo concernente la controversia in esame dandosi atto dell’intervenuta amichevole e definitiva conciliazione a tutti gli effetti di legge, dichiarando il M. di rinunciare all’azione ed ai diritti di cui alla presente controversia e la società di procedere al pagamento di una somma lorda di Euro 35.000,00 a titolo di incentivazione all’esodo;

che il Collegio, pertanto, dichiara cessata la materia del contendere;

che, in ragione del contenuto transattivo dell’accordo, è conforme a giustizia disporre la compensazione delle spese del giudizio di cassazione tra le parti;

che non sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, (legge di stabilità 2013) essendo il presupposto di insorgenza dell’obbligo del versamento, per il ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, cit. collegato al fatto oggettivo del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l’impugnante, del gravame (Cass. n. 10306 del 13 maggio 2014) che qui non ricorre.

P.Q.M.

La Corte dichiara cessata la materia del contendere e compensa le spese del presente giudizio.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 12 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 26 novembre 2018

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