Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30583 del 20/12/2017


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 30583 Anno 2017
Presidente: GRECO ANTONIO
Relatore: TRICOMI LAURA

ORDINANZA
sul ricorso 26819-2010 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente contro

FERRO GIAN PAOLO, elettivamente domiciliato in ROMA
VIA CRESCENZIO 91, presso lo studio dell’avvocato
CLAUDIO LUCISANO, che lo rappresenta e difende
unitamente all’avvocato MARIO GARAVOGLIA;
– controricorrente –

avverso la sentenza n. 70/2009 della COMM.TRIB.REG.
ITORIA, depositata il 25/09/2009;

Data pubblicazione: 20/12/2017

udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 26/10/2017 dal Consigliere Dott. LAURA

TRICOMI.

RILEVATO CHE:
La CTR del Piemonte, con la sentenza in epigrafe indicata, ha

fa Gian Paolo Ferro avverso la cartella di pagamento per IVA ed IRAP
per l’anno 1999, emessa sulla scorta della ritenuta definitività
dell’avviso di accertamento emesso nei confronti della società Nuova
FR Metalli SAS di Andrioletti Angelina e C., della quale il Ferro era
socio accomandante.
Il giudice di appello ha ritenuto che il contribuente non era stato
messo in condizione di esercitare il suo diritto di difesa, fatto che si
sarebbe dovuto realizzare con la corretta notificazione anche al socio
dell’atto di accertamento diretto alla società, poiché l’avviso era stato
notificato nel Comune di Pino Torinese, ad un indirizzo dove il socio
non aveva già più la residenza, posto che a quell’epoca la aveva
trasferita in Torino, via De Sanctis 136.
L’Agenzia delle entrate propone ricorso fondato su cinque motivi.
Il contribuente replica con controricorso.
Il ricorso è stato fissato per l’adunanza in camera di consiglio ai
sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ.
CONSIDERATO CHE:
1.1. Con il primo motivo si denuncia la violazione dell’art.2320
cod. civ. (art.360, primo comma, n.3, cod. proc. civ.) per avere
ritenuto la CTR, erroneamente, che anche nel caso di un avviso di
accertamento concernente tributi propri della società (IRAP ed IVA), il
suddetto dovesse essere notificato anche al singolo socio
accomandante che aveva compiuto atti di immistione e che

R.G.N. 26819/2010
Cons. est. Laura Tricorni

confermato la prima decisione, che aveva accolto il ricorso proposto

rispondeva per ciò illimitatamente e solidalmente verso i terzi delle
obbligazioni sociali.
1.2. Il motivo è inammissibile perché non coglie la ratio decidendi.
La ricorrente considera come accertato il compimento di atti di
immistione da parte del socio accomandante ed accertati i
presupposti della responsabilità solidale ed illimitata dettati dall’art.

CTR ravvisa una violazione del diritto di difesa del contribuente
proprio su questi temi, conseguente al riconosciuto difetto di notifica
dell’avviso di accertamento, atto presupposto della cartella e contente
l’accertamento in merito agli atti di immistione.
2.1. Con il secondo motivo si denuncia la violazione dell’art.5 del
d.P.R. n.600/1973 (art.360, primo comma, n.3, cod. proc. civ.) per
avere erroneamente ritenuto la CTR che l’Ufficio avesse contestato al
contribuente il reddito da partecipazione, che avrebbe fatto scattare il
litisconsorzio necessario tra la società ed i soci.
2.2. Il motivo è inammissibile perché privo di decisività e non
congruente con la ratio decidendi: si deve osservare che la CTR ha
ravvisato l’illegittimità della cartella per violazione del diritto di difesa,
non solo considerando la imputazione automatica dei redditi sociali ai
soci – determinazione sicuramente corretta quanto all’IRAP,
contrariamente a quanto assume la Agenzia, alla luce di Cass. n.
13452/2017, che ha ribadito che «1721IMè imposta assimilabile
all’ILOR, in quanto essa ha carattererNe consegue che, essendo
l’IRAP imputata per trasparenza ai soci, ai sensi dell’art. 5 del d.P.R.
n. 917 del 1986, sussiste il litisconsorzio necessario dei soci medesimi
nel giudizio di accertamento dell’IRAP dovuta dalla società.», ma non
quanto all’IVA – ma soprattutto con riguardo alla specifica
contestazione fondata sulla attività di immistione dell’accomandante,
in ordine alla quale non sarebbe stato garantito l’esercizio del diritto
di difesa, statuizione che appare ignorata nel motivo.
R.G.N. 26819/2010
Cons. est. Laura Tricorni

2320 cod. civ., ma tale presupposto in fatto non ricorre, posto che la

3.1. Con il terzo motivo si denuncia la violazione dell’art.102 cod.
proc. civ., in combinato disposto con l’art.5 del d.P.R. n.600/1973
(art.360, primo comma, n.4, cod. proc. civ.) .
Secondo la ricorrente, contrariamente a quanto ritenuto dalla
CTR, non trattandosi di questione concernente l’imputazione

ai soci del reddito sociale, non sussisteva nemmeno il

litisconsorzio necessario tra soci e società.
3.2. Anche il terzo motivo risulta eccentrico rispetto alla ratio
decidendi già illustrata sub 1.2. e sub 2.2. e, pertanto, risulta
inammissibile.
4.1. Con il quarto motivo, proposto in via subordinata, si denuncia
la violazione dell’art.60, comma 1, lett. e) del d.P.R. n.600/1973
(art.360, primo comma, n.3, cod. proc. civ.) e si sostiene che,
contrariamente a quanto assunto dalla CTR, la notifica dell’avviso al
contribuente si era perfezionata con l’affissione dell’avviso all’Albo
pretorio, atteso che lo stesso si era reso irreperibile, non avendo
comunicato all’Amministrazione il trasferimento di residenza.
4.2. Con il quinto motivo si denuncia la contraddittorietà della
sentenza impugnata laddove, dopo aver riconosciuto che l’Agenzia
aveva avuto conoscenza del trasferimento di residenza del
contribuente solo a seguito dell’acquisizione del Mod. 730/2006, con
conseguente irreperibilità del contribuente, pur tuttavia ha
considerato tale circostanza irrilevante ed ugualmente nulla la notifica
eseguita ai sensi dell’art.60, comma 1, lett. e) del d.P.R. n.600/1973,
perché eseguita ad una residenza errata.
4.3. I motivi quarto e quinto possono essere trattati insieme per
connessione: sono fondati e vanno accolti.
4.4. Innanzi tutto va considerato che costituisce principio
ineludibile quello secondo il quale “La notificazione degli avvisi e degli
atti tributari impositivi, nel sistema delineato dall’art. 60 del d.P.R. 29
settembre 1973, n. 600, va effettuata secondo il rito previsto dall’art.
3
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C017.5. est. Laura Tricorni

quota

pro

140 cod. proc. civ. quando siano conosciuti la residenza e l’indirizzo
del destinatario, ma non si sia potuto eseguire la consegna perché
questi (o ogni altro possibile consegnatario) non è stato rinvenuto in
detto indirizzo, per essere ivi temporaneamente irreperibile, mentre
va effettuata secondo la disciplina di cui all’art. 60 cit., lett. e),
quando il messo notificatore non reperisca il contribuente perchè

messo deve pervenire dopo aver effettuato ricerche nel comune dov’è
situato il domicilio fiscale del contribuente, per verificare che il
suddetto trasferimento non si sia risolto in un mero mutamento di
indirizzo nell’ambito dello stesso comune.” (Cass. n. 14030/2011,
16693/2016).
Ciò posto nel caso in esame la CTR ha escluso la validità della
notifica senza far applicazione del principio ricordato e senza
esplicitare le ragioni specifiche per le quali ha ritenuto, con pronuncia
connotata da contraddittorietà, che la procedura notificatoria non
avesse risposto ai presupposti di legge, nonostante la mancata
tempestiva comunicazione del cambio di residenza all’Agenzia fiscale.
5. In conclusione il ricorso va accolto sui motivi quarto e quinto,
respinti gli altri; la sentenza impugnata va cassata e rinviata alla CTR
del Piemonte in diversa composizione per il riesame e per la
statuizione sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
– accoglie sui motivi quarto e quinto, inammissibili gli altri; cassa
la sentenza impugnata e rinvia alla CTR del Piemonte in diversa
composizione per il riesame e per la liquidazione delle spese del
giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il giorno 26 ottobre 2017.

risulta trasferito in luogo sconosciuto, accertamento, questo, cui il

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