Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30582 del 30/12/2011

Cassazione civile sez. II, 30/12/2011, (ud. 28/11/2011, dep. 30/12/2011), n.30582

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo – Presidente –

Dott. BUCCIANTE Ettore – rel. Consigliere –

Dott. PROTO Cesare Antonio – Consigliere –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

R.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ORAZIO

31, presso lo studio dell’avvocato MATTEI GIUSEPPE, rappresentato e

difeso dall’avvocato CASANO GIOVANNI;

– ricorrente –

contro

PREFETTURA UFFICIO TERRITORIALE GOVERNO CALTANISSETTA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 266/2005 del GIUDICE DI PACE di GELA,

depositata il 25/05/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/11/2011 dal Consigliere Dott. ETTORE BUCCIANTE;

udito l’Avvocato Giuseppe MATTEI, con delega depositata in udienza

dell’Avvocato CASANO Giovanni, difensore del ricorrente che si

riporta;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con la sentenza indicata in epigrafe il Giudice di pace di Gela ha respinto l’opposizione proposta da R.M. avverso l’ordinanza ingiunzione con cui la Prefettura di Caltanissetta gli aveva irrogato la sanzione pecuniaria di 11.878,51 Euro e quella accessoria del divieto di emettere assegni bancari e postali per due anni, per aver emesso undici assegni bancari senza autorizzazione del trattario o senza provvista.

R.M. ha proposto ricorso per cassazione, in base a quattro motivi. La Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Caltanissetta non ha svolto attività difensive nel giudizio di legittimità.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

La motivazione della presente sentenza viene redatta in forma semplificata, come il collegio ha disposto.

Con il primo motivo di ricorso R.M. lamenta che il Giudice di pace erroneamente ha disconosciuto l’illegittimità dell’ordinanza ingiunzione impugnata, illegittimità derivante dalla tardività dell’emissione del provvedimento, avvenuta quando erano trascorsi più di trenta giorni dall’inizio del procedimento sanzionatorio, e quindi dopo la scadenza del termine stabilito dalla L. 7 agosto 1990, n. 241.

La censura va disattesa, poichè la disposizione di cui alla L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 2, comma 3, tanto nella sua originaria formulazione, applicabile ratione temporis, secondo cui il procedimento amministrativo deve essere concluso entro il termine di trenta giorni, quanto nella formulazione risultante dalla modificazione apportata dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35, art. 36 bis convertito dalla L. 14 maggio 2005, n. 80, secondo cui detto termine è di novanta giorni, nonostante la generalità del testo legislativo in cui è inserita, è incompatibile con i procedimenti regolati dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, che costituisce un sistema di norme organico e compiuto e delinea un procedimento di carattere contenzioso scandito in fasi i cui tempi sono regolati in modo da non consentire, anche nell’interesse dell’incolpato, il rispetto di un termine così breve (Cass. s.u. 27 aprile 2006 n. 9591).

Con il secondo e il terzo motivo di ricorso R.M. si duole del mancato accoglimento, da parte del Giudice di pace, della ragione di opposizione con cui aveva dedotto di non essere stato a conoscenza, al momento dell’emissione di uno degli assegni in questione, della revoca dell’autorizzazione rilasciatagli dalla banca trattarla.

La doglianza è fondata, poichè la risposta data nella sentenza impugnata all’argomento fatto valere sul punto dall’opponente (egli non ha prodotto alcuna documentazione, nè ha citato la Banca trattarla nell’attuale procedimento) contrasta con il principio secondo cui ai fini della configurabilità dell’illecito amministrativo di cui alla L. n. 386 del 1990, art. 1 (emissione di assegno senza autorizzazione), come sostituito dal D.Lgs. n. 507 del 1999, art. 28 incombe alla prefettura l’onere di fornire la prova che il traente fosse effettivamente a conoscenza della revoca dell’autorizzazione ad emettere assegni, mediante la produzione dell’avviso di ricevimento della lettera raccomandata o del telegramma con cui è stata effettuata la relativa comunicazione, ovvero mediante altre prove, orali o documentali, o presunzioni semplici, dalle quali possa desumersi la consapevolezza del difetto di autorizzazione da parte del privato (Cass. 30 ottobre 2009 n. 23015).

Con il quarto motivo di ricorso R.M. lamenta il mancato riconoscimento dell’unitarietà della propria condotta, che era stata tenuta in un ristretto arco temporale, sicchè si sarebbe dovuto applicare un trattamento sanzionatorio più mite del cumulo attuato con l’ordinanza ingiunzione.

La tesi non può essere accolta, in quanto in materia di sanzioni amministrative, non è applicabile l’art. 81 cpv c.p. relativo alla continuazione ma esclusivamente il concorso formale, in quanto espressamente previsto nella L. n. 689 del 1981, art. 8 che richiede l’unicità dell’azione od omissione produttiva della pluralità di violazioni; ne deriva che non è configurabile la continuazione in caso di contestazione di plurime emissioni di assegni senza provvista o senza autorizzazione, in quanto la L. 15 dicembre 1990, n. 386, art. 5 come modificato dal D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, regolamenta il caso di plurime emissioni di assegni senza autorizzazione o senza provvista, al solo fine di aggravare il trattamento sanzionatorio di ulteriori sanzioni amministrative accessorie, analogamente a quanto stabilito, per la c.d. reiterazione degli illeciti amministrativi, dalla L. n. 689 del 1981, art. 8 bis (Cass. 21 maggio 2008 n. 12844).

Rigettati pertanto il primo e il quarto motivo di ricorso, accolti il secondo e il terzo, la sentenza impugnata va cassata con rinvio al Giudice di pace di Gela in persona di diverso magistrato, cui viene anche rimessa la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte rigetta il primo e il quarto motivo di ricorso; accoglie il secondo e il terzo; cassa la sentenza impugnata; rinvia la causa al Giudice di pace di Gela in persona di diverso magistrato, cui rimette anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 28 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2011

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