Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30583 del 22/11/2019
Cassazione civile sez. VI, 22/11/2019, (ud. 25/06/2019, dep. 22/11/2019), n.30583
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –
Dott. SCALDAFFERRI Andrea – Consigliere –
Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –
Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 3679-2018 proposto da:
B.A., nella qualità di legale rappresentante della
società (OMISSIS) SRL, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA
CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE,
rappresentata e difesa dall’avvocato CLAUDIO CATALDO;
– ricorrente –
contro
BE.AN., non in proprio ma quale custode degli immobili
pignorati ai Sigg.ri Ba.An., B.A.,
BA.CE., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la
CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso
dall’avvocato LEONARDO PANCRAZIA;
– controricorrente –
e contro
CUTATEL A FALLIMENTO (OMISSIS) SRL;
– intimata –
avverso la sentenza n. 2854/2017 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,
depositata il 19/12/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 25/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MARULLI
MARCO.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
1. Con il ricorso in atti Antonia B. si duole dell’epigrafata sentenza della Corte d’Appello di Firenze – confermativa della dichiarazione di fallimento della s.r.l. (OMISSIS), di cui l’odierna ricorrente era legale rappresentante – e ne reclama la cassazione sul rilievo 1) della violazione o falsa applicazione della L. fall., art. 15, comma 4, avendo la Corte d’Appello erroneamente ritenuto che i bilanci esibiti in sede pre-fallimentare fossero provvisti di minor attendibilità se depositati presso la Camera di Commercio oltre i termini dell’art. 2435 c.c.; 2) della violazione o falsa applicazione dell’art. 2946 c.c. in riferimento all’art. 167 c.p.c. e all’art. 2944 c.c. avendo la Corte d’Appello erroneamente ritenuto che la fallita avrebbe dovuto iscrivere a bilancio nella voce “fondi per rischi ed oneri” il debito nei confronti dell’Istituto Bancario San Paolo di Torino.
Al proposto ricorso resiste l’intimato con controricorso.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
2. Il primo motivo di ricorso è inammissibile, poichè la Corte d’Appello nel rigettare il reclamo in ragione della indimostrata insussistenza dei requisiti di non fallibilità di cui all’art. 1, comma 2, giudicando inattendibili i bilanci redatti dalla fallita dopo il ricorso per il fallimento, si è esattamente conformata per gli effetti preclusivi dell’art. 360-bis c.p.c., n. 1, alla stabile giurisprudenza di questa Corte, dell’avviso che “in tema di fallimento, ai fini della prova della sussistenza dei requisiti di non fallibilità di cui alla L.fall., art. 1, comma 2, i bilanci degli ultimi tre esercizi che l’imprenditore è tenuto a depositare, ai sensi della L.fall., art. 15, comma 4, sono quelli già approvati e depositati nel registro delle imprese, ex art. 2435 c.c., sicchè, ove difettino tali requisiti o essi non siano ritualmente osservati, il giudice può motivatamente non tenere conto dei bilanci prodotti, rimanendo l’imprenditore onerato della prova circa la sussistenza dei requisiti della non fallibilità” (Cass., Sez. VI-I, 20/12/2018, n. 33091).
3. Il secondo motivo è inammissibile poichè censura un profilo dell’impugnata sentenza che non ha autonoma portata decisoria, trattandosi di osservazione operata dalla Corte in senso rafforzativo alla già ravvisata inattendibilità dei bilanci per essere stati questi redatti dopo il ricorso inteso a far dichiarare il fallimento della società rappresentata dal ricorrente.
4. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.
5. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano perciò in danno del ricorrente a mente dell’art. 385 c.p.c. coma da susseguente dispositivo.
Ricorrono le condizioni per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 4200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-I sezione civile, il 25 giugno 2019.
Depositato in cancelleria il 22 novembre 2019